AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.141
Data decisione, Autorità: 15.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00141
Lugano 15 dicembre 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 luglio 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento 8 luglio 1998
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
e da
patr. __________
viste le osservazioni 14 settembre 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. L’8 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona ha pignorato presso la Fondazione Previdenza Professionale dell’UBS la rendita percepita dall’escusso sulla base del seguente calcolo:
Introito fr. 5’406.--
Minimo di esistenza
importo base fr. 925.--
affitto fr. 500.--
riscaldamento fr 100.--
AVS fr. 60.--
cassa malati fr. 258.--
alimenti fr. 2’716.--
spese supplementari figlie fr. 502.--
spese diverse fr. 100.--
Totale fr. 5’161.--
Eccedenza pignorabile fr. 245.--
C. Contro tale provvedimento si è aggravato l’11 luglio 1998 __________ postulando il riconoscimento, alla voce “ spese supplementari per figlie”, dell’importo di fr. 1’388.80, subordinatamente dell’importo di fr. 777,85. Di conseguenza il pignoramento della rendita percepita dall’escusso andrebbe annullato. Il ricorrente sostiene che le maggiori spese sarebbero causate dal soggiorno delle figlie presso il proprio domicilio durante 10/12 giorni al mese.
D. Con osservazioni 14 settembre 1998 l’UEF di Bellinzona si è rimesso al giudizio di questa Camera. Il 22 settembre 1998 l’Ufficio ha inoltre comunicato che, a partire dal 1° ottobre 1998 l’escusso non vivrà più con i genitori. Di conseguenza il calcolo del minimo di esistenza è stato modificato come segue:
Introito fr. 5’406.--
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.--
affitto fr. 770.--
riscaldamento fr 70.--
cassa malati fr. 258.--
alimenti fr. 2’716.--
spese supplementari figlie fr. 502.--
spese diverse fr. 100.--
Totale fr. 5’441.--
Eccedenza pignorabile fr. 0.00
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Il ricorrente pretende il riconoscimento dei maggiori costi causati dal soggiorno delle figlie presso il proprio domicilio per 10/12 giorni al mese. L’Ufficio ha già riconosciuto, alla voce spese supplementari figlie, l’importo mensile di fr. 502.--. Orbene, il punto 1.2.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera prevede, quale supplemento all’importo base mensile, fr. 500 per la figlia __________ e fr. 400.-- per la figlia __________. Quindi in totale al ricorrente potrebbero venire riconosciuti fr. 900.-- mensili, ma solo nell’ipotesi che le figlie vivano sempre con il padre. Nel caso di specie il ricorrente afferma di doversi occupare delle figlie unicamente per 10/12 giorni al mese. Quindi egli avrebbe diritto ad un supplemento dell’importo base mensile pari a fr. 360.-- =(fr. 30.-- x 12 giorni). Avendo l’UEF di Bellinzona già riconosciuto per tali spese l’importo di fr. 502.--, non esiste la possibilità di operare ulteriori deduzioni. Abbondanzialmente va rilevato che il ricorrente fonda la propria pretesa unicamente sul calcolo effettuato dall’Istituto delle assicurazioni sociali nella determinazione della rendita complementare AVS (doc.E) senza dimostrare che gli importi di cui è chiesta la deduzione vengano effettivamente pagati, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 121 III 20).
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 1998 di __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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