AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.140
Data decisione, Autorità: 04.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00140
Lugano 4 dicembre 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 agosto 1998 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro l’atto di pignoramento 3 agosto 1998 emesso in diverse esecuzioni promosse contro il ricorrente da
rappr.
viste le osservazioni:
ritenuto
in fatto:
A. Il __________ procede contro __________ per l’incasso di diversi crediti.
B. In seguito alla decisione 24/26 giugno 1998 di questa Camera (inc. __________), che ha stabilito un’eccedenza mensile pignorabile di fr. 95.-- al mese, l’UEF di Riviera l’8 luglio 1998 ha notificato il pignoramento di salario di __________ alla sua datrice di lavoro __________. Quest’ultima, con scritto 14 luglio 1998, ha comunicato all’UEF di Riviera che __________ a partire dal 1. aprile 1998, era passato al beneficio della pensione anticipata e che pertanto le sarebbe stato possibile trattenere l’importo pignorato solo a partire da settembre 1998. Sulla base degli importi percepiti dal ricorrente, ossia della rendita versatagli dalla Cassa pensione risp. della rendita AVS transitoria, indicate nella lettera 31 ottobre 1997 della __________, l’UEF d Riviera ha ricalcolato con provvedimento 3 agosto 1998 l’eccedenza pignorabile del ricorrente, sulla base del seguente computo:
Introiti
pensione fr. 2’139.80
rendita AVS transitoria fr. 1’990.--
contributo figlia alla locazione fr. 300.--
totale fr. 4’429.80
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
affitto fr. 1’000.--
oneri sociali fr. 500.--
cassa malati fr. 480.--
totale fr. 3’005.--
Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 1’424.80.
L’UEF di Riviera ha poi fissato la trattenuta mensile in fr. 1’000.-- per 12 mesi.
C. Contro siffatto pignoramento si è aggravato __________ con ricorso 13 agosto 1998. Con complemento 17 agosto 1998 ha contestato il pignoramento, sia della rendita percepita dalla Cassa pensione, che della rendita transitoria AVS. Il ricorrente ha rilevato che tale rendita transitoria comporterà al compimento dei 65 anni una riduzione della sua rendita di cassa pensione del 50%, per cui dovrà restituire quanto gli viene oggi anticipato per vivere dignitosamente. __________ ha poi sostenuto di dovere rimborsare un prestito bancario con versamenti di fr. 450.-- al mese. Questo debito è stato contratto allorquando non beneficiava ancora delle prestazioni AVS e della cassa pensione.
D. Delle osservazioni del __________ e dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
Nel caso in esame __________ con atto 13 agosto 1998 ha presentato ricorso contro il pignoramento 3 agosto 1998, completandolo poi con atto datato 17 agosto 1998. Ritenuto che ex art. 22 cpv. 1 LEF l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisone non sia stata impugnata, si può prescindere dal verificare la tempestività del complemento 17 agosto 1998.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Ex art. 92 cpv 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 20 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è impignorabile.
Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).
b) Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (Ammon/Gasser, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
c) Dalle precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Riviera ha operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata dalla Cassa pensione, anche la rendita transitoria AVS ed il contributo della figlia per la locazione e pignorando fr. 1’000.-- al mese al debitore, al quale, va qui rilevato, sono stati generosamente lasciati a disposizione fr. 424.80 al mese oltre al minimo vitale calcolato in fr. 3’005.--. L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla Cassa pensione, per cui non vi è pignoramento della rendita transitoria AVS impignorabile ex art. 92 LEF. Al ricorrente va ricordato che, in caso di eventuali futuri pignoramenti, allorquando, con il raggiungimento del 65. anno di età, la sua situazione finanziaria dovesse modificarsi in seguito alla riduzione della rendita versata dalla Cassa pensione, può chiedere il riesame del pignoramento.
d) Nel calcolo del minimo vitale dell’escusso si deve tener conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 62-65).
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 450.--, che egli deve versare mensilmente alla __________ per rimborsare un prestito. Questa spesa non rientra però tra quelle assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia. D’altronde nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso alla predetta banca. Abbondanzialmente va poi osservato che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui viene chiesto il riconoscimento venga effettivamente versato alla suddetta creditrice.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 92 e 93 LEF
pronuncia
Il ricorso 3 agosto 1998 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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