AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.137
Data decisione, Autorità: 18.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00137
Lugano 18 novembre 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 settembre 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Vallemaggia e meglio contro i verbali di pignoramento 11 maggio 1998 e 30 giugno 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da
rappr.
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 2 settembre 1998 dell’UEF di Vallemaggia
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. L’11 maggio e il 30 giugno 1998 è stato eseguito il pignoramento della part__________ di __________ di proprietà dell’escusso. Contro tale atto il debitore ha formulato "opposizione".
C. L’ufficio non ha ritenuto di assegnare a __________ il termine di cui all’art. 7 cpv. 5 LPR per motivare il ricorso e ribadisce la correttezza del proprio operato, chiedendo la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione . Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare n ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Comentario alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).
Nel caso di specie __________ si aggrava contro i verbali di pignoramento 11 maggio e 30 giugno 1998. L’unica allegazione contenuta nel gravame è l’indicazione “ faccio opposizione “ scritta in calce ai verbali di pignoramento. L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare al ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF di Vallemaggia, affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 2 settembre 1998 __________, è evaso nel senso dei considerandi
Gli atti vengono retrocessi all’UEF di Vallemaggia affinché abbia a determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster