AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.136
Data decisione, Autorità: 23.10.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00136
Lugano 23 ottobre 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° settembre 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Blenio nell’ambito delle procedure di pignoramento gruppo 30/97 promosse nei confronti del ricorrente da
__________ patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 3 settembre 1998 dell’UEF di Blenio
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro il fratello __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il 28 novembre 1997 l’UEF di Blenio ha pignorato 9 particelle intestate all’escusso . Su richiesta del legale del creditore l’UEF procedeva in data 24 marzo 1998 al blocco delle pigioni e all’invio dei relativi avvisi agli inquilini.
C. Con scritto 1. aprile 1998 __________ comunicava all’Ufficio la propria opposizione al pignoramento e al blocco delle pigioni, essendo tali provvedimenti, a suo dire, ingiustificati. In data 8 aprile 1998 l’UEF di Blenio comunicava al debitore che il pignoramento del 28 novembre 1997, non essendo stato interposto alcun ricorso, è da ritenersi cresciuto in giudicato, Per quanto concerne il blocco delle pigioni l’Ufficio conferma di essersi limitato ad applicare i disposti legali vigenti in materia.
D. Con un primo ricorso datato 14 aprile 1998 (inc. __________) __________ si aggravava contro la decisione dell’UEF di Blenio di ordinare, contestualmente al pignoramento immobiliare 28 novembre 1997, il blocco delle pigioni. Il ricorrente sosteneva che il credito posto in esecuzione sarebbe stato ampiamente garantito dal valore degli immobili senza dover far capo alle pigioni. Il ricorrente sosteneva inoltre che, gli inquilini non avrebbero dovuto essere informati della procedura esecutiva in corso, in quanto ciò potrebbe portare alla disdetta dei contratti di locazione, con grave pregiudizio per il debitore. Con sentenza 19 giugno 1998 questa Camera respingeva il ricorso 14 aprile 1998 di __________, confermando la correttezza dell’operato dell’UEF di Blenio.
E. Con il ricorso 1° settembre 1998 __________ si aggrava, in sostanza, nuovamente contro il pignoramento dei fondi e il conseguente blocco degli affitti effettuato dall’UEF. Egli sostiene inoltre che, non sarebbe stata effettuata la stima degli immobili pignorati
F. Delle osservazioni dell’UEF di Blenio si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nella misura in cui il ricorso è diretto contro il pignoramento dei fondi e il blocco delle pigioni, esso è manifestamente tardivo. Infatti il pignoramento degli immobili e il blocco delle pigioni risalgono, rispettivamente al 28 novembre 1997 e al 24 marzo 1998. Ne consegue che il ricorso, su tale punto, deve essere ritenuto irricevibile. Abbondanzialmente va rilevato che il gravame andrebbe respinto anche nel merito, in quanto lo stesso ripropone le medesime censure sollevate con il ricorso 14 aprile 1998, respinto con sentenza 19 giugno 1998 di questa Camera (inc. __________).
Il ricorrente chiede che venga effettuata la perizia degli immobili pignorati. Nelle sue osservazioni l’UEF di Blenio ha affermato di aver richiesto al creditore l’anticipo spese per l’allestimento della perizia (cfr. doc. D). Tale anticipo è stato versato in data 13 agosto 1998 e la relazione di stima sarà allestita entro la fine del 1998. Ne consegue che l'UEF di Blenio si è determinato correttamente e il gravame su questo punto va respinto.
Ne consegue la reiezione del ricorso in quanto ricevibile.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 95 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 1° settembre 1998 __________, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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