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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.134
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00134
Lugano 18 settembre 1998 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 agosto 1998 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 3/7 agosto 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni: - 26 agosto 1998 __________
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede in via esecutiva contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 2’838.85 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con sentenza 23 giugno 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 2, ha condannato la debitrice a versare alla __________ l’importo di fr. 2’838.85 oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 1996 rigettando in via definitiva l’opposizione per tale importo. Con attestazione 14 luglio 1998 la Pretura di Lugano ha dichiarato che la sentenza è divenuta definitiva.
B. Su richiesta della creditrice di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 3 agosto 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 7 agosto 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che le prestazioni della __________ non sono state conformi alla sue necessità, per cui ha dovuto ricorrere ad altra fiduciaria.
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni in sede pretorile.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 13 agosto 1998 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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