AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.133
Data decisione, Autorità: 23.10.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00133
Lugano 23 ottobre 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 luglio 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 15 luglio 1998 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse nei confronti del ricorrente da
rappr. __________
e
rappr. __________
viste le osservazioni
6 agosto 1998 __________ - 25 agosto dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il 15 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava presso la Cassa Pensioni della Confederazione la rendita percepita dal debitore sulla base del seguente calcolo:
Introito fr. 7’571.--
Minimo vitale
importo base fr. 1’025.--
locazione fr. 200.--
riscaldamento fr. 50.--
cassa malati fr. 300.--
alimenti fr. 5’200.--
spese diverse fr. 100.--
Totale fr. 6’875.--
Eccedenza pignorabile fr. 696.--
C. Contro tale provvedimento si è aggravato in data 19 luglio 1998 il debitore, sostenendo di non consumare alcun pasto a domicilio, in quanto il suo alloggio sarebbe composto unicamente di una camera ed un servizio igienico. Chiede quindi che gli vengano riconosciuti i seguenti importi per il vitto:
colazione: fr. 8.--/10.--,
pranzo: fr. 25.--/30.--,
cena: fr. 20.--/25.--.
D. Delle osservazioni dell’Ufficio esazione e condoni e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr. 1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente non esercita alcuna attività lucrativa e motiva la sua richiesta unicamente con l’impossibilità di cucinare al proprio domicilio e l’esigenza di attenersi ad un’alimentazione particolare per motivi di salute. Le motivazioni addotte dal debitore non possono essere condivise, poiché la sola impossibilità, peraltro non dimostrata, di non poter prendere i pasti all’interno dell’economia domestica e la necessità di seguire un regime dietetico particolare, non possono giustificare una deduzione come quella prospettata dal ricorrente pari a circa fr. 1’300.-- mensili. Le spese per il vitto per una persona che non esercita un’attività lucrativa e quindi non è costretto a consumare i pasti fuori dall’economia domestica sono infatti già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--. Il ricorrente è quindi invitato a cercare una soluzione più economica e consona alla propria situazione finanziaria per far fronte alle spese di sostentamento, atteso che non é possibile riconoscergli ulteriori deduzioni.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 luglio 1998 __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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