AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.129
Data decisione, Autorità: 05.10.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00129
Lugano 5 ottobre 1998 FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 agosto 1998 di
patr. dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’amministratrice speciale __________ e meglio contro l’elenco oneri concernente i fogli PPP __________ e __________ fondo base part. __________ RFD di __________ depositati il 30 giugno 1998 nell’ambito del fallimento della
viste le osservazioni 1° settembre 1998 della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito del fallimento della __________ la __________ notificava il proprio credito relativo a due mutui ipotecari di fr. 175’000.-- e fr. 275’000.-- gravanti rispettivamente il foglio PPP __________ e __________ del fondo base part. __________ RFD di __________.
B. Le medesime pretese venivano insinuate anche dalla __________. Di conseguenza l’amministrazione speciale del fallimento comunicava l’11 maggio 1998 alla __________ la singolare situazione chiedendo a quest’ultima ulteriori informazioni a sostegno delle propria pretesa. Con scritto 28 maggio 1998 la __________ si limitava a contestare integralmente qualsivoglia diritto di __________ senza tuttavia addurre alcuna motivazione di rilievo.
C. Con decisione 25 giugno 1998 l’amministrazione speciale del fallimento __________ rigettava le pretese insinuate dalla __________ invitandola, se del caso, a chiarire la questione davanti al giudice del merito.
D. Con ricorso 7 agosto 1998 la __________ insorge contro la decisione dell’amministrazione fallimentare speciale per denegata giustizia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LEF a seguito di asserita violazione dell’art. 246 LEF. Chiede quindi che venga fatto ordine all’amministrazione speciale del fallimento __________ di iscrivere ad elenco oneri le pretese insinuate dalla __________, in quanto risultanti a Registro Fondiario.
E. Delle osservazioni dell’amministrazione speciale del fallimento si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 17 cpv. 3 LEF il ricorso per denegata o ritardata giustizia è ammesso in ogni tempo. L’autorità amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di giustizia quando, pur essendo competente in materia e senza giusto motivo, rifiuti, ometta o ritardi eccessivamente determinati atti che le sono stati richiesti (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 281). Di conseguenza non appena vi è una decisione formale da parte dell’autorità non è più possibile parlare di diniego di giustizia ex art. 17 cpv. 3, ma di provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 n.19, p. 39).
Nel caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione del proprio credito nell’elenco oneri, invocando a sostegno della propria tesi la violazione dell’art. 246 LEF. Avendo l’amministrazione fallimentare speciale emesso una decisione formale con la quale rifiutava l’insinuazione effettuata dalla __________, non è possibile parlare di diniego di giustizia, bensì, se del caso, di una violazione del diritto o eventualmente di un errore di apprezzamento ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF. Infatti anche la ricorrente stessa indica quale provvedimento impugnato l’elenco oneri concernente i fogli __________ e __________ del fondo base part. __________ RFD di __________. Orbene il ricorso contro l’elenco oneri ex art. 17 cpv. 1 LEF deve essere inoltrato entro dieci giorni dal provvedimento impugnato. L’elenco oneri in oggetto è stato depositato il 30 giugno 1998, quindi il ricorso 7 agosto 1998 della __________ si rivela manifestamente tardivo.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 246 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 agosto 1998 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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