AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.122
Data decisione, Autorità: 14.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00122
Lugano 14 dicembre 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 luglio 1998 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’atto di pignoramento 9/16 luglio 1998 emesso nelle esecuzioni n. __________ risp. __________ promosse contro il ricorrente da
viste le osservazioni 3 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto:
A. Il Comune di __________ e la __________ procedono contro __________ per l’incasso di loro crediti.
B. Con atto di pignoramento 9/16 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona ha pignorato a __________ un importo mensile di fr. 100.-- a partire dal mese di agosto 1998,.sulla base del seguente computo:
Introiti
fr. 4’587.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
locazione fr. 624.--
AVS fr. 231.--
ass. inf., disocc., C.P. fr. 138.--
cassa malati fr. 245.--
alimenti fr. 1’500.--
trasferte fr. 124.--
prestito fr. 500.--
spese diverse fr. 100.--
totale fr. 4’487.--
Eccedenza mensile pignorabile: fr. 100.--
Con comunicazione 16 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona ha notificato al datore di lavoro di trattenere dal salario del ricorrente l’importo di fr. 100.-- al mese oltre all’intera tredicesima.
C. Contro siffatto pignoramento si è tempestivamente aggravato il debitore sostenendo che il pignoramento dell’importo di fr. 100.-- e della tredicesima lo mette ulteriormente in difficoltà economica. Per quel che concerne il pagamento delle imposte, egli ha chiesto il condono ed è in attesa di una risposta. Il ricorrente chiede l’annullamento del pignoramento ed il dettaglio del calcolo che ha portato alla trattenuta mensile di fr. 100.--.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Ex art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Con ciò si intende provento per una prestazione personale, indipendentemente da come questo provento venga definito nel singolo caso, per esempio stipendio, salario, provvigione, giornaliera, onorario, mancia, ecc. (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 45 p. 174).
La 13. mensilità, che costituisce parte integrante dello stipendio del debitore, anche se il datore di lavoro la versa solo alla fine dell’anno, può quindi essere pignorata ex art. 93 LEF.
b) Secondo il verbale di pignoramento 9/16 luglio 1998, di cui alla narrativa fattuale sub B, il minimo di esistenza del ricorrente è stato generosamente calcolato dall’UEF di Bellinzona in fr. 4’487.--. A fronte di un salario mensile di fr. 4’587.--, l’eccedenza mensile pignorabile è stata quindi correttamente calcolata in fr. 100.--. Risultando pertanto coperto il minimo vitale mensile del debitore, l’UEF ha correttamente proceduto al pignoramento di tutta la 13. mensilità.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
Il ricorso 24 luglio 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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