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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.119
Data decisione, Autorità: 13.08.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00119
Lugano 13 agosto 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo sul ricorso 20 luglio 1998 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 8 luglio 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni: - 22 luglio 1998 della __________
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 25/29 ottobre 1991 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 24’959.75 oltre interessi. Interposta opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 23 maggio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato __________ a versare alla __________ la somma di fr. 24’959.75 oltre interessi al 5% a far tempo dal 24 maggio 1991, rigettando in via definitiva per questo importo l’opposizione interposta dall’escusso. Con sentenza 7 maggio 1998, intimata alle parti il 12 maggio 1998, la II CC del Tribunale di appello ha respinto l’appello presentato contro la predetta decisione pretorile.
B. Contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravato __________ negando la competenza dell’UE di Lugano, essendo egli iscritto al Registro di commercio di Bellinzona, dove svolge la sua attività professionale. Egli ha poi contestato di avere prelevato denaro dalla cassa della ditta __________, la quale non poteva vantare alcun credito nei suoi confronti e di conseguenza non poteva cedere alcun credito alla __________. Egli ha poi rilevato che il PE in oggetto risale al 25 ottobre 1991, per cui il credito fatto valere dall’escutente è prescritto
C. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
Essendo __________ domiciliato a __________, che fa parte del Distretto di __________, è data la competenza dell’UE di Lugano.
a) Ex art. 135 n. 2 CO la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione, azione od eccezione avanti un giudice od un arbitro. In casu l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal ricorrente va quindi. respinta, essendo stata interrotta dall’esecuzione in oggetto.
b) Ex art. 88 cpv. 1 e 2 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
Nel caso di specie il PE è stato emesso il 25 ottobre 1991 ed è stato notificato il 29 ottobre 1991 all’escusso, il quale lo stesso giorno ha interposto opposizione. L’azione giudiziaria è stata promossa con petizione 30 settembre 1992. La sentenza della II CC del Tribunale di appello con cui è stato respinto l’appello contro la decisione pretorile di condanna al pagamento e relativo rigetto definitivo dell’opposizione, è stata emessa il 7 maggio 1998 e intimata il 12 maggio 1998 alle parti. Pertanto l’anno di validità del PE, che ha iniziato a decorrere il 29 ottobre 1991 (data della notifica del PE), è rimasto sospeso dal 30 settembre 1992 (data in cui è stata promossa l’azione giudiziaria) fino alla notifica della sentenza della II CC del Tribunale di appello, che al più presto può essere avvenuta il 13 maggio 1998. La domanda di proseguire l’esecuzione 29 maggio 1998 è stata pertanto inoltrata entro lo spirare del termine di un anno.
a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) Nel caso di specie l’UE di Lugano ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento in oggetto sulla base di un sentenza pretorile divenuta esecutoria. Le questioni di merito sollevate dal ricorrente non possono venire accolte, non essendo più proponibili in questa sede. Il ricorso di __________ va quindi respinto.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia:
Il ricorso 20 luglio 1998 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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