AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.112
Data decisione, Autorità: 29.07.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00112
Lugano 29 luglio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 luglio 1998 di
patr. da: avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 6 luglio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
viste le osservazioni 20 luglio 1998 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto
di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata l’8
luglio 1998 a __________.
B. Con tempestivo ricorso 20 luglio 1998 __________ ha chiesto l’annullamento della comminatoria di fallimento, sostenendo di non essere più soggetto alla procedura di fallimento. Egli ha rilevato di avere chiesto il 19 dicembre 1997 la cancellazione della sua ditta individuale. La pubblicazione sul FUC è apparsa il __________, mentre la comminatoria di fallimento è stata emessa, trascorso il termine di sei mesi dalla cancellazione, dopo il __________.
C. Con osservazioni 20 luglio 1998 l’UEF di Locarno ha rilevato che la ditta individuale __________ è stata cancellata con pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) dell’__________, come risulta dall’estratto del Registro di commercio di Locarno __________. La domanda di proseguire l’esecuzione è stata consegnata all’UEF il 3 luglio 1998, mentre la relativa comminatoria di fallimento è stata spedita il 6 luglio 1998 e notificata al ricorrente l’8 luglio 1998. La comminatoria di fallimento è pertanto da considerare valida ex art. 40 LEF, essendo stata notificata entro il termine di sei mesi dalla cancellazione.
Considerato
in diritto
Per i combinati art. 39 cpv. 1 e 40 LEF, il titolare di una ditta individuale resta soggetto alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione della ditta individuale dal Registro di commercio, per sei mesi dalla pubblicazione della cancellazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento.
Dall’estratto del Registro di commercio di Locarno 20 luglio 1998 si evince che la ditta individuale __________ è stata cancellata il __________ con pubblicazione sul FUSC dell’. Ex combinati art. 39 cpv. 1 e 40 LEF __________ è rimasto soggetto all’esecuzione in via di fallimento per un termine di sei mesi dalla pubblicazione sul FUSC e pertanto fino all’. Avendo il creditore chiesto di proseguire l’esecuzione con domanda 3 luglio 1998, ossia prima dello scadere del predetto termine di sei mesi, l’UEF di Locarno ha correttamente proseguito l’esecuzione in via di fallimento, emettendo la comminatoria di fallimento 6 luglio 1998
Il ricorso 14 luglio 1998 __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 39 e 40 LEF
pronuncia
Il ricorso 14 luglio 1998 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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