AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2007.54
Data decisione, Autorità: 28.11.2007, TCA
Titolo: Contributi AVS per l'anno 2003 sulla base della tassazione definitiva. Ricorso. Domanda di revisione della tassazione accolta dall'UT. IFD 2003 rivista. Ricorso accolto. Decisione annullata e rinvio atti per nuovo provvedimento
Raccomandata
Incarto n. 30.2007.54
IR
Lugano 28 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con decisione definitiva del 29 maggio 2007 (doc. 4) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. La Cassa ha ritenuto un reddito aziendale di CHF 80'319.--, evinto dalla tassazione fiscale IFD 2003B avvenuta d'ufficio, ed un capitale nullo investito nell'azienda.
B. Il 4 giugno 2007 (doc. 2) l'assicurata ha interposto opposizione, facendo valere che il suo reddito aziendale nel periodo in discussione non sarebbe stato di CHF 80'319.--.
Con decisione su opposizione del 27 giugno 2007 (doc. A) la Cassa ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che l'importo di CHF 80'319.-- è stato confermato dal competente Ufficio di tassazione e che siccome le comunicazioni fiscali sono vincolanti per l'amministrazione, essa non può dunque scostarsene.
C. Con ricorso del 26 luglio 2007 (doc. I) l'assicurata si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), facendo valere che "è stato presentato un ricorso contro la tassazione d'ufficio".
Con risposta di causa del 10 agosto 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo di doversi attenere alla tassazione fiscale 2003 cresciuta nel frattempo in giudicato.
D. Con scritto del 14 agosto 2007 (doc. V) la ricorrente ha ribadito di aver terminato la propria attività di indipendente nel mese di giugno 2003 con la chiusura volontaria del proprio negozio.
Con scritto del 3 settembre 2007 (doc. XII) il Giudice delegato del TCA ha richiesto ed ottenuto (doc. XIII) dall'Ufficio circondariale di Tassazione (UT) di __________ la trasmissione in visione delle dichiarazioni di'imposta complete 2003B, 2004 e 2005 con allegate le rispettive decisioni di tassazione.
Con scritto del 12 settembre 2007 (doc. XVIII) il patrocinatore della ricorrente ha segnalato al TCA che la sua cliente avrebbe appreso solo dalla presente istruttoria che il marito non ha fatto le dichiarazioni d'imposta ed ha ricevuto per gli anni dal 2003 al 2005 tre tassazioni d'ufficio, occultate alla moglie. Inoltre, le relazioni tra i coniugi __________ non sarebbero delle migliori ed in pratica essi vivrebbero separati sotto lo stesso tetto in aperto dissidio. A ciò sarebbe da ricondurre il mascheramento di ogni informazione e della corrispondenza alla moglie.
La CO 1 preso atto di quanto precede ha comunque ricusato di rivedere la sua decisione. A seguito dell’intervento dell’avv. RA 1 l’Ufficio di Tassazione ha indicato la sua intenzione di procedere alla revisione delle decisioni di tassazione relative alla qui ricorrente e relative al 2003, 2004 e 2005. L’avvocato patrocinatore ha indicato, nel suo scritto 4 ottobre 2007 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l’intenzione dell’amministrazione fiscale di ridurre l’importo del reddito della signora RI 1 per l’anno 2003 a CHF 40'000.-- e ciò a seguito della, comprovata anche in sede di ricorso, cessazione dell’attività a metà di quell’anno. Il Giudice delegato ha interpellato nuovamente l’UT __________ chiedendo ulteriormente la trasmissione non appena possibile della decisione attesa dall’assicurata e preannunciata dal patrocinatore. Mediante invio pervenuto il 16 novembre 2007 l’amministrazione fiscale ha trasmesso la sua nuova decisione emessa dopo revisione da cui emerge un reddito da “attività indipendente della moglie” e riferito quindi al lavoro svolto dalla ricorrente, per il 2003, cifrato in CHF 40'000.--.
Interpellata in merito la CO 1 ha indicato di essere d’accordo con la rettifica dell’importo sul quale prelevare i contributi AVS AI IPG. Dal canto suo l’avv. RA 1 ha preso atto di tale disponibilità precisando, all’attenzione della cassa siccome il tema non (ancora) sub judice, che la signora RI 1 – per gli anni dal 2004 in avanti – non ha conseguito reddito.
in diritto
in ordine
nel merito
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione nel senso delle considerazioni che precedono.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili, l’importo di CHF 800.-- (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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