AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.108
Data decisione, Autorità: 27.07.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00108
Lugano 27 luglio 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 luglio 1998 di
rappr. dalla __________
contro
l’operato dell’amministratore speciale __________ in ambito di deposito della graduatoria del fallimento
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 luglio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 17 luglio 1998 della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 25 giugno 1998 l’amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________ comunicava ai creditori che a partire dal 30 giugno sarebbe stata depositata per esame presso l’UF di Lugano, la graduatoria del fallimento.
B. L’amministrazione fallimentare speciale notificava nel contempo alla __________ il rigetto parziale della propria notifica di credito.
C. Con ricorso 9 luglio 1998 la __________ si aggrava contro la mancata collocazione del proprio credito nella graduatoria del fallimento __________
Considerando
in diritto: 1. La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
Nel caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione integrale del proprio credito. Quindi le censure contenute nel gravame, rivolte all’indirizzo dell’amministrazione fallimentare speciale, non concernono aspetti procedurali, ma questioni di diritto materiale la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.17, 250 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 luglio 1998 di __________ in liquidazione concordataria, __________, è irricevibile
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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