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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.106
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00106
Lugano 21 giugno 1999 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento disciplinare promosso su segnalazione/denuncia 26 giugno 1998 di
contro
nella sua qualità di funzionario dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
visti gli scritti 2 marzo, 26 aprile e 17 maggio 1999 del segnalante;
richiamato il verbale 28 gennaio 1999 di audizione di __________ e __________;
sentiti informalmente ufficiali e/o supplenti degli UEF del Cantone, salvo l'UEF di Riviera, nella seduta del 17 maggio 1999;
ritenuto
in fatto: A. Con segnalazione 26 giugno 1998 __________ ha indicato quelle che egli considera delle irregolarità commesse da __________ con l'avallo dell'ufficiale __________. I fatti in questione erano già stati più volte segnalati all'ufficiale (cfr. documentazione prodotta dal segnalante). In pratica __________ stigmatizza il fatto che __________, quando era cursore, avrebbe eseguito i pignoramenti presso il domicilio dei debitori solo nel pomeriggio, non rientrando in ufficio alla loro conclusione. In questo modo egli avrebbe approfittato del fatto che il sistema __________ di timbratura considera automaticamente, in caso di missione del funzionario senza rientro in sede, la fine dell'impegno lavorativo alle ore 17.30. __________ invece, a detta di __________, avrebbe spesso smesso di lavorare prima di quell'orario beneficiando in maniera abusiva del citato automatismo. Inoltre l'ex-cursore avrebbe sempre notificato e percepito l'indennità di trasferta sia per l'andata che per il ritorno anche quando, trovandosi il luogo del pignoramento sulla via di casa __________, in realtà egli non percorreva più il tragitto fino a __________, rientrando direttamente al suo domicilio.
B. Interrogato il 28 gennaio 1999 il segnalante si è riconfermato nella propria posizione, palesando chiaramente il suo astio nei confronti di __________, non dovuto certamente solo agli atteggiamenti di cui all'atto 26 giugno 1998. La segnalazione invece è parsa un tentativo di pressione sull'ufficiale __________ allo scopo di ottenere un trasferimento di __________ (cfr. verbale di interrogatorio di __________ 28 gennaio 1999: "diversa invece la questione delle trasferte, che dovrà essere regolata dalla CEF, a meno che tutta la situazione del personale venga risolta dal capoufficio con il trasferimento di __________, nel limite del possibile entro un mese").
__________ ha invece ammesso che, se i pignoramenti terminavano oltre le 16.30 e si trovava sulla strada di casa, gli capitava di rientrare direttamente al domicilio, facendosi rimborsare la doppia trasferta. A suo dire, questa prassi veniva adottata da tutti presso l'UEF di __________ e negli altri uffici del Cantone. Egli ha poi indicato essere sua abitudine iniziare a lavorare prima delle 7.00, momento a partire dal quale il sistema __________ inizia a conteggiare il lavoro prestato. Pure le ore straordinarie, spesso eccedenti il massimo consentito di 18 ore, gli verrebbero spesso ridotte automaticamente senza alcuna indennità. Ciò compenserebbe, a suo modo di vedere, il lasso di tempo "guadagnato" dopo i pignoramenti. Ha poi segnalato che, in caso di trasferta di più persone con una sola auto, è d'uso nell'ufficio che ognuno singolarmente si faccia rimborsare la trasferta.
Considerato
in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Nonostante dottrina e giurisprudenza determinino in modo piuttosto ampio lo spettro di competenza ex art. 14 LEF (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 32 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 14 LEF; Rep 1988 p. 302 ss.), si deve ritenere che l'autorità di vigilanza possa sanzionare disciplinarmente unicamente le violazioni commesse da organi di esecuzione nell'ambito dell'applicazione del diritto esecutivo. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.
Dall'estratto della stampa cartellino del dipendente __________ fino al 31 marzo 1999 risulta che egli, da quando ha iniziato a timbrare, ha lavorato prima delle 7.00 o dopo le 19.00 per ben 76 ore in totale (cfr. stampa cartellino 1.3.99 - 31.3.99 sotto la dicitura __________). Per aver raggiunto un saldo attivo di più di 18 ore alla fine del mese il segnalato si è visto diminuire detto saldo per un totale di 67 ore (cfr. stampa cartellino sotto la dicitura EC MENS). Riassumendo __________, per esigenze di servizio, ha lavorato per complessive 143 ore senza ottenere alcun indennizzo. Ciò attenua sue eventuali colpe nella notifica del periodo lavorativo e lo caratterizza quale funzionario che si preoccupa più del disbrigo delle incombenze d'ufficio che non di vedersi riconosciuta per intero la propria prestazione lavorativa.
a) L'OTLEF regola le tasse e le indennità riscosse dagli uffici e da altri organi che compiono operazioni di esecuzione e fallimento (art. 1 OTLEF). In Ticino, dove non vige il sistema delle sportule, è l'ente pubblico che ha diritto a percepire le tasse e le indennità ivi definite. A norma dell'art. 14 cpv. 1 OTLEF l'indennità di trasferta, comprese le spese di trasporto, è di 2 franchi per chilometro percorso all'andata e al ritorno.
Secondo il principio dell'equivalenza, che deve essere rispettato per ogni genere di tassa, vi deve essere una certa correlazione tra l'ammontare della singola tassa e il valore economico della prestazione concreta (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, p. 270 e giurisprudenza ivi indicata). Viola evidentemente tale principio la percezione di una tassa per una prestazione non eseguita. Anche in ambito di OTLEF lo Stato è quindi legittimato a incassare l'indennità unicamente se la trasferta viene effettivamente eseguita. Non si può, in questo senso, seguire la Commissione paritetica dei dipendenti dello Stato - semplice organo consultivo del Consiglio di Stato, art. 84 LORD, e incompetente a statuire sull'applicazione dell'OTLEF, prima del 1° gennaio 1997 TarLEF - quando afferma che, per la percezione dell'indennità, "nemmeno ha importanza il fatto che l'operazione sia compiuta al domicilio di servizio o fuori, a differenza di quanto è previsto per gli altri funzionari" (cfr. Decisione n. 342 del 25 settembre 1975, p. 3). Se il dipendente, dopo aver eseguito l'atto esecutivo, non ritorna in ufficio, lo Stato non può, di regola, incassare la doppia trasferta, bensì unicamente quella per l'andata. Se però il dipendente si trova, nel luogo della missione, ad una distanza dal suo domicilio maggiore di quella intercorrente tra quest'ultimo e l'ufficio è legittimo fatturare pure il viaggio di ritorno anche se non eseguito. Nel caso indicato infatti il dipendente si vede costretto, a seguito della missione, a effettuare una trasferta più lunga di quella occorrente per il rientro a casa. Ciò giustifica la percezione dell'indennità per il viaggio completo di ritorno all'ufficio: per questioni pratiche non si giustifica di considerare solo la parte di viaggio di ritorno che eccede la distanza casa-ufficio.
b) L'indennità ex art 14 cpv. 1 OTLEF consiste, approssimativamen-te per 3/4, in un risarcimento per il tempo impiegato. Le spese di trasporto influiscono in ragione di circa 1/4 (a questo proposito si consideri che lo Stato, per i suoi dipendenti, ha stabilito fr. 0.55 al km a copertura di tutte le spese di trasferta, art. 4 lett. c Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato). In caso di trasferta di più funzionari con un unico veicolo, l'ente pubblico ha diritto, a condizione che l'intervento di più persone sia dettato da esigenze di servizio, a riscuotere tante indennità di trasferta quanti sono i funzionari coinvolti, ovviamente però senza esporre le spese di trasporto in fr. 0.55 al km per l'uso di veicolo altrui. Detto altrimenti sono riconosciuti fr. 2.-- al km per il funzionario che usa la propria auto e fr. 1.45 al km per gli altri.
L'esecutivo cantonale ha ritenuto, in deroga al citato art. 4 R. conc. le indennità ai dipendenti dello Stato, senza una specifica base legale e senza che l'OTLEF lo imponesse, di riversare la totalità dell'indennità di trasferta percepite al dipendente che ha eseguito lo spostamento, nella consapevolezza che, oltre alla copertura dei costi, veniva in pratica conferito al dipendente un certo guadagno. Questo dato di fatto è stato poi esplicitato dal Consiglio di Stato (cfr. risoluzione n. 2842 del 19 maggio 1981) per motivare la reiezione dell'istanza di alcuni cursori tendente ad ottenere una rivalutazione salariale della categoria. Il metodo di retribuzione indiretta adottato non può certo essere esaminato da questa Camera, esulando ciò dalle sue competenze, ritenuto comunque che non vi è pregiudizio per creditori e debitori per il fatto che sono pienamente ossequiate le disposizioni della OTLEF (fr. 2.-- al km, cfr. art. 14 cpv. 1 OTLEF).
In concreto __________ ha ammesso di fatturare regolarmente la doppia trasferta anche in caso di rientro diretto al domicilio. Egli ha poi, del tutto spontaneamente, segnalato la prassi adottata da lui e dai colleghi in caso di spostamenti di più persone con un unico mezzo.
Come indicato al considerando 3, la percezione di trasferte multiple, anche se effettuate con un solo mezzo, risulta conforme ai dettami della OTLEF, a condizione che non si computino fr. 0.55 al km per spese di trasporto se non viene utilizzato un veicolo proprio. La riscossione della trasferta per il ritorno in ufficio, anche se non effettuata, costituisce invece una violazione dell'art. 14 OTLEF. Visto che i puntuali scritti di __________ all'Ufficiale __________ non hanno indotto quest'ultimo a intervenire per modificare l'agire di __________, si deve però ritenere che la prassi indicata fosse effettivamente condivisa da tutto l'ufficio con l'avallo, implicito o esplicito, del Capo ufficio. Va però rilevato che il contrasto della citata prassi con i principi della OTLEF, chiaro per la CEF, può anche non apparire tale a chi per anni ha fatto affidamento sui considerandi non sempre evidenti della decisione n. 342 del 25 settembre 1975 della Commissione paritetica del personale dello Stato, che ha poi determinato la risoluzione governativa n. 2842 del 19 maggio 1981 del Consiglio di Stato. Ne consegue che la buona fede di chi l'ha introdotta, o meglio mantenuta, nell'ufficio non può essere censurata dal profilo disciplinare, tanto meno quella dei subordinati che l'hanno seguita.
Il segretario __________ si è pertanto conformato alla prassi dell'ufficio, che corrisponde in sostanza a quella degli altri UEF del Cantone confrontati con la questione delle missioni in prossimità del domicilio del dipendente.
Per concludere, non vi è spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF, ritenuto che la CEF provvederà ad emanare, contestualmente a questo giudizio, una circolare agli UEF del Cantone per disciplinare il computo delle indennità di trasferta ex art. 14 cpv. 1 OTLEF nell'ossequio dei principi di diritto federale in materia tariffale.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, 14 OTLEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La segnalazione /denuncia 26 giugno 1998 di __________, è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti di __________.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale Autorità cantonale di vigilanza, emanerà in forma di circolare le direttive per la corretta applicazione dell'art. 14 cpv. 1 OTLEF.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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