AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.98
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00098
Lugano 4 agosto 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 giugno 1998 di
patr. dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio il precetto esecutivo n. __________
nell’esecuzione promossa nei confronti del ricorrente da
viste le osservazioni
15 giugno 1998 della __________
25 giugno 1998 dell’UEF di Mendrisio
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con domanda di esecuzione 18 maggio 1998 la __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 160’806.57 oltre interessi e spese.
B. In data 26 maggio 1998 veniva notificato al debitore il precetto esecutivo n.__________ UEF Mendrisio, al quale veniva interposto opposizione.
C. Con ricorso 5 giugno 1998 __________ si aggrava contro l’operato dell’UEF di Mendrisio sostenendo che l’Ufficio avrebbe valutato erroneamente la situazione dando seguito alla domanda di esecuzione della __________. La domanda d’esecuzione indicherebbe chiaramente che la __________ agisce in qualità di creditore, come azionista della società __________. Essendo però la __________ in liquidazione, il PE non poteva menzionare la __________ quale mandataria. Per tale qualifica farebbe infatti difetto la relativa legittimazione che poteva avvenire solo tramite l’unica persona con diritto di firma, vale a dire il liquidatore della __________. L’UEF non avrebbe quindi dovuto dar seguito alla domanda di esecuzione né tantomeno inserire d’ufficio la __________ quale mandataria. Inoltre il PE non contiene l’indicazione __________ in liquidazione.
D. Con osservazioni 15 giugno 1998 la __________ chiede che il ricorso venga respinto sostenendo che l’indicazione “in liquidazione” sarebbe stata omessa per errore. Inoltre le censure del ricorrente circa la legittimazione della __________ sarebbero irrilevanti, avendo l’UEF unicamente l’obbligo di verificare che la domanda di esecuzione adempia i requisiti dell’art. 67 LEF.
E. Delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 67 cpv. 1 LEF la domanda di esecuzione deve enunciare:
il nome e il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto in Svizzera; in mancanza d’indicazione speciale questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione;
il nome e il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un’eredità deve essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e per i crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
il titolo di credito con la sua data e, in difetto del titolo, la causa del credito.
In presenza di indicazioni incomplete o errate l’ufficio deve dare la possibilità di completarle o rettificarle (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
Nel caso in esame la domanda di esecuzione della __________ contiene tutte le indicazioni previste dall’art. 67 cpv. 1 LEF, e segnatamente l’indicazione del debitore __________, del creditore __________, nonché il nome della mandataria BFC. Inoltre la domanda di esecuzione risulta essere firmata da due persone in grado di vincolare la __________ con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. 5). Unicamente l’importo del credito è stato dapprima indicato in valuta francese e in seguito corretto su indicazione dell’UEF di Mendrisio (cfr. doc.2). Il precetto esecutivo n. __________ è stato quindi allestito dall’UEF di Mendrisio correttamente sulla base della domanda di esecuzione 18 maggio 1998 della __________. Le censure del ricorrente circa la legittimazione della __________ a rappresentare la __________ potranno, se del caso trovare tutela nella procedura sommaria di rigetto risp. di merito, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 67 e 69 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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