AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.97
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00097 15.98.00113
Lugano 22 gennaio 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 8 giugno 1998 e 13 luglio 1998 di
contro
l’operato dell’amministratore speciale del fallimento __________, __________
viste le osservazioni 31 luglio 1998 e 15 settembre 1998 di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 14 novembre 1995 __________ é stato nominato dall’assemblea dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________.
B. In data 13 maggio 1998 la __________ ha formalmente __________ ad indire la vendita ai pubblici incanti della part. / RFD di __________. Il 22 maggio 1998 la __________ ha nuovamente sollecitato l’amministratore speciale del fallimento , senza tuttavia ottenere una presa di posizione in merito.
C. Con ricorso 8 giugno 1998 la __________ chiede, in via principale, che venga revocata la nomina di __________ ad amministratore del fallimento __________ e che l’amministrazione venga affidata all’UEF di Locarno, il quale provvederà ad indire immediatamente la vendita ai pubblici incanti dell’__________ sito sulle part. / RFD di __________ e, separatamente, del suo contenuto. In via subordinata la ricorrente chiede che venga fatto ordine a __________ di indire immediatamente la vendita ai pubblici incanti dell’__________ sito sulle part. / RFD di __________ e, separatamente, del suo contenuto. La ricorrente sostiene inoltre che l’amministratore speciale del fallimento non avrebbe tutelato a sufficienza gli interessi dei creditori, essendosi, a suo dire, completamente disinteressato delle questioni riguardanti l’affitto e la gestione dell’__________ di __________ ed avendo stipulato un contratto di locazione con un canone sensibilmente inferiore ai valori di mercato. Malgrado le ripetute richieste della ricorrente, __________ avrebbe omesso di inventariare i beni rivendicati dalla moglie del fallito, non avrebbe fornito alla __________ la documentazione concernente tale rivendicazione e non avrebbe preso alcuna decisione impugnabile ai sensi dell’art. 242 LEF. La __________ deplora inoltre l’affidamento dell’amministrazione dell’__________ alla __________ di __________, la quale avrebbe avuto rapporti di affari con il fallito in relazione alla gestione di alcuni immobili nel periodo precedente il fallimento.
D. Delle osservazioni 31 luglio 1998 di __________, con le quali egli respinge ogni addebito circa presunte inadempienze nell’espletazione del proprio mandato, si dirà, se del caso, in seguito.
E. Con ulteriore ricorso 13 luglio 1998 la __________ conferma la richiesta di sostituzione dell’amministratore speciale del fallimento, il quale avrebbe omesso d’informare i creditori degli atti di disposizione compiuti da __________ negli anni precedenti la dichiarazione del fallimento.
F. Con osservazioni 15 settembre 1998 __________ conferma la correttezza del proprio operato e rileva che le uniche critiche rivoltegli provengono dalla __________, per contro egli afferma di avere un’ottima collaborazione con la delegazione dei creditori, della quale pure la ricorrente avrebbe potuto far parte, se il proprio rappresentante non avesse declinato tale invito rivoltogli nel corso della seconda assemblea dei creditori.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 8 giugno 1998 e 13 luglio 1998 della __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’amministratore speciale del fallimento __________, __________. Sono motivati in sostanza allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.98.97. e inc. 15.98.113. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
Con sentenza 28 luglio 1998 questa Camera (inc. Vig. 15.98.43) si è già espressa sulle richieste della ricorrente circa la consegna dei documenti attestanti le donazioni del motoscafo e della barca a vela effettuate dal fallito a favore della moglie. Inoltre l’asta pubblica delle part. / RFD di __________, inizialmente fissata per il 9 novembre 1998 è stata annullata a seguito di un nuovo ricorso della __________ contro le condizioni d’incanto. L’asta verrà quindi indetta nuovamente nei prossimi mesi. Nella misura in cui sono diretti contro tali provvedimenti, segnatamente la mancata consegna dei documenti in oggetto e la fissazione dell’asta, i ricorsi sono divenuti privi di oggetto.
La ricorrente censura l’operato di __________ in merito alla stipulazione del contratto di locazione del __________ e la gerenza dell’__________ sito nello stesso stabile. Per quanto attiene al contratto di locazione relativo al __________, esso è stato stipulato il 18 novembre 1997 tra l’amministratore speciale del fallimento ed il signor __________ con durata di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque anni. Il canone di locazione di fr. 1’500.-- mensili non può certo essere ritenuto di favore se si considera che per l’albergo __________ , situato nello stesso stabile, viene corrisposto un canone di locazione pari a fr. 8’000.--. L’alternativa sarebbe stata quella di tenere il locale sfitto in attesa di reperire un conduttore disposto a corrispondere un canone di locazione più elevato, con conseguenze facilmente immaginabili a livello di perdita di clientela e di mantenimento del valore dell’immobile. Pertanto la soluzione adottata dall’amministratore del fallimento è da considerare adeguata alle circostanze permettendo di evitare i danni economici derivanti dalla chiusura di un esercizio pubblico come quello in oggetto.
L’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite (art. 242 cpv. 1 LEF). Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento (art. 242 cpv. 2 LEF). La __________ afferma che __________ non avrebbe provveduto ad inventariare i beni rivendicati dalla moglie del fallito e ad assegnare il termine di cui all’art. 242 LEF. Orbene dai documenti prodotti risulta che la lista dei beni rivendicati da __________ è stata trasmessa allo studio legale della ricorrente in data 15 marzo 1998 (cfr. doc. 1A e 1B). Inoltre il 24 marzo 1998 l’amministratore del fallimento ha comunicato alla __________ di non aver provveduto ad assegnare il termine ex art. 242 LEF avendo ritenuto i beni in oggetto di esclusiva proprietà di __________. Tale decisione non essendo stata impugnata dalla ricorrente, è quindi cresciuta in giudicato. L’amministratore del fallimento ha quindi agito correttamente in conformità a quanto previsto dall’art. 242 LEF.
In merito alle perplessità della ricorrente riguardanti la decisione di __________ di far capo alla __________ , esse appaiono incomprensibili, se si considera che tale soluzione era stata suggerita proprio dal rappresentante legale della ricorrente nel corso della prima assemblea dei creditori (cfr. doc. 17, p. 4 n. 3). Inoltre non risulta che la scelta di tale fiduciaria, quale ausiliaria dell’amministrazione fallimentare speciale, abbia sinora pregiudicato gli interessi dei creditori ed in particolare della __________.
Nel ricorso 13 luglio 1998 la __________ chiede nuovamente la sostituzione dell’amministratore speciale del fallimento sostenendo che egli avrebbe omesso d’informare i creditori delle donazioni effettuate dal debitore negli anni 1990-1992 e non avrebbe messo a disposizione la relativa documentazione. La ricorrente chiede inoltre che nell’inventario vengano inseriti i diritti di abitazione e di prelazione costituiti a favore del fallito su alcuni beni immobili ceduti alla moglie. La questione relativa alla messa a disposizione della documentazione riguardante le donazioni delle due imbarcazioni è già stata risolta con sentenza 28 luglio 1998 di questa Camera.
Per l’art. 216b cpv. 1 CO, salvo convenzione contraria, i diritti di prelazione, di compera e di ricupera convenzionali sono trasmissibili per successione, ma non cedibili. Il diritto di prelazione, nel caso in cui non sia stato costituito a favore di un determinato titolare di un fondo, non è pignorabile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n.13 / 14 ad art. 92).
Il diritto di abitazione non si può cedere, né trasmettere per successione (cfr. art. 776 cpv. 2 CC). Di conseguenza essendo tali diritto di natura strettamente personale, non può essere inserito nell’inventario del fallimento, in quanto impignorabile (cfr. Art. 197 cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.7, p. 166; Handschin/Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, Vol. II, n.12 ad art. 197, p. 1878 s.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 13 ad art. 92).
L’amministratore speciale del fallimento ha quindi agito correttamente omettendo d’inventariare tali diritti, in quanto non di pertinenza del fallimento __________.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 92, 197 cpv. 1 e 242 LEF
pronuncia: 1. Le procedure inc. 15.98.97. e inc. 15.98.113. sono dichiarate congiunte.
2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità
2.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
3.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità
3.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Comunicazione a UEF Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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