AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.95
Data decisione, Autorità: 28.08.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00095
Lugano 28 settembre 1998 /FP/fc/fb (data esatta 28.08.98)
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla sostituzione del liquidatore
nel concordato con abbandono dell’attivo di
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 7 luglio 1992 il Pretore di Mendrisio - Nord concedeva all’avv. __________ una moratoria di 4 mesi a scopo di concordato ordinario;
che quale commissario del concordato veniva nominato __________;
che con decreto 8 ottobre 1992 veniva concessa all’avv. __________ la conversione della moratoria ordinaria in moratoria con abbandono parziale dell’attivo;
che il 16 aprile 1993 il Pretore di Mendrisio - Nord omologava il concordato con abbandono dell’attivo proposto dall’avv. __________, ai propri creditori;
che quale liquidatore veniva designato __________;
che la delegazione dei creditori risultava così composta:
che con decreto 20 settembre 1994 della Pretura di Mendrisio - Nord veniva nominato quale membro della delegazione dei creditori l’avv. __________, in sostituzione del defunto avv. __________;
che il 20 dicembre 1996 decedeva il liquidatore __________;
che su istanza dell’avv. __________ il 20 gennaio 1997 veniva nominato quale nuovo liquidatore __________, figlio del defunto liquidatore;
che a seguito dell’inazione del liquidatore la __________ ha interposto ricorso per denegata giustizia davanti a questa Camera in data 20 agosto 1997 postulando la sostituzione del liquidatore __________;
che la procedura è stata sospesa, su richiesta 18 novembre 1997 della ricorrente __________, e poi riattivata con atto 18 marzo 1998;
che la ricorrente __________, il liquidatore e la delegazione dei creditori sono stati citati all’udienza del 6 maggio 1998 nel corso della quale __________, su consiglio del Giudice delegato, ha dichiarato di cessare con effetto immediato la propria attività quale liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo dell’avv. __________;
che la __________, preso atto della rinuncia del liquidatore, dichiarava all’udienza 6 maggio 1998 che il ricorso 20 agosto 1997 per denegata giustizia doveva essere ritenuto evaso;
che l’istanza di sostituzione del liquidatore ordinario __________ ha evidenziato gravissime inadempienze del liquidatore, come peraltro del suo predecessore, atteso che la procedura di liquidazione del concordato si è protratta oltre ogni ragionevolezza;
che la Camera di esecuzione e fallimenti quando agisce in funzione di Autorità giudiziaria superiore dei concordati può procedere non solo quale autorità di ricorso in materia sommaria ex art. 25 cpv. 2 lett. a LEF ma anche come autorità cantonale di vigilanza di grado unico, cui compete la sorveglianza sulla corretta attuazione di ogni questione d’ordine giuridico-amministrativo in connessione alla procedura concordataria ex art. 293 ss. LEF. In siffatta qualifica questa Camera non è vincolata alle domande delle parti ed è legittimata a formulare rilievi d’interesse generale per favorire nel Cantone Ticino l’applicazione uniforme del diritto esecutivo federale e del diritto processuale cantonale. All’Autorità giudiziaria superiore dei concordati competono altresì funzioni ispettive nel senso dell’art. 10 cpv. 5 LALEF, disciplinari ex art. 11 LALEF e oneri formativi e di aggiornamento permanente (art. 10 cpv. 6 LALEF). Va ricordato che con la revisione della LEF in vigore dal 1° gennaio 1997 è ora più che mai di fondamentale importanza la funzione del commissario e del liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo, come pure il ruolo del giudice del concordato. La CEF ha spesso riscontrato gravi carenze nella preparazione professionale e nella coscienza del ruolo da svolgere dei commissari e dei liquidatori, in particolare da parte di chi non ha formazione accademica ed é privo di nozioni specifiche in un settore che implica notevoli esigenze di natura giuridica, economica, finanziaria e contabile. E’ meritevole di approfondimento la questione se de lege ferenda, considerate le notevoli ulteriori competenze che il nuovo diritto assegna loro, siano da istituzionalizzare su piano cantonale corsi di formazione e di abilitazione all’esercizio della funzione di commissario e di liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo, tanto più che nel Cantone Ticino dove per ragioni essenzialmente d’ordine finanziario non si è potuto attuare il principio - opportuno benché solo facoltativo - della separazione delle funzioni di giudice del concordato e di giudice del fallimento, ritenuto altresì che per esigenze di specializzazione non dovrebbero esservi più di un paio di giudici del concordato per tutto il Cantone (cfr. CEF 15 luglio 1998 in re Stato del Cantone Ticino e Confederazione Svizzera c. G. V. cons. 5; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p. 166; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, p. 184, n. 692 e p. 171, n. 642);
che ragioni di celerità hanno imposto di prescindere dall’iter normale di designazione ordinaria del nuovo liquidatore ad opera del giudice del concordato di primo grado e di procedere alla nomina immediata da parte di questa Camera con decreto 13 maggio 1998 - contestualmente alla destituzione concordata del precedente - del liquidatore straordinario avv. __________, considerato l’inammissibile lungo tempo trascorso dall’omologazione del 16 aprile 1993 e avuto riguardo all’ipotesi di probabile conclusione sollecita della vicenda concordataria;
che l’avv. __________ ha evidenziato l’inaffidabilità della documentazione agli atti, atteso che risulta impossibile comprendere tutto quanto fatto (o non ancora fatto) dai precedenti liquidatori, mancando nell’incarto tutta la documentazione di cui all’art. 8 LEF. Per poter procedere è indispensabile operare un importante lavoro di ricostruzione e completazione dell’incarto e dell’iter della procedura di liquidazione, ad iniziare dalla contabilità. La particolarità della fattispecie impone inoltre una conoscenza immediata e esauriente delle varie problematiche, per procedere con interventi concreti e decisioni in tempi brevi;
che per questi motivi il liquidatore straordinario avv. __________, con scritto 19 giugno 1998 ha comunicato di essere impossibilitato a continuare l’incarico conferitogli il 13 maggio 1998 e di declinare quindi il mandato con effetto immediato;
che si impone pertanto il ripristino dell’iter procedurale normale ad opera del giudice in linea di principio istituzionalmente competente per le designazioni ordinarie dei liquidatori;
che atti e documenti vanno pertanto trasmessi al Pretore di Mendrisio-Nord che procederà alla designazione del nuovo liquidatore - con contestuale conferma o, avuto riguardo alla sostanziale inazione, nuova designazione anche della delegazione dei creditori - previa fissazione di un’udienza per siffatte deliberazioni, da convocare sollecitamente in via edittale;
che la notula del liquidatore straordinario viene tassata dalla CEF in fr. 10’065.-- per onorario e fr. 241.50 per spese (non potendosi considerare fr. 50.-- a titolo di apertura incarto), complessivamente fr. 10’306.50;
che i fondi a disposizione per la liquidazione concordataria ammontano a fr. 174’370.60, come risulta dalla comunicazione 3 luglio 1998 del liquidatore straordinario alla CEF;
che il liquidatore straordinario avv. __________ è autorizzato a prelevare fr. 10306.50 a titolo di onorario e spese dai fondi della liquidazione del concordato con abbandono dell’attivo, trasmettendo il residuo alla Pretura di Mendrisio-Nord;
Richiamati gli art. 317 ss. LEF e 55 cpv. 1 e 3 OTLEF
decreta: 1. L’incarto pretorile 93/1992 riferito al concordato omologato a favore dell’avv. __________, è retrocesso al Pretore di Mendrisio-Nord perché proceda nel senso dei considerandi.
L’onorario del liquidatore straordinario avv. __________ è determinato in complessivi fr. 10’306.50.
Il liquidatore straordinario avv. __________ è autorizzato a prelevare fr. 10’306.50 a titolo di onorario e spese dai fondi della liquidazione del concordato con abbandono dell’attivo, trasmettendo il residuo alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster