AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.94
Data decisione, Autorità: 10.07.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00094
Lugano 10 luglio 1998/FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 giugno 1998 di
__________, in qualità di Amministrazione fallimentare speciale della __________
Contro
in materia di assistenza ex art. 4 cpv.2 primo periodo LEF (vendita a trattative private fuori circondario di fondi);
sentito l'UF di Lugano anche in relazione al procedimento inc. 15.98.78;
ritenuto
in fatto:
A. L'Amministrazione fallimentare speciale __________, nel circondario dei fallimenti di Berna-Mittelland, ha chiesto il 2 giugno 1998 all'Ufficio fallimenti di Lugano di autorizzare la vendita a trattative private ad opera dell'Amministrazione fallimentare speciale stessa - senza ricorrere all'assistenza in via di rogatoria dell'Ufficio fallimenti di Lugano - di due fondi ubicati nel circondario dell'UF di Lugano (particelle n. __________ e __________ RF di __________).
B. Con provvedimento, erroneamente datato "14 novembre 1997" ma notificato l'11 giugno 1998, l'UF di Lugano ha ritenuto applicabile l'art. 4 cpv.2 secondo periodo LEF anche alla vendita a trattative private e di conseguenza non ha potuto dare quel consenso che altrimenti non avrebbe negato.
C. Con tempestivo ricorso 22 giugno 1998 l'Amministrazione fallimentare speciale ha chiesto di poter procedere direttamente alla vendita a trattative private dei due fondi senza dover ricorrere ad atti di assistenza rogatoriale, atteso che l'art. 4 cpv.2 secondo periodo LEF si applica alla realizzazione ai pubblici incanti ma non alla vendita a trattative private. In concreto si deve far capo all'art. 4 cpv.2 primo periodo LEF e non vi sono quindi in linea di principio ragioni fondate per opporsi alla domanda dell'Amministrazione fallimentare speciale di procedere direttamente.
Considerando
in diritto:
Ex art. 4 cpv.2 secondo periodo LEF vi è per contro l'obbligo di ricorrere all'organo d'esecuzione forzata competente per territorio in quattro ipotesi di assistenza rogatoriale coatta, espressamente definite in termini di enumerazione esaustiva:
a) per la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta;
b) per il pignoramento;
c) per la vendita agli incanti;
d) per la richiesta di intervento della forza pubblica.
L'art. 4 LEF sull'obbligo generale di reciproca assistenza nella procedura esecutiva e di fallimento è stato introdotto con la revisione in vigore dal 1. gennaio 1997 e codifica la prassi invalsa da tempo (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4. ediz. 1997, n.2 ad art. 4). La norma rende più chiara la collaborazione tra organi dell'esecuzione forzata nell'assistenza rogatoriale ed è stata accolta dal favore generale nella procedura di consultazione (cfr. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens über den Vorentwurf zu einer Teilrevision des SchKG, Berna 1984, p.66 s.). In sede di discussione davanti al legislativo federale l'art. 4 LEF non ha formato oggetto d'intervento (cfr. Boll. uff. [Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale] CN 1993 I, p.10 e Boll. uff. CSt 1993 IV, p.636).
L'art. 4 cpv.2 LEF autorizza gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, gli amministratori speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori, per semplificare la procedura, a compiere atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, anziché richiedere l'assistenza rogatoriale ex art. 4 cpv.1 LEF. È tuttavia necessario il consenso dell'ufficio competente per territorio (art. 4 cpv.2 primo periodo LEF). A quest'ultimo ufficio sono riservate determinate operazioni, enumerate esaustivamente nel secondo periodo del cpv.2: si tratta di atti d'ufficio per i quali il potere coercitivo dello Stato viene esercitato nei confronti dell'interessato nella maniera più diretta (cfr. FF 1991 III, p.18, n. 201.12).
a) Un articolo di legge deve essere in primo luogo interpretato nel suo senso letterale (cfr. fra tante DTF 120 III 129 cons.3a, 119 II 151 cons.b, 118 II 309 cons.a).
È unicamente possibile scostarsi dal testo di una norma se vi sono seri motivi per ritenere che lo stesso non riporti il vero senso della norma (DTF 120 III 129 cons.3a, 118 Ib 191 cons.5 e rif.).
b) Nel caso di specie l'art. 4 cpv.2 secondo periodo LEF costituisce norma chiara, disciplinata sulla base della volontà esplicita del legislatore di limitare il diritto degli organi dell'esecuzione forzata - siano essi ordinari (statali) o speciali (nel Cantone Ticino: "organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD" [Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995, in: RL 2.5.4.1], nella terminologia del diritto processuale esecutivo ticinese ex art. 7 LALEF) - di compiere atti del loro ufficio anche fuori del loro circondario (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §26, n.14, p.212). Il limite, espresso in termini esaustivi, si riferisce alla vendita agli incanti ma non alla vendita a trattative private: in quest'ultima ipotesi si applica pertanto la norma generale espressa all'art. 4 cpv.2 primo periodo LEF, che consente l'intervento diretto fuori circondario - senza dover ricorrere alla richiesta di atti di assistenza rogatoriale - dell'amministrazione fallimentare speciale, alla sola condizione che l'ufficio competente per territorio vi acconsenta (cfr. in senso convergente Amonn/Gasser, op. cit., §26 n.14, p.212 e Franco Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, tesi San Gallo 1994, p.136).
Da un'interpretazione letterale del testo legale non vi è spazio alcuno per poter negare all'amministrazione fallimentare speciale richiedente la facoltà di procedere alla vendita di fondi a trattative private.
c) L'Ufficio fallimenti di Lugano non ha motivi per negare il chiesto consenso, dopo che è stata chiarita la liceità della vendita a trattative private dei due fondi di __________ anche ad opera di organo fuori circondario.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 4, 17 e 256 LEF, in particolare l'art. 4 cpv.2 primo periodo LEF; l'art. 7 LALEF,
PRONUNCIA
1.1. Di conseguenza l'Amministrazione fallimentare speciale della __________, potrà procedere con atti propri alla vendita a trattative private delle particelle n. __________ e __________ RF di __________.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Comunicazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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