AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.93
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00093
Lugano 4 agosto 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 giugno 1998 di
patr. dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’amministrazione fallimentare speciale dell’eredità giacente __________, e meglio contro la graduatoria depositata il 5 giugno 1998
viste le osservazioni 30 giugno 1998 della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 5 giugno 1998 l’amministrazione fallimentare speciale depositava presso l’UF di Lugano la graduatoria e gli elenchi oneri relativi all’eredità giacente __________.
B. Con ricorso 15 giugno 1998 la __________ si aggrava contro l’operato dell’amministrazione fallimentare speciale chiedendo che la graduatoria e l’elenco oneri vengano modificati come segue:
“a. E’ ammessa la pretesa notificata dalla __________ per il credito in conto corrente di fu __________ presso la medesima, conto no. __________ intestato a __________, per l’importo complessivo di CHF 183’406.35 (di cui CHF 61’316.65 sono garantiti dalla cartella ipotecaria al portatore di cui al punto 2 c) del presente petitum);
b. E’ ammessa la pretesa notificata __________, in virtù degli avalli conferiti da __________ su vaglia cambiari rilasciati a favore di __________ da parte delle seguenti società:
Vaglia cambiario di CHF 165’000.-- emesso da __________ in fallimento;
Vaglia cambiario di CHF 200’000.-- emesso da __________ in fallimento: pretesa di __________: CHF 178’675.75;
Vaglia cambiario di CHF 275’000.-- emesso da __________ in fallimento: pretesa __________: CHF 241’745.75;
c. E’ ammessa la pretesa notificata __________, in relazione alla cartella ipotecaria al portatore di nominali CHF 50’000.--, dg. No. __________ del __________, gravante la part. no. __________ RFD di __________ in primo rango, per CHF 61’316.65.”
C. Con osservazioni 30 giugno 1998 l’amministrazione fallimentare speciale chiede che venga verificata dapprima la tempestività del ricorso, essendo la comunicazione del deposito della graduatoria stato inviato a mezzo raccomandata il 3 giugno 1998. Chiede inoltre che il gravame venga dichiarato irricevibile, concernendo le censure sollevate dalla ricorrente questioni di merito che devono essere rinviate all’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF. Il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito poiché la __________ avrebbe omesso di produrre i giustificativi suffraganti la pretesa creditoria notificata.
Considerando
in diritto: 1. Il termine di 10 giorni per impugnare la graduatoria davanti all’Autorità di vigilanza decorre dal momento del deposito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
Nel caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione dei propri crediti in graduatoria e nell’elenco oneri. Quindi le censure della Banca non concernono aspetti procedurali, ma questioni di diritto materiale la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
pronuncia: 1. Il ricorso 15 giugno 1998 della __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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