AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.92
Data decisione, Autorità: 27.12.1999, CEF
Incarto n. 15.1998.00092 15.1998.00096
Lugano 27 dicembre 1999 FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 maggio 1998 di
entrambi rappr. da __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno, subordinatamente dell'UEF di Bellinzona che ha agito per rogatoria nelle esecuzioni promosse dai ricorrenti nei confronti di
viste le osservazioni: - 10 giugno 1998 dell'__________
17 giugno 1998 dell'UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ (PE __________ e __________) e la __________ (PE __________) hanno escusso, presso l'UEF di Locarno, __________, per l’incasso di crediti fiscali, andando a formare un gruppo di esecuzione comprendente numerosi altri creditori.
B. Con rogatoria di pignoramento 5 luglio 1995 l'UEF di Locarno ha chiesto al corrispondente ufficio di Bellinzona di procedere al pignoramento delle part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________ e di ordinare la relativa limitazione della facoltà di disporre.
Con scritto 11 luglio 1995 l'UEF di Bellinzona ha chiesto e ottenuto, il successivo 14 luglio, l'annotazione presso l'Ufficio registri di Bellinzona della limitazione della facoltà di disporre in relazione alla quota di comproprietà di un mezzo di spettanza dell'escusso sulle part. n. __________, __________ e __________, dandone comunicazione il 17 luglio 1995 all'ufficio di Locarno.
Con atto di pignoramento spedito il 15 aprile 1996 l'UEF di Locarno ha notificato al debitore e ai creditori il pignoramento di diversi beni, mobili e immobili, tra cui la quota di comproprietà di 1/2 di spettanza dell'escusso sulle part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________.
C. Con scritto 26 novembre 1996 l'UEF di Bellinzona ha richiesto la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre relativa ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________ per "annullamento della procedura". L'Ufficio registri ha eseguito la richiesta il giorno successivo.
D. L'ufficio di esazione e condoni ha chiesto la vendita degli immobili il 28 febbraio 1997, sollecitando poi più volte il proseguimento della procedura esecutiva. Con lettera 13 maggio 1999 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'ufficio esazione di aver proceduto il 26 novembre 1996 "alla cancellazione a RF delle restrizioni della facoltà di disporre a carico dei mappali //__________ di __________ ".
E. Con ricorso 25 maggio 1998 l'Ufficio esazione e condoni ha postulato l'annullamento della richiesta di cancellazione della limitazione della facoltà di disporre emessa dall'UEF di Bellinzona in data 26 novembre 1996 e la continuazione delle procedure esecutive rimaste in sospeso allo stadio della domanda di vendita. L'UEF di Bellinzona avrebbe manifestamente commesso un errore chiedendo la cancellazione della restrizione. Almeno per la part. n. __________ l'acquirente non sarebbe in buona fede poiché a conoscenza del pignoramento. Per questi motivi il provvedimento dell'ufficio andrebbe annullato.
F. Con osservazioni 10 giugno 1998 l'UEF di Bellinzona ha postulato l'accoglimento del ricorso.
considerato
in diritto 1. Gli atti di disposizione del debitore su un oggetto pignorato sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito con il pignoramento, sotto riserva degli effetti dell'acquisto del possesso da parte di terzi in buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF).
A norma dell'art. 101 LEF l'ufficio comunica senza indugio il pignoramento di un fondo all'ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all'annotazione. L'annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento. L'art. 6 RFF enumera in modo non esaustivo altri motivi che portano alla cancellazione dell'annotazione della facoltà di disporre.
L'annotazione
ex art. 960 CC non ha effetto costitutivo ma impedisce l'acquisizione in buona
fede di un terzo di diritti reali sul fondo (cfr. Bénédict Foex, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 39 ad art. 96 LEF e André
efficace in confronto ai diritti posteriormente acquisiti (art. 960 cpv. 2 CC).
Nella misura in cui postula l'annullamento della richiesta di cancellazione il ricorso è quindi privo d'oggetto.
Nel caso di specie non può quindi essere esclusa a priori la possibilità di realizzare i fondi ora intestati a terzi. Se fossero dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LEF (malafede degli acquirenti), proprietario dei fondi in questione rimarrebbe __________ e nulla osterebbe al proseguimento della procedura di esecuzione. La fattispecie concreta presenta comunque delle particolarità: gli immobili sono stati regolarmente pignorati quando erano intestati all'escusso e il formale cambiamento di proprietà è intervenuto solo dopo il pignoramento. Si giustifica, tuttavia, un'applicazione per analogia dell'art. 10 RFF: l'UEF di Bellinzona (competente ex. art. 4 LEF) dovrà considerare se i creditori __________ e __________ hanno reso verosimile la nullità degli atti di disposizione sugli immobili effettuati da __________, ossia se gli acquirenti erano in malafede, se ciò fosse il caso l'UEF di Bellinzona provvederebbe a confermare il pignoramento dei mapp. n. __________, __________ e __________, per poi promuovere la procedura di rivendicazione ex art. 108 LEF e 10 cpv. 2 RFF, fissando ai creditori un termine di 20 giorni per introdurre un'azione di rivendicazione nei confronti dei proprietari iscritti a registro, pena la decadenza del pignoramento (cfr. Foex, op. cit., n. 29 ad art. 95 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 18 ad art. 95 LEF). Se invece, a mente dell'Ufficio, non fosse data la verosimiglianza della proprietà dell'escusso, il pignoramento dei tre fondi andrebbe annullato, con provvedimento suscettibile di ricorso.
A titolo puramente abbondanziale va poi rilevato che, sulla base degli atti, appare poco verosimile la tesi del ricorrente circa il diritto preminente (prima della cancellazione dell'annotazione) dei creditori pignoranti rispetto alla cartella ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________. E' infatti vero che le cartelle ipotecarie iscritte anteriormente all'annotazione qui in esame sono state cancellate il 20 dicembre 1995. Lo stesso giorno è stata però iscritta un'altra cartella di fr. 545'000.-- che risulta "emessa in sostituzione di titoli precedentemente iscritti". È verosimile che il proprietario del fondo abbia fatto uso della facoltà, concessagli dall'art. 814 cpv. 2 CC, di costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto. Tale diritto era quindi poziore (almeno per fr. 360'000.--: somma dei crediti garantiti dalle due cartelle cancellate) rispetto ai diritti connessi al pignoramento del fondo e relativa annotazione anche prima della cancellazione di quest'ultima.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 101 LEF, 10 RFF;
pronuncia: 1. Il ricorso 25 maggio 1998 di __________ e di __________ è respinto nel senso dei considerandi.
E' fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 3.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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