AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.91
Data decisione, Autorità: 26.06.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00091
Lugano 26 giugno 1998 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 maggio 1998 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 maggio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
(patr. dall’avv. __________)
viste le osservazioni : – 4 giugno 1998 di __________
– 18 giugno 1998 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede in via esecutiva contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 14’098.95 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con sentenza 20 aprile 1998 il Pretore di Locarno-Campagna ha rigettato in via definitiva l’opposizione.
B. Su richiesta di __________ di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 25 maggio 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 9 giugno 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che la ditta __________ ha contabilizzato versamenti effettuati su cantieri estranei alla richiesta di acconto inoltratale. Essa non ha poi preso posizione in seguito al mancato pagamento per il cantiere __________ previa istanza di iscrizione di ipoteca legale provvisoria. La ricorrente ha inoltre rilevato di non avere ricevuto delle garanzie nell’ambito dell’esecuzione di opere in diversi cantieri. Alcuni lavori nella casa del signor __________ sono stati eseguiti solo parzialmente ed ultimati dal proprietario. Infine non è stato applicato lo sconto sull’importo totale.
D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Pretore.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 29 maggio 1998 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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