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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.89
Data decisione, Autorità: 06.04.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00089
Lugano 6 aprile 1999 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 maggio 1998 di
(patrocinato dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________
rappr. dall’avv.
viste le osservazioni
– 15 marzo 1999 dell’Amministrazione fallimentare speciale
– 26 giugno 1998 della __________
– 26 giugno 1998 dell’avv. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 maggio 1996 la Ia assemblea dei creditori nominava un’amministrazione speciale per il __________ nelle persone di __________ e __________.
B. La __________ ( in seguito la Banca) ha insinuato il proprio credito garantito da due cartelle ipotecarie gravanti le part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà del fallito.
C. Con scritto 17 aprile 1998 la Banca si rivolgeva all’amministra-zione speciale fallimentare chiedendo di essere iscritta in graduatoria tra i creditori garantiti da pegno manuale, in quanto detentrice in pegno di una cartella ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________ di proprietà della __________. In caso contrario tale scritto doveva essere considerato ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria fallimentare depositata il 20 aprile 1998.
Con osservazioni 7 maggio 1998 l’amministrazione fallimentare speciale ribadiva la correttezza del proprio operato, sostenendo che il credito vantato dalla ricorrente non va collocato tra i crediti garantiti da pegno manuale, in quanto la cartella ipotecaria grava la proprietà di un terzo e non del fallito. Con sentenza 13 maggio 1998 questa Camera dichiarava irricevibile il ricorso della Banca, concernendo le censure sollevate dalla ricorrente, questioni di diritto materiale la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito. Tale decisione è stata in seguito confermata dal Tribunale federale il 14 agosto 1998.
D. Con ricorso 28 maggio 1998, trasmesso a questa Camera solo il 15 marzo 1999, la Banca si aggrava nuovamente contro l’operato dell’amministrazione fallimentare speciale sostenendo che quest’ultima avrebbe omesso d’inventariare trai i beni della massa la cartella ipotecaria al portatore di fr. 380’000.– gravante in I rango la part. __________ RFD di __________. La ricorrente chiede quindi che venga ordinato all’amministrazione fallimentare speciale d’inventariare il titolo ipotecario in oggetto, di ridepositare la graduatoria e di determinarsi circa il diritto di pegno manuale vantato dalla Banca a garanzia del proprio credito di fr. 1’240’072.–.
E. Nelle sue osservazioni 15 marzo 1999 l’amministrazione fallimentare speciale chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile, in quanto tardivo e concernente unicamente aspetti di diritto materiale.
F. Delle osservazioni della __________ e dell’avv. __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. La graduatoria ed i relativi allegati, segnatamente l’inventario, gli eventuali elenchi oneri e le notifiche di credito vengono depositati per l’ispezione presso l’ufficio fallimenti (cfr. Art. 249 cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 28, p. 369).
La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
Abbondanzialmente va rilevato che il gravame andrebbe inoltre dichiarato irricevibile per gli stessi motivi di cui al ricorso 17 aprile 1998, in quanto anche in questa sede la Banca ricorrente solleva questioni di diritto materiale la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 249 cpv. 1 e 250 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 1998 della __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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