AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.87
Data decisione, Autorità: 28.09.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00087
Lugano 28 settembre 1998 /FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 maggio 1998 di
contro
l’operato dell’UE di __________ e meglio contro il verbale di pignoramento 20 aprile 1998
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ promosse nei confronti del ricorrente da
rappr. dall'__________
viste le osservazioni
4 giugno 1998 dello __________
12 giugno 1998 dell’UE di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei suoi crediti.
B. Il 20 aprile 1998 l’UE di __________ pignorava il salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo:
Introiti fr. 5’036.85
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’104.--
cassa malati fr. 214.--
trasferte fr. 107.--
pasti fr. 200.--
dentista fr. 50.--
totale deduzioni fr. 2’700.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 2’336.85
C. Contro tale provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ chiedendo che la trattenuta mensile venga ridotta a fr. 1’800.--. Il ricorrente sostiene che il pignoramento di salario nella misura stabilita dall’UE non gli permetterebbe di condurre un’esistenza normale e di far fronte alle spese impreviste.
D. Delle osservazioni dello __________ e dell’UE di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nel caso di specie l’UE di Lugano nel determinare il reddito pignorabile ha correttamente applicato i criteri stabiliti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. Di conseguenza non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre a quelle già effettuate dall’Ufficio. Eventuali modifiche della situazione economica del debitore potranno, se del caso, essere oggetto di revisione del pignoramento.
Ne consegue la reiezione del ricorso
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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