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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.82
Data decisione, Autorità: 21.08.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00082
Lugano 21 agosto 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 28 maggio 1998 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro l’istante da
__________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 5 giugno 1998;
completata l’istruttoria;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UE di Lugano notificate il 14 maggio 1998;
che con atto 28 maggio 1998 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione;
che __________, socio gerente della __________ ha sostenuto, sulla base di un certificato medico, che in seguito a grave malattia che ha comportato inabilità lavorativa totale, ha potuto interporre opposizione solo con l’istanza 28 maggio 1998;
che dal cerificato medico risulta che __________ è stato inabile al lavoro al 100% dal 21 al 28 maggio 1998 causa malattia;
che con ordinanza presidenziale 8/9 giugno 1998 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette l’opposizione tardiva dell’escussa;
che __________ ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________, atteso che poteva opporsi al PE in tempo utile dal 14 al 20 maggio 1998 e che nel periodo ci completa inabilità al lavoro di __________, l’escussa avrebbe potuto nominare un suo rappresentante;.
che interrogato formalmente __________ ha dichiarato di avere avuto forti dolori addominali e problemi intestinali, di essere stato a casa dal 21 al 28 maggio 1998, ma di essere stato in tale periodo in grado di esprimersi e che durante la sua assenza in negozio c’era solo il venditore;
che ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso;
che la restituzione di un termine è possibile solo se esso non è stato rispettato per un impedimento non imputabile all’istante (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 11 n. 28 p. 83);
che ex art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione;
che secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione;
che nonostante la sua affezione e conseguente inabilità lavorativa, il socio gerente della __________, ha dichiarato di essere in grado di esprimersi, per cui avrebbe senz’altro potuto interporre opposizione al PE in esame entro il termine di dieci giorni sia telefonicamente, che per iscritto con l’invio di una lettera all’UE di Lugano, come pure anche tramite un rappresentante;
che in casu non può pertanto essere ritenuto che la mancata opposizione entro il termine di dieci giorni sia dovuta ad impedimento non imputabile all’istante, per cui non può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 4 LEF;
che l’istanza di restituzione del termine deve di conseguenza essere respinta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv. 1 LEF
pronuncia:
L'istanza di restituzione del termine 28 maggio 1998 di __________, è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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