AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.80
Data decisione, Autorità: 16.09.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00080
Lugano 16 settembre 1998 /FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 giugno 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la procedura di pignoramento di salario 26 maggio 1998 nelle esecuzioni promosse nei loro confronti da diversi creditori
richiamata l’ordinanza presidenziale 9 giugno 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 15 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. In data 26 maggio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava il salario degli escussi sulla base del seguente calcolo:
Guadagno fr. 3’251.--
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.--
affitto fr. 1’100.--
AVS fr. 164.--
AI/AD/CP fr. 220.--
cassa malati fr. 285.--
spese diverse fr. 157.--
Totale fr. 2’951.--
Eccedenza pignorabile fr. 300.--
Guadagno fr. 3’200.--
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.--
affitto fr. 700.--
AVS fr. 210.--
AI/AD/CP fr. 146.--
cassa malati fr. 285.--
trasferte fr. 250.--
pasti fuori domicilio fr. 180.--
spese diverse fr. 154.--
Totale fr. 2’950.--
Eccedenza pignorabile fr. 250.--
C. Con ricorso 2 giugno 1998 __________ e __________ si aggravano contro tale provvedimento asseverando che i conteggi sarebbero errati, e chiedendo nel contempo un colloquio con i funzionari dell’UEF di Bellinzona, e la sospensione delle trattenute. Il 10 giugno 1998 gli escussi dichiarano all’Ufficio di essere divorziati con sentenza 21 dicembre 1992 del Pretore del Distretto di Lugano. Chiedono inoltre che vengano ammessi in deduzione i seguenti debiti rateali, il cui importo complessivo è pagato in ragione di ½ ciascuno:
__________ fr. 400.-- mensili,
__________ fr. 330.-- mensili,
__________ fr. 500.--.
D. Nelle sue osservazioni 15 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona si è rimesso alla decisione di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dai ricorrenti per il pagamento dei debiti da loro contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che i debitori pretendono sia concesso a tali creditori. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori __________, __________ e __________.
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze, tenendo conto del fatto che egli risulta separato da __________, e che quest’ultima occupa a sua volta un appartamento di due locali a Contone. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 giugno di __________ e __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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