AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2004.95
Data decisione, Autorità: 05.10.2007, TE
Titolo: espropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)
Incarto n. 10.2004.95 75/03
Lugano 5 ottobre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione
Composto dal Presidente supplente
Stefano Camponovo
e dai membri
arch. Claudio Morandi ing. Alberto Lucchini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 16 ottobre 2003 da
ISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2
contro
COEP 1 rappr. dal RA 1
relativamente al mapp. n. 484 RFD __________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,
in fatto 1. MIST 1 e MIST 2 sono comproprietari in parti uguali del mappale no. 484 RFD di __________, così descritto:
a. mq 991 coltivo.
Trattasi di fondo prativo, terrazzato ed orientato verso est / nord-est; esso fronteggia la valletta di ronco, boscata.
In tal senso è quindi stato (parzialmente) accolto il relativo ricorso in merito dei proprietari in questione.
Il 5 agosto 1987 i proprietari hanno presentato una prima istanza di espropriazione materiale al Comune.
Il 1. febbraio 1988 il Consiglio Comunale ha adottato la variante di PR, riducendo il parcheggio P10 su di una profondità di ml 10.
Il 15 febbraio 1989 il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione no. 1183 la suddetta variante. Il mappale no. 484 è stato quindi definitivamente assegnato per mq 432 alla zona AEP (P10) e per mq 562 alla zona edificabile R2+.
Il 13 luglio 1989 i proprietari hanno ripresentato domanda di espropriazione materiale al Comune.
Il 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha approvato una serie di varianti di PR modificanti i parametri edificatori delle zone edificabili.
Il 16 ottobre 2003 i comproprietari hanno presentato una nuova istanza di indennità per espropriazione materiale, senza formalizzare una richiesta di indennizzo.
Con risposta del 3 dicembre 2003 il Municipio di __________ ha riconosciuto fr. 180.--/mq per espropriazione formale.
All’udienza di conciliazione e di sopralluogo del 7 settembre 2004 gli espropriati hanno quantificato in fr. 600.--/mq la loro pretesa. Contestualmente è stata dichiarata chiusa l’istruttoria.
Con ordinanza del 10 luglio 2006 gli atti della procedura sono stati trasmessi all’avv. Stefano Camponovo quale Presidente supplente.
Il 7 novembre 2006 è quindi stato esperito un nuovo sopralluogo, al termine del quale le parti hanno proceduto al dibattimento finale.
in diritto 12. Avantutto, si deve esaminare se non sia intervenuta la prescrizione della
pretesa degli istanti; e ciò sebbene il Comune, con il proprio allegato di risposta, non abbia contestato la tempestività dell’istanza del 16 ottobre 2003.
Pertanto, in applicazione di tale regola, la pretesa d’indennizzo notificata dagli istanti è da ritenersi tempestiva, considerato che la loro prima richiesta di indennizzo, interruttiva della prescrizione ex art. 39 cpv 2.2 Lespr, è del 13 luglio 1989 (doc. F).
Si può dunque entrare nel merito della richiesta di un eventuale indennizzo per espropriazione materiale.
per le limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno, eccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a questo riguardo la legge cantonale d'espropriazione. L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte valere - come detto - entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.
Secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una piena indennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà immobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato l'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss). La problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.
Sulla base di tali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che l'attribuzione di un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle costruzioni ed agli impianti pubblici provochi una lesione grave al punto da poter essere assimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo caso, il fondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie perdendo quindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno edificabile, per conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a quello agricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto di mercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi prezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die Raumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib). Il pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò significa che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del fondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare dell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).
Nella fattispecie è pacifico che il mappale n. 484 RFD __________ sia stato inserito in zona AEP. Di principio si è dunque confrontati con un caso di espropriazione materiale, così che un diritto all'indennizzo è teoricamente ammissibile.
Per determinare se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto all'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore del vincolo AEP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).
Nella fattispecie, il primo PR che ha vincolato il mappale è stato quello approvato il 6 agosto 1986 (risoluzione no. 4638).
E’ ben vero che con tale risoluzione il Consiglio di Stato aveva chiesto al Comune, in ossequio al principio di proporzionalità, di ridurre la portata del vincolo; è però altrettanto vero che esso non ha confutato il principio del vincolo, così che il mappale già a quel momento aveva vista segnata la propria sorte, perlomeno per parte di esso (quella parte oggi oggetto di valutazione di indennizzo). Né sarebbe più stato possibile, a quel momento, seppure in attesa di variante, un’edificazione.
In altre parole, l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore edilizio pieno del terreno alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid. 4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per esproprio materiale.
Dal piano delle zone del PR del 1986 risulta chiaramente che il mappale in oggetto è cinto per buona parte del proprio perimetro dalla zona R2+ estensiva. Sarebbe dunque stata questa la destinazione del mappale, in assenza di vincolo AEP. D’altronde, era stata questa la sorte pertoccata alla porzione di fondo svincolata con la variante di PR del 15 febbraio 1989.
Inoltre, il mappale era inserito nel perimetro del PGC approvato il 2 febbraio 1971, a comprova della sua idoneità all’edificazione.
Se non fosse stato inserito in zona AEP, il mappale degli istanti sarebbe dunque stato in zona R2+.
D’altronde, ancora attualmente l’attuale comparto ove è sito il mappale in oggetto è edificabile ed è soggetto, in particolare, alla zona di PR R2+ (che, per l’appunto, interessa la parte non gravata da vincolo del mappale).
1982: Nessuna alienazione di superfici site in zona R2+ è stata iscritta a
Registro Fondiario.
ANNO
PART.
SUP.
LOCALITÀ
PREZZO/MQ
DG.
DATA
1983
1276
1000
200.00
1356
28.01.1983
1983
410
76
150.00
13670
11.08.1983
1983
531
1298
240.00
16403
07.10.1983
1983
1457
530
239.62
16029
30.09.1983
1983
445
616
275.97
16917
17.10.1983
1983
813
1723
232.15
19652
29.11.1983
1984
1285
1559
255.29
408
09.01.1984
1984
534
2238
170.00
2032
03.02.1984
1984
339
471
148.62
7934
04.05.1984
1984
416
553
235.08
12284
09.07.1984
1985
577
527
231.94
36/8
02.01.1985
1985
1464 1465
1055
222.00
29/30
02.01.1985
1985
1463
527
230.00
33/5
02.01.1985
1985
1249
999
200.20
10526
31.05.1985
1985
1464
527
245.00
20874/5
05.11.1985
1985
353
508
236.22
24374
18.12.1985
1985
1475
509
235.76
24376
18.12.1985
1986
532
1352
325.44
6655
01.04.1986
1986
553
979
260.47
8220
16.04.1986
1986
1483
421
237.53
7176/7
07.04.1986
Ne discende un prezzo medio per i terreni in zona R2+ di fr. 227,70/mq nell’arco di tempo citato (per il mappale no. 534 si è considerato un prezzo riferito alla sola superficie prativa, non considerando la superficie boschiva).
Non vi è un’apprezzabile evoluzione dei prezzi nel corso degli anni, anche se invero le -sole- tre transazioni nel 1986 hanno visto pattuiti valori superiori alla media.
Alcune delle transazioni esaminate nel citato arco di anni hanno però valore di paragone ben superiore rispetto ad altre.
In particolare, quelle relative ai mappali no. 1249 (venduto a fr. 200,20/mq) e no. 813 (venduto a fr. 232,15/mq) sono riferite a fondi quasi adiacenti a quello in esame: per esse vi è un valore medio di fr. 216,10/mq.
In posizione (oltre che in zona di PR) analoga a quella del fondo che ci occupa sono pure i mappali no. 531 (venduto a fr. 240.--/mq), no. 532 (venduto a fr. 325,44/mq) e no. 534 (venduto a fr. 170.--/mq, con la precisazione sopra indicata): per essi vi è un valore medio di fr. 245,15/mq.
Meno considerabili - perché ben più vicini alle principali vie di collegamento, alle infrastrutture sportive, ecc.
In definitiva, il valore del mappale in oggetto può essere quantificato in fr. 220.--/mq, tenuto conto pure della sua natura terrazzata e della sua esposizione.
Tuttavia nella fattispecie occorre riferirsi all’anno 1986, nel quale la giurisprudenza non riconosceva più di fr. 20.-/mq per un terreno agricolo. Nella fattispecie quest’ultimo valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un fondo che ben si prestava (e presta) all’agricoltura: essa corrisponde al valore di esproprio formale, dopo indennizzo di quello per l’esproprio materiale.
Ne discende che l’indennità per l’espropriazione materiale è di fr 200.--/mq, da applicarsi a complessivi mq 432 (come da accertamento del geometra revisore, richiesto dallo scrivente Tribunale).
Gli interessi sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale richiesta non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona fede, debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).
Nella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 5 agosto 1987, ai seguenti tassi:
4.5% dal 5 agosto 1987 al 31 maggio 1986;
5.5% dal
6.5% dal
5.5% dal
5% dal
4.5% dal
4% dal
4.5% dal
4% dal
3.5% dal 1.settembre 2002 al 30 aprile 2003;
4% dal 6 maggio 1998 al 31 dicembre 2000;
4.5% dal
4% dal
3.5% dal
maggio 2003 in poi.
Tasse e spese della precedente procedura seguono la soccombenza.
Gli istanti hanno chiesto fr 600.--/mq per l’espropriazione materiale del loro fondo, ma si sono visti riconoscere solo fr 200.--/mq: essi sono quindi soccombenti per 2/3.
Poiché le parti le parti non si sono avvalse di un legale, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Per l’espropriazione materiale di mq 432 della part. 484 RFD di __________ è riconosciuta un’indennità per espropriazione materiale di fr. 200.--/mq.
Per l’espropriazione formale di mq 432 della particella 484 RFD di __________ è riconosciuta un’indennità di fr. 20.--/mq.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-- sono a carico degli istanti per 2/3 e del Comune di __________ per 1/3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
Intimazione a:
per il Tribunale di espropriazione
il Presidente supplente Il segretario giudiziario
Stefano Camponovo Enzo Barenco
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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