AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.71
Data decisione, Autorità: 25.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00071
Lugano 25 novembre 1998 FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità disciplinare
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento disciplinare promosso su segnalazione/denuncia 30 aprile 1998 della
(rappr. dall'__________)
contro
nella sua qualità di __________
viste le osservazioni 25 maggio 1998 dell’Ufficiale supplente e 28 maggio 1998 di __________;
richiamate le emergenze dell'ispezione del 27 ottobre 1998;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con segnalazione/denuncia 30 aprile 1998 l'Ufficio esazione e condoni ha censurato aritmie di funzionamento dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio in connessione ad esecuzioni riferite a __________, funzionario dell'UEF di Blenio, __________, rispettivamente zia e madre del funzionario;
che alle domande di prosecuzione delle esecuzioni per imposte federali, cantonali e comunali n. __________, ____________________ contro __________, da ultimo il 31 gennaio 1998, non è stato dato tempestivo seguito;
che analoga disfunzione si è realizzata nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ contro __________;
che dal settembre 1997, per il tramite dell'ordine di pagamento permanente passato il 12 settembre 1997 alla __________, __________ versa ogni mese fr. 500.-- all'Ufficio esazione e condoni a titolo di pagamento degli arretrati per imposte;
che per errore i versamenti sono stati accreditati alle imposte correnti e non a quelle già oggetto di esecuzioni;
che la situazione si è chiarita in particolare dopo il versamento di arretrati per fr. 6'317.-- il 5 maggio 1998;
che il 13 maggio 1998 il denunciante ha reso noto che sono state estinte per intervenuto pagamento le esecuzioni n. __________, __________ contro __________;
che il 13 maggio 1998 il denunciante ha pure reso noto che a __________ sono state concesse facilitazioni di pagamento per le esecuzioni n. __________ e __________, con contestuale ritiro delle domande di prosecuzione del 30 novembre 1997 e 31 gennaio 1998;
che anche le esecuzioni n. __________ e __________ contro __________ sono state estinte per intervenuto pagamento il 27 ottobre 1998 rispettivamente l'8 giugno 1998;
che il 5 giugno 1998 l'Ufficio esazione e condoni ha reso noto che sono state interamente saldate anche le esecuzioni contro __________;
che in sede di ispezione 27 ottobre 1998 è stato altresì accertato che sono state evase anche le ulteriori esecuzioni n. __________ contro __________ (pagamento di fr. 690.95 il 21 ottobre 1998) e n. __________ contro __________ (pagamento di fr. 44.-- il 21 ottobre 1998);
che le esecuzioni all'origine della giustificata segnalazione/denuncia dell'Ufficio esazione e condoni sono giunte a buon fine e senza pregiudizio per i precettanti, salvo le note inconvenienze per sollecitatorie et similia;
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall’art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d’esecuzione e fallimento nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali;
che la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l’organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimento, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF;
che la ricusazione è ora disciplinata in termini esaustivi dal diritto federale (art. 10 LEF, cfr. Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht / Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in: ZSR 1996 I, p. 203, n. 2) e include le nozioni che nel diritto cantonale sono indicate con astensione e ricusa (art. 32 LPamm.), rispettivamente esclusione (art. 26 CPC) e ricusazione (art. 27 CPC);
che sono tenuti a ricusarsi ope legis tanto i funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sottoposti alla LORD che i membri dell'autorità di vigilanza. Quanto agli organi non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF), tra cui rientrano anche i periti e altre persone ausiliarie designati dai vari organi d'esecuzione forzata, le norme sulla ricusazione sono ovviamente applicabili anche a loro e devono essere richiamate con chiarezza in via preliminare alla nomina. L'obiettivo da perseguire con rigore è quello di evitare il sorgere di conflitti di interesse in chi è chiamato istituzionalmente ad operare a vantaggio equanime di creditori e debitori (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.1.1.a ad art. 5, p. 100);
che, per quanto è qui di rilievo, i funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e fallimento non possono esercitare le loro funzioni negli affari propri (art. 10 cpv. 1 n. 1 LEF) e in quelli dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso (art. 10 cpv. 1 n. 2 LEF);
che parentela e affinità sono disciplinate dall'art. 20 CC (Margrith Bigler-Eggenberger, Basler Kommentar, ZGB I, 1996, n. 9, 10 e 24 ad art. 20; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 7, n. 7 e nota 7; Eugen Bucher, Berner Kommentar, 1976, n. 35 e 73 ad art. 20/21);
che il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni e due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall'altra [genitori e figli (primo grado), nonni e nipoti (secondo grado) e bisnonni e pronipoti (terzo grado)], mentre sono parenti in linea collaterale se discendono da un autore comune ma non l'una dall'altra [fratelli e sorelle, anche se gemelli, e fratellastri sono parenti di secondo grado in linea collaterale; zii e nipoti lo sono in terzo grado; primi cugini, ossia figli di fratelli, sono già parenti in linea collaterale di quarto grado e sono pertanto inidonei a costituire motivo di ricusazione per parentela], cfr. Cometta, op. cit., n. 3.1.2., note 42 s., p. 101 s.;
che erano pertanto dati nella persona di __________ i motivi di ricusazione ex art. 10 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF per le esecuzioni contro di lui, sua madre e sua zia;
che siffatti motivi erano in tutta evidenza noti al funzionario;
che tuttavia __________ non si è determinato come era suo preciso dovere nel senso dell'art. 10 cpv. 2 LEF;
che in tal modo, oltre alla violazione dell'art. 10 LEF, __________ ha intenzionalmente procrastinato l'esecuzione di atti d'ufficio che dovevano essere eseguiti senza indugio, non dando seguito con la dovuta tempestività alle domande di prosecuzione delle esecuzioni che riguardavano tanto lui, quanto sua madre e sua zia;
che l'art. 14 cpv. 2 LEF ipotizza quattro sanzioni disciplinari: l'ammonimento (n. 1), la multa sino a 1000 franchi (n. 2), la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi (n. 3) e la destituzione (n.4);
che la norma reprime l'inosservanza dei doveri di servizio (cfr. DTF 112 III 73 con rif.) e consente ampio potere d'apprezzamento all'Autorità cantonale di vigilanza in funzione di Autorità disciplinare;
che nel caso di specie l'inazione del funzionario è di tutta evidenza dal profilo oggettivo, mentre soggettivamente la speranza di poter pagare in termini ragionevoli, rispettivamente che sua madre e sua zia fossero in grado di procedere in tempi brevi ai versamenti di cui erano in mora, non è costitutiva di esimente ma solo di attenuante;
che i notevoli ritardi causati dalla violazione dei doveri d'ufficio non hanno però comportato perdite finanziarie per i precettanti, __________, sua madre e sua zia avendo infine provveduto al pagamento degli arretrati d'imposta dedotti in esecuzione;
che il funzionario si è reso conto delle sue inadempienze;
che, visto l'esito e considerato che __________ opera da anni con correttezza e impegno, si giustifica la sanzione disciplinare dell'ammonimento ex art. 14 cpv. 2 n. 1 LEF;
richiamati gli art. 10 e 14 cpv. 2 n. 1 LEF, 11 LALEF e 5 cpv. 2 LPR,
PRONUNCIA
A __________, funzionario dell'Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto __________, è inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Non si prelevano spese.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: __________
Comunicazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità disciplinare
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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