AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.67
Data decisione, Autorità: 13.05.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00067
Lugano 13 maggio 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 aprile 1998 di
contro
l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________ e meglio contro la graduatoria depositata il 20 aprile 1998
viste le osservazioni 7 maggio 1998 di __________ e __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 maggio 1996 la Ia assemblea dei creditori nominava un’amministrazione speciale per il fallimento __________ nelle persone di __________ e __________.
B. __________ ( __________) ha insinuato il proprio credito garantito da due cartelle ipotecarie gravanti le part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà del fallito.
C. Con scritto 17 aprile 1998 la __________ si rivolgeva all’amministrazione speciale fallimentare chiedendo di essere iscritta in graduatoria tra i creditori garantiti da pegno manuale, in quanto detentrice in pegno di una cartella ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________ di proprietà della __________. In caso contrario tale scritto doveva essere considerato ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria fallimentare depositata il 20 aprile 1998.
D. Con osservazioni 7 maggio 1998 l’amministrazione fallimentare speciale ribadisce la correttezza del proprio operato, sostenendo che il credito vantato dalla ricorrente non va collocato tra i crediti garantiti da pegno manuale, in quanto la cartella ipotecaria grava la proprietà di un terzo e non del fallito.
Considerando
in diritto: 1. La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
Nel caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione del proprio credito tra quelli garantiti da pegno manuale. Quindi le censure della __________ non concernono aspetti procedurali, ma questioni di diritto materiale la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
Ne consegue l’rricevibilita del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 250 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 17 aprile 1998 della __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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