AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2006.253
Data decisione, Autorità: 17.09.2007, PRPEN
Titolo: superamento del peso consentito
Incarto n. 30.2006.253 23271/690
Bellinzona 17 settembre 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 settembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 22 settembre 2006 n. 23271/690 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 11 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 22 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, dedotto l’importo già versato di fr. 200.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato”
Fatti accertati il 27 maggio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con comunicazione 11 ottobre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 29 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. I veicoli non devono essere sovraccaricati (art. 30 cpv. 2 prima frase LCStr).
Chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della LCStr o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr). Per il superamento del peso massimo di oltre 100 kg l’allegato 1 dell’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 200.- (infrazione n. 300.1 lett. b).
Nei propri considerandi, l’autorità ha rilevato che la multa disciplinare non è stata pagata entro il termine fissato e che l’importo versato tardivamente è stato trasmesso all’Ufficio esazione e condoni a parziale copertura della risoluzione.
A giustificazione di tale richiesta il ricorrente spiega che “in data 02.06.2006 ho ricevuto una multa disciplinare della circolazione per un importo di fr. 200.- con termine di pagamento 02.07.2006. Fino al 11.07.2006 ero in disoccupazione (ora sono senza lavoro e senza disoccupazione). Purtroppo per cause amministrative la cassa disoccupazione __________ (alla quale ero iscritto) mi ha versato lo stipendio del mese di giugno 2006 di fr. 2173.20 in ritardo. Dopo aver tenuto conto di pagare cose più urgenti (quali affitto, cassa malati, alimentari) sono riuscito a pagare la multa solo in data 26.07.2006. Mi è stato assolutamente impossibile pagare entro il termine stabilito suddetta multa, l’ho però pagata, anche se 24 giorni dopo di questo ultimo” (cfr. ricorso 26 settembre 2006).
Il pagamento della multa, intervenuto inoltre 10 giorni dopo il versamento della rendita, non può quindi che essere considerato tardivo e le argomentazioni del ricorrente non sono tali da dispensarlo dal pagamento degli oneri processuali di primo grado.
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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