AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.64
Data decisione, Autorità: 26.06.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00064 15.98.00069
Lugano 26 giugno 1998 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 16 aprile 1998 (inc. __________) di
(ambedue patr. dall’avv. __________)
e 20 aprile 1998 (inc. __________) di
(ambedue patr. dallo Studio legale avv. __________)
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di pignoramento 24/31 marzo 1998 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa da
(ambedue patr. dall’avv. __________)
contro __________;
viste le osservazioni:
– 23 aprile 1998 di __________
– 21 aprile e 5 maggio 1998 dell’UEF di Locarno;
rilevato che con ordinanza presidenziale 23 aprile/14 maggio 1998 al ricorso 20 aprile 1998 di __________ e __________ (inc. 15. 98. 64) non è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ procedono contro __________ per l’incasso di un loro credito.
B. Con atto di pignoramento 24/31 marzo 1998 l’UEF di Locarno ha proceduto, tra l’altro, al pignoramento del salario di __________ sulla base del seguente computo:
Reddito
Reddito marito (A) Fr. 8’000.– 84%
Reddito moglie (B) Fr. 1’500.– 16%
Reddito A + B = Fr. 9’500.--
Minimo di esistenza comune
– importo base per coniugi Fr. 1’370.–
– supplemento per ass. imm. Fr. 120.–
– canone di locazione casa
e spese di
riscaldamento Fr. 2’000.–
– oneri sociali Fr. 339.–
– indennità di trasferta
per entrambi Fr. 500.–
– indennità per doppia
economia domestica
per locazione a __________ Fr. 2’165.–
totale Fr. 6’494.–
Parte di minimo di esistenza comune a carico di:
A = Fr. 5’455.– (= 84% di Fr. 6’494.–)
B = Fr. 1’039.– (= 16% di Fr. 6’494.–)
Fr. 6’494.–
Importo pignorabile sul reddito di:
A = Fr. 2’545.– (= Fr. 8’000.– ./. Fr. 5’455.–)
B = Fr. 461.– (= Fr. 1’500.– ./. Fr. 1’039.–)
Dal salario di __________ l’UEF di Locarno ha pertanto pignorato l’importo di Fr. 2’545.– al mese a partire dal mese di marzo 1998, indicando in una nota di avere ritenuto di non poter calcolare l’importo di Fr. 3’836.– pagato per interessi ipotecari.
C. Contro siffatta determinazione si sono aggravati __________ e __________ contestando le spese considerate dall’UEF di Locarno nel calcolo del minimo vitale dei coniugi __________ per le loro abitazioni a __________ e a __________. Secondo i ricorrenti l’importo di Fr. 4’165.-- per il solo onere abitativo costituisce un lusso, ritenuto che l’escusso abita e lavora __________, dove ha il centro dei suoi interessi. L’abitazione di __________ rappresenta una casa di vacanza, nonostante il debitore vi abbia costituito il suo domicilio civile. I creditori hanno pure contestato l’importo di Fr. 500.-- mensili quale indennità di trasferta. Il minimo di esistenza dei coniugi __________ dovrebbe essere calcolato in Fr. 3’994.--, ossia Fr. 1’370.-- quale importo base per coniugi, Fr. 120.-- quale supplemento per assicurazione immobili, Fr. 2’165.-- per le spese di locazione a __________ e Fr. 339.-- per gli oneri sociali. I creditori hanno poi rilevato che l’UEF di Locarno non ha proceduto né agli accertamenti necessari per determinare la situazione patrimoniale dello Studio d’architettura __________, né al pignoramento delle azioni appartenenti all’escusso e di ogni altra sua spettanza nella predetta società. Essi hanno pertanto chiesto che venga fatto ordine all’UEF di Locarno di procedere al pignoramento delle azioni nonché di ogni altra interessenza di __________ nella società __________.
D. Contro l’atto di pignoramento si sono aggravati anche __________ e __________ chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza venga tenuto conto dell’importo effettivo pagato mensilmente per i tassi ipotecari per la loro abitazione a __________ ammontante a Fr. 2’853.–, delle spese di riscaldamento e dei costi di manutenzione di Fr. 500.–, così come dell’importo di Fr. 483.– per interessi derivanti da un prestito concessogli dai signori __________ per poter far fronte agli impegni assunti nei confronti degli artigiani per i lavori di costruzione della casa. Essi hanno argomentato che l’esecuzione di questi lavori è risultata più costosa del previsto in seguito al fallimento dell’impresa di costruzione __________ e __________, alla quale le opere erano state originariamente appaltate. Ciò ha comportato l’eccessivo aggravio ipotecario del fondo rispetto al suo valore. Secondo i ricorrenti, per ridurre i costi, occorre che gli venga assegnato un congruo termine per potersi adeguare a quanto teoricamente valutato dall’UEF di Locarno. D’altro canto con l’attuale crisi del mercato immobiliare difficilmente si potrà trovare in tempi brevi un acquirente disposto a pagare un prezzo almeno pari all’aggravio ipotecario, al fine di poter permettere loro di locare un appartamento che comporti meno spese. I coniugi __________ hanno rilevato che l’UEF ha pure omesso di considerare i costi relativi alle assicurazioni sulla vita che l’escusso è stato obbligato a stipulare e le cui polizze sono state consegnate quale pegno alla banca a titolo di ulteriore garanzia per i crediti ipotecari concessi. I relativi premi devono essere presi in considerazione per la determinazione del minimo di esistenza, per cui va tenuto conto degli importi di Fr. 74.-- al mese corrispondente all’assicurazione vita n. __________, Fr. 1’200.-- corrispondente all’assicurazione __________ e Fr. 478.-- corrispondente all’assicurazione __________. I ricorrenti pretendono poi il riconoscimento di un importo mensile di Fr. 500.-- a titolo di spese professionali per l’escusso, che svolge la professione di architetto. Il supplemento di Fr. 500.-- per le trasferte e l’indennità per doppia economia domestica di Fr. 2’165.--, considerati nel calcolo del minimo vitale sono, secondo i coniugi __________, giustificati, atteso che entrambi durante la settimana svolgono la loro attività lucrativa a __________. Essi hanno poi sostenuto che l’abitazione di __________ è stata costruita per permettere il trasferimento dell’escusso in Ticino per cercare nuovi sbocchi sul mercato ticinese. In questa ottica __________ ha trasferito il suo domicilio in Ticino, dove risiede con la moglie durante i fine settimana e durante il tempo libero, nonché per il momento saltuariamente in settimana. Secondo i ricorrenti il loro fabbisogno va quindi calcolato come segue:
– importo base coniugi Fr. 1’370.–
– supplemento per assicu-
razione immobile Fr. 120.–
– interessi ipotecari casa
__________, interessi __________ e
spese riscaldamento e
manutenzione Fr. 3’836.–
– assicurazione vita
obbligatoria Fr. 1’752.–
– cassa malati Fr. 339.–
– indennità di trasferta
per entrambi Fr. 500.–
– indennità per doppia
economia domestica per
locazione a __________ Fr. 2’165.–
totale Fr. 10’082.–
D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. I ricorsi 16 aprile 1998 di __________ e __________ e 20 aprile 1998 di __________ e __________ risultano strettamente connessi fra loro nel senso che sono diretti contro lo stesso provvedimento dell’UEF di Locarno. Si giustifica pertanto la congiunzione delle due procedure inc. n. __________ e inc. n.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
b) Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio. Queste possono essere considerate completamente solo in conformità alla sua situazione familiare e nei limiti dell’uso locale. Ininfluente è il fatto che si tratti di spese per un appartamento locato oppure per la propria casa. In ambedue i casi al debitore deve essere concesso un adeguato lasso di tempo per adattare questi esborsi (DTF 119 III 73 cons. 3c; 116 III 21 cons. 2d; 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117). L’importo va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
c) Nel caso in esame, i coniugi __________ a fronte di un reddito di Fr. 9’500.-- pretendono, tra l’altro, il riconoscimento per la casa di __________ di Fr. 3’836.-- per le spese concernenti gli interessi ipotecari e le spese di riscaldamento e manutenzione, Fr. 1’752.-- per i premi delle assicurazioni vita, Fr. 500.-- per le trasferte, così come Fr. 2’165.-- per la doppia economia domestica e la locazione di un appartamento a __________.
Quali giustificativi per le spese dell’abitazione a __________ i ricorrenti hanno prodotto un contratto di mutuo ipotecario concluso il 20 giugno 1997 con la __________ per la somma di Fr. 735’000.-- (doc. B), per il quale devono pagare interessi ipotecari ammontanti a Fr. 2’853.-- al mese. Essi hanno poi inoltrato un contratto 11 settembre 1994 concernente un prestito di Fr. 140’000.-- per la copertura dei costi di costruzione della casa di __________, concessogli dai signori __________ (doc. C), ai quali devono versare mensilmente interessi ammontanti a Fr. 483.-- . Quali giustificativi per le spese concernenti le assicurazioni sulla vita hanno prodotto i contratti di pegno doc. D1 e D2, stipulati con la __________, e le polizze di assicurazione sulla vita doc. E1, E2 e E3, che l’escusso ha dovuto stipulare e consegnare alla predetta banca quale ulteriore garanzia per il credito ipotecario ottenuto. I premi mensili concernenti queste assicurazioni ammontano a Fr. 74.-- per l’assicurazione n. __________ (doc. E1), Fr. 1’200.-- per __________ (doc. E2) e Fr. 478.-- per l’assicurazione __________ (doc. E3).
I coniugi __________ hanno dichiarato che “entrambi durante la settimana svolgono la loro attività lucrativa a __________ ”.......”l’abitazione di __________ è stata per contro costruita al fine di permettere il trasferimento dell’escusso in Ticino onde cercare nuovi ulteriori sbocchi sul mercato ticinese.... E` in questa ottica che il signor __________ ha trasferito il proprio domicilio a __________, dove risiede unitamente alla moglie durante tutti i fine settimana e durante il tempo libero, nonché per il momento saltuariamente in settimana”.
Orbene da queste allegazioni si deduce che la casa di __________ costituisce un’abitazione secondaria usata durante i fine settimana ed il tempo libero e solo saltuariamente dal debitore durante la settimana per motivi di lavoro e che l’abitazione principale si trova a __________, dove i ricorrenti svolgono la loro attività lucrativa e dove si trova il centro dei loro interessi. La casa di __________ va pertanto considerata dal profilo del calcolo del minimo vitale un lusso che i coniugi __________ mantengono per loro eccessiva comodità, per cui le relative spese - manifestamente sproporzionate in rapporto al reddito conseguito -, non possono essere considerate nel calcolo del loro minimo vitale. D’altro canto se l’escusso si deve recare saltuariamente in __________ per motivi di lavoro, ha la possibilità di pernottare in un albergo oppure, se del caso, di affittare un monolocale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, al debitore deve essere concesso un adeguato lasso di tempo per adattare le spese concernenti l’abitazione a __________, nel senso che gli si deve concedere la possibilità di vendere la casa oppure di affittarla. In considerazione dell’attuale situazione del mercato immobiliare in Ticino un lasso di tempo di sei mesi appare adeguato. Di conseguenza all’escusso possono essere riconosciute solo fino al 31 dicembre 1998 le seguenti spese concernenti la casa di __________:
– Fr. 2’853.– interessi ipotecari
– Fr. 200.– riscaldamento e manutenzione, ritenuto che si tratta di una casa nuova, abitata solo durante i fine settimana
– Fr. 1’752.– spese per le assicurazioni vita connesse con la concessione del mutuo ipotecario
Nel calcolo del minimo di esistenza dei coniugi __________ non può invece essere computato l’importo fatto valere per il pagamento degli interessi ai signori __________, non potendo avvantaggiare quest’ultimi a danno di altri creditori e ritenuto inoltre che non vi è certezza che l’importo fatto valere venga poi effettivamente versato ai signori __________.
d) Secondo il punto 2.4.4. della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994) per le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro può essere riconosciuto un supplemento.
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento di un’indennità di trasferta per entrambi di Fr. 500.-- al mese. Tuttavia, come già rilevato al precedente considerando, i coniugi __________ si trasferiscono in Ticino di regola il fine settimana e durante il tempo libero, per cui non si tratta di trasferimenti per motivi professionali. D’altro canto l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo atto a dimostrare che l’indennità richiesta concerne spese necessarie per il conseguimento di reddito. La richiesta di un’indennità di trasferta va quindi respinta.
– minimo di esistenza per coniugi Fr. 1’370.–
– assicurazione immobile Fr. 120.–
– locazione a __________ Fr. 2’165.–
– cassa malati Fr. 339.–
– interessi ipotecari per casa a __________ Fr. 2’853.–
– riscaldamento e manutenzione
casa __________ Fr. 200.–
– premi per assicurazioni vita
connesse al mutuo Fr. 1’752.–
Minimo di esistenza comune Fr. 8’799.–
Parte di minimo di esistenza a carico di __________ = 84% di Fr. 8’799.-- = Fr. 7’391.--.
Importo mensile pignorabile sul reddito di __________: Fr. 8’000.-- ./. 7’391.-- = Fr. 609.-- dal 1.3 al 31.12.1998.
b) L’eccedenza mensile pignorabile dal reddito di __________ dal 1.1.1999 va calcolata come segue:
– minimo di esistenza per coniugi Fr. 1’370.–
– assicurazione immobile Fr. 120.–
– canone di locazione a __________ Fr. 2’165.–
– cassa malati Fr. 339.–
Minimo di esistenza comune Fr. 3’994.–
Parte di minimo di esistenza a carico di __________ = 84% di Fr. 3’994.-- = Fr. 3’355.--
Importo mensile pignorabile dal reddito di __________: Fr. 8’000.-- ./. Fr. 3’355.-- = Fr. 4’645.-- dal 1.1.1999.
I creditori sostengono che l’escusso è detentore di azioni della __________. La questione deve essere vagliata in primo luogo dall’UEF di Locarno, che procederà alle necessarie verifiche interrogando nuovamente l’escusso, dopo averlo reso attento che la dissimulazione di beni, l’arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l’incompleta indicazione dei beni che gli appartengono è punibile ex art. 164, 169 e 323 cpv. 2 Codice penale
Il ricorso 16 aprile 1998 di __________ e __________ va quindi parzialmente accolto.
Il ricorso 20 aprile 1998 di __________ e __________ va pure parzialmente accolto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia: 1. Le procedure inc. n. __________ e inc. n. __________ sono dichiarate congiunte.
2.1. Di conseguenza il provvedimento 24/31 marzo 1998 dell’UEF di Locarno è riformato nel senso che il pignoramento del reddito di __________, si riduce a Fr. 609.– al mese dal 1. marzo 1998 al 31 dicembre 1998, in luogo di Fr. 2’545.–.
2.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.1. Di conseguenza il provvedimento 24/31 marzo 1998 dell’UEF di Locarno è riformato nel senso che il pignoramento del reddito di __________, dal 1. gennaio 1999 sarà aumentato a Fr. 4’645.– al mese, in luogo di Fr. 609.–.
3.2. L’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno si determinerà indilatamente nel senso del considerando 5. in merito all’appartenenza ad __________ di azioni ed ogni altra interessenza nella __________ ed al loro eventuale pignoramento.
3.3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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