AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1998.60
Data decisione, Autorità: 11.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00060
Lugano 11 novembre 1998 /FP/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 8 aprile 1998 di
chiedente
la determinazione della remunerazione __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato un’amministrazione speciale ex art. 237 cpv. 2 LEF composta di __________ __________. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:
__________,
__________,
__________,
__________.
B. Con istanza 8 aprile 1998 gli amministratori speciali fallimentari hanno chiesto il riconoscimento della seguente tariffa oraria applicata alle prestazioni effettuate nel fallimento __________:
titolari fr. 170.--
contabile fr. 120.--
segretariato fr. 90.--
aiuto segretariato fr. 40.--
Ha comunicato inoltre che l’amministrazione speciale sostiene anche i costi relativi alla società __________, in quanto la stessa appartiene al fallito e rientrerebbe quindi nella massa fallimentare.
C. Su richiesta di questa Camera, l’amministrazione speciale del fallimento ha prodotto il 24 aprile 1998 la nota onorario relativa alle prestazioni effettuate nel fallimento __________ dal giugno 1996 fino al 10 aprile 1998, che risulta così composta:
ore titolari: 350 a fr. 170.-- fr. 59’500.--
ore contabile: 113,25 a fr. 120.-- fr. 13’590.--
ore segretariato: 163 a fr. 90.-- fr. 14’670.--
ore aiuto segretariato: 11,50 a fr. 40.-- fr. 460.--
sborsi, trasferte e fax fr. 1’635.30
spese telefoniche e postali fr. 1’000.--
totale onorari e spese fr. 90’855.30
IVA 6,5% fr. 5’905.60
totale fr. 96’760.50
Sono state inoltre allegate 4 note di onorario relative ad attività svolte a favore della __________ da parte della società __________ e dallo __________ per complessivi fr. 6’709.25. L’amministrazione speciale del fallimento ha giustificato le ore esposte con la complessità del caso in esame, in particolare per quanto riguarda la stesura della graduatoria e degli elenchi oneri, nonché l’allestimento dell’inventario del mobilio e delle installazioni.
D. La procedura di liquidazione fallimentare è giunta allo stadio del deposito della graduatoria. La situazione dell’attivo e del passivo può essere così riassunta:
Attivo
Immobile part. __________ fr. 185’000.--
Immobile part. __________ fr. 1’835’000.-
Immobile part. __________ fr. 945’000.-
Immobile part. __________ fr. 2’320’000.--
Immobile part. __________ fr. 1’125’000.--
Immobile part. __________ fr. 570’000.--
Inventario mobilio __________ fr. 72’196.--
Inventario mobilio __________ fr. 8’525.--
Situazione patrimoniale Amm. Fall. al 31.12.97 fr. 101’065.15
Totale fr. 7’161’786.15
Passivo
Crediti garantiti da ipoteca legale fr. 86’571.10
Crediti garantiti da pegno immobiliare fr.11’410’719.95
Crediti in I classe fr. 73’227.90
Crediti in II classe fr. 615’199.55
Crediti in III classe fr. 671.90
Crediti in V classe fr. 4’603’303.85
Totale fr. 16’789’694.15
I creditori iscritti in graduatoria sono 81.
Considerando
in diritto: 1. E’ vero che la fissazione della rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale ha luogo in via definitiva in sede di deposito dello stato di riparto: in caso di procedure di durata oltre l’anno si giustifica la determinazione della rimunerazione riferita ai lavori già svolti, per consentire di versare gli anticipi sulla rimunerazione. Giusta l’art. 47 cpv.1 OTLEF se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l’amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall’autorità di vigilanza; quest’ultima tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. Nel caso in esame, essendo in presenza di dati numerici concreti e di prestazioni già eseguite e verificabili, è data facoltà all’Autorità di vigilanza di esprimersi in merito alla rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento, per l’attività svolta fino al 10 aprile 1998.
1 OTLEF. Tali prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : BlSchK 1971 p.130-132).
L’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate. Di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della rimunerazione non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista - nell’ambito dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons. 3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato. Il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 140.-- se libero professionista e di fr. 85.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS __________, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998 in vigore dal 1° luglio 1998 non ancoa in RS, cfr. RU 1998, p. 1502). L’art. 36 LTG (RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d’ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell’onorario previsto dalla tariffa dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA in: RL 3.2.1.1.2); per l’art. 10 cpv. 1 TOA l’onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--.
Gli amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per eventuali carenze riconducibili all’attività dei loro subalterni. Per la rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, di prossima pubblicazione, n. 3.2.4.4.e. ad art. 1)
__________ fr. 170.--
__________ fr. 170.--
segretariato fr. 90.--
aiuto segretariato fr. 40.--
contabile fr.120.--
Il caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari difficoltà, se si eccettuano alcune notifiche di credito il cui esame ha richiesto un dispendio di tempo maggiore (cfr. Verbale del 25 settembre 1997 relativo alla riunione della delegazione dei creditori). Di conseguenza dall’esame delle insinuazioni di credito e della graduatoria, in cui risultano iscritti circa 80 creditori, ne discende che l’attività svolta dall’amministrazione fallimentare speciale deve essere ritenuta di media difficoltà, considerando che le prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto sono state compensate da attività di natura ordinaria.
Avuto riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti:
__________ fr. 130.--
__________ fr. 130.--
lavori di segretariato fr. 50.--
aiuto segretariato fr. 30.--
contabile fr. 70.--
Sarebbe opportuno de lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - purchè ciò avvenga a maggioranza qualificata (ad esempio dei 4/5 dei creditori che rappresentano i 4/5 del capitale entrante in linea di conto) ed in piena autonomia - di far capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato). Questa Camera non può comunque prescindere dall’applicazione della vigente OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi indicata dall’amministrazione speciale fallimentare.
__________ 331 ore,
__________ 19 ore,
contabile 113 ore e 15 minuti,
segretariato 163 ore,
aiuto segretariato 11 ore e 30 minuti.
Orbene, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono adeguate, considerando che il fallito risulta proprietario di 6 immobili la cui amministrazione ha richiesto un impegno particolare, derivante dall’attività degli esercizi pubblici ivi ubicati. Anche se va rilevato che il rapporto costi/benefici si situa al limite del sostenibile, considerato che soltanto i creditori garantiti da pegno immobiliare potranno essere soddisfatti parzialmente, mentre per gli altri creditori non è previsto alcun dividendo. Ora, prescindendo da un’analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato dal giugno 1996 sino al 10 aprile 1998, corrispondendo a circa 4 mesi di lavoro a tempo pieno, è da considerare adeguato alle circostanze. Di conseguenza questa Camera non ritiene di dovere operare una decurtazione delle ore esposte dall’amministrazione fallimentare speciale.
“Dopo varie discussioni si decide di mantenere e sostenere quindi i relativi costi della __________ che comunque fra amministrazione, costi vari, imposte, ecc..., dovrebbero aggirarsi a non più di circa fr. 10’000.-- annui. Il motivo che ha indotto la delegazione a non lasciar cadere tale società é che si ritiene che eventuali futuri acquirenti della __________ possano avere un interesse sulla proprietà della __________ per avere un ulteriore sviluppo immobiliare o comunque utilizzare gli indici del terreno per eventuali ampliamenti. Inoltre nel futuro da zona residua potrebbe essere variata a seguito di eventuali modifiche al piano regolatore.” (cfr. verbale riunione della delegazione dei creditori del 12 giugno 1998).
Alla luce di tali circostanze ed analizzando il rapporto costi/benefici, questa Autorità di vigilanza ritiene che i costi di gestione relativi alla società __________ possano essere accollati alla procedura di liquidazione fallimentare a carico __________, essendo gli stessi nell’ordine di circa il 10% del totale degli onorari. Inoltre l’acquisizione, attraverso la __________, della part. __________ di __________, permette di accrescere il valore della adiacente part. 369, prospettando in tal modo un maggior ricavo in occasione della realizzazione dell’immobile.
Non si prelevano spese.
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a OTLEF
pronuncia: 1. I’istanza 8 aprile 1998 di __________ e __________, é parzialmente accolta.
2.1. La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al 10 aprile 1998 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:
__________ fr. 130.--
__________ fr. 130.--
contabile fr. 70.--
lavori di segretariato fr. 50.--
aiuto segretariato fr. 30.--
2.2. La rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________, per il periodo fino al 10 aprile 1998 è determinata come segue:
__________ (331 h x fr. 130.--)= fr. 43’030.--
__________ (19 h x fr. 130.--)= fr. 2’470.--
contabile (113,25 h x fr. 70.--)= fr. 7’927.50.--
lavori di segretariato (163 h x fr. 50.--)= fr. 8’150.--
aiuto segretariato (11,5 h x fr. 30.--)= fr. 345
Totale: fr. 61’922.50
2.3. Vengono riconosciuti i costi sostenuti dall’amministrazione speciale del fallimento per la società __________, fino al 10 aprile 1998 ammontanti a fr. 6’709.25.
Non si prelevano spese.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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