AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.58
Data decisione, Autorità: 06.05.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00058
Lugano 6 maggio 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 marzo 1998 di
rappr. dall'avv. __________
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio e meglio contro la notifica al solo avv. __________ del PE n. __________ fatto spiccare dal __________ nei confronti della CE fu __________;
viste le osservazioni 3 aprile 1998 del __________ e 8 aprile dell'UEF di Mendrisio;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 28 novembre 1997 l'UEF di Mendrisio ha notificato, su domanda di __________, il PE n. __________ in via di realizzazione di pegno immobiliare all'avv. __________. Il debitore escusso è la comunione ereditaria fu __________. L'avv. __________ ha interposto opposizione;
che __________, componente con i fratelli __________ __________ la citata comunione ereditaria, ha interposto ricorso contro la notifica dell'atto al solo avv. __________ chiedendone l'intimazione pure a lei e a Ida __________, inquilina dell'immobile oggetto di pegno; a mente della ricorrente era noto all'escutente che l'avv. __________ non rappresentava tutta la comunione ereditaria, si imponeva quindi di notificare il PE anche agli altri membri. A suo parere anche Ida __________, in qualità di inquilina dell'immobile avrebbe dovuto vedersi notificare il citato precetto;
che con osservazioni 3 aprile 1998 __________ ha rilevato che, non risultando un unico rappresentante della successione, è applicabile l'art. 65 cpv. 3 LEF che prevede la notifica ad uno degli eredi, ciò che in effetti l'UEF ha fatto;
che l'art. 65 cpv. 3 LEF prevede che "se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi";
che in concreto è chiaramente indicato dalla stessa ricorrente che la comunione non dispone di un unico rappresentante, l'UEF di Mendrisio ha quindi notificato il precetto esecutivo ad uno degli eredi, la scelta è caduta sull'avv. __________, cognito di diritto e rappresentante di un altro erede. Tale modo di agire non presta il fianco a nessuna critica ed è del tutto corretto;
che non è previsto dal diritto esecutivo, in particolare dall'art. 153 LEF, l'obbligo della notifica all'inquilino di un immobile oggetto di pegno di un precetto esecutivo concernente il fondo;
che pertanto il ricorso va integralmente respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 65 e 153 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 16 marzo 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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