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Un'assicurata non ha diritto all'indennità di insolvenza per il periodo,dal 4.10.06,in cui il datore di lavoro,dopo la disdetta per il 30.9.06,ha rifiutato l'offerta di proseguire il lavoro. L'indennità va erogata per la quota parte di 13° e per i 3 giorni di ottobre in cui l'assicurata ha lavorato. | Omnilex