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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2007.105
Data decisione, Autorità: 12.10.2007, PRPEN
Titolo: Condurre un autovettura essendo in stato di ubriachezza (esame dell'alito: 0.81 grammi per mille)
Incarto n. 10.2007.105 DA 483/2007
Bellinzona 12 ottobre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: 0.81 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 5 marzo 2007 n. 483/2007 del che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.— ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'100.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1'000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 marzo 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2007, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, DI 1, Lugano, il quale, dopo aver succintamente rievocato i fatti avvenuti a cavallo tra l’11 e il 12 novembre 2006, puntualizza che non è possibile considerare quanto avrebbe affermato il suo assistito durante il fermo presso il posto di polizia di __________ la notte del 12 novembre 2006: ogni sua dichiarazione sarebbe avvenuta, senza che egli fosse stato reso attento del suo diritto di non rispondere (art. 118 e 199 CPP). Censura quindi le modalità con cui la polizia avrebbe proceduto all’esame del tasso di alcolemia (agli atti non vi sarebbe alcun riscontro a conferma dell’esecuzione di tali atti, salvo, come precisato in aula dall’agente di polizia, un cenno sul giornale della polizia), e perora l’assoluzione del suo assistito in assenza di prove persuasive a sostegno dell’inattitudine alla guida rimproverata al suo cliente, con protesta di spese giudiziarie e congrue ripetibili. In via subordinata, chiede di contenere l’importo dell’aliquota giornaliere a meno di fr. 70.-, mentre la multa sarebbe sproporzionata. Più consona sarebbe una multa di fr. 200.-. Infine, volendo reputare valido l’esito dello 0.81 gr. per mille del test etilometrico, lo stesso dovrebbe essere ridotto di almeno il 20% in virtù del principio in dubio pro reo, talché il reato configurabile nella fattispecie sarebbe semmai una contravvenzione, passibile unicamente di una multa;
viene sentito per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma che lo 0.81 è esagerato; secondo lui il tasso sarebbe sotto lo 0.50 grammi per mille;
posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti
per avere
a __________,
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: 0.81 grammi per mille)?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?
In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
Il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS, 12 ss., 34 ss., 106 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 I. frase LCStr,
per avere
a __________,
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ebrietà (concentrazione di alcool nel sangue tra lo 0.5 e lo 0.8 gr./mille);
condanna ACCU 1
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 1210.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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