AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2007.59
Data decisione, Autorità: 09.10.2007, PRPEN
Titolo: offendere l'onore di terzi utilizzando epiteti di stampo razzista
CIVI 1
Incarto n. 10.2007.59 DA 291/2007
Bellinzona 9 ottobre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere, a __________ in data 25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI 1 con epiteti vari tra i quali "state sempre a spiare quello che faccio io andate a lavorare serbi di merda";
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177 CP richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 7 febbraio 2007 n. 291/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.00 (duemilacento), corrispondente a 15 aliquote da fr. 140.00 (art. 34 e seg. CP); l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 65.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 9 febbraio 2007;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale è comparsa l’accusata personalmente; il Procuratore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sospeso il dibattimento al fine di effettuare necessari accertamenti presso la Polizia cantonale di Lugano;
ripreso il dibattimento in data 9 ottobre 2007, esperiti gli accertamenti di cui sopra;
sentiti il teste __________, __________, cittadino __________, domiciliato a __________ in via __________, aiuto montatore di mobili, coniugato, già convivente dell’accusata e padre della di lei figlia, il quale avvertito della facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell’art. 307 CP, giura;
il teste __________, __________, cittadina __________, domiciliata a __________, via __________, impiegata al __________, divorziata, sorella dell’accusata, la quale avvertita della facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell’art. 307 CP, promette;
l’accusata, la quale chiede di essere prosciolta;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
E’ ACCU 1 autrice colpevole di ingiuria per avere, a __________ in data 25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI 1 con epiteti vari tra i quali "state sempre a spiare quello che faccio io andate a lavorare serbi di merda"’?
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di ingiuria;
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 80.-- testi
fr. 330.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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