AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.49
Data decisione, Autorità: 16.09.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00049
Lugano 16 settembre 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 marzo 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il verbale di pignoramento 27 febbraio 1998 allestito nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei confronti dei ricorrenti
richiamata l’ordinanza presidenziale 18 marzo 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 13 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ e __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. In data 27 febbraio 1998 l’UEF di Bellinzona allestiva il verbale di pignoramento che gli escussi rifiutavano di firmare
C. Il 4 marzo 1998 __________ e __________ si aggravano contro tale provvedimento con la seguente motivazione:
“un evidente errore è in fase di chiarimento da parte della polizia in collaborazione con l’ufficio esecuzione e fallimenti sui risultati del quale sarete immediatamente informati dai sottoscritti non appena possibile.“
D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p.287). Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR per completare un atto insufficientemente motivato nel senso dell’art. 7 cpv. 3 lett. B LPR può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui contenuto è insufficiente (cfr. Flavio Cometta, op. Cit., p. 287).
Scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non l’inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria dei termini di ricorso fissati dal diritto federale (cfr. Flavio Cometta, op. Cit., p. 287).
Nel caso di specie __________ e __________ si aggravano contro il verbale di pignoramento 27 febbraio 1998 dell’UEF di Bellinzona mediante atto di ricorso 4 marzo 1998. L’unica motivazione contenuta nel gravame è il riferimento alle esecuzioni a carico degli escussi, senza però alcuna indicazione sulle norme violate, né tantomeno la natura di tale violazione. Malgrado l’UEF di Bellinzona abbia assegnato ai ricorrenti giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR un termine perentorio per motivare il ricorso, tradurre un frammento redatto in lingua tedesca, nonché produrre il provvedimento impugnato, gli escussi si sono limitati ad inviare all’Ufficio una lettera non datata, giunta l’UEF il 16 marzo 1998, nella quale ribadiscono in sostanza le medesime motivazioni addotte con il gravame, e ad allegare una lista delle esecuzioni pendenti. Quindi il ricorso 4 marzo 1998 non adempie i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR difettando di motivazione relativa alle presunte violazioni di norme di diritto federale e/o cantonale compiute dall’UEF di Bellinzona, nonché il carattere di tali violazioni.
Abbondanzialmente va rilevato che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito. Infatti, per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.
Orbene, nel caso in esame le esecuzioni che sono alla base del provvedimento impugnato sono tutte giunte allo stadio del proseguimento dell’esecuzione, e quindi destinate a sfociare in un pignoramento. Di conseguenza l’UEF di Bellinzona ha agito correttamente allestendo il verbale di pignoramento a carico dei ricorrenti, essendo tale atto espressamente previsto dall’art. 89 LEF.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 89 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 4 marzo 1998 __________ è irricevibile
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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