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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.169
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, IICCA
Titolo:
Stralcio per transazione extragiudiziale
Incarto n.
12.2006.169
Lugano
12 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 4 settembre 2006 presentato da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
la sentenza 26 luglio 2006 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1 nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
tutti rappr. dall’
RA 2
preso atto dello scritto 3 ottobre 2007,
congiuntamente sottoscritto dai patrocinatori delle parti, mediante il quale
comunicano che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiedono,
di conseguenza, lo stralcio dai ruoli della procedura, con tassa di giudizio a
carico dell’appellante e compensazione delle ripetibili;
considerato che nella commisurazione della tassa di giustizia si
tiene conto, oltre che del valore di causa di fr. 14'969'545.54, della buona
volontà delle parti nel risolvere la vertenza;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente
LTG,
decreta:
-
L’appello
4 settembre 2006 di AP 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
-
Le
spese del presente giudizio per complessivi fr. 1'000.- (tassa di giudizio fr.
800.-, spese fr. 200.-) già anticipate dall’appellante, restano a suo carico.
§ Compensate
le ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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