AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.46
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00046
Lugano 26 marzo 1998 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 febbraio 1998 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 20 febbraio 1998 nell’esecuzione n.__________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni:
– 9 marzo 1998 del
– 10 marzo 1998 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Il __________ procede contro la __________ per l’incasso di un suo credito di Fr. 103’609.60 oltre interessi e spese. Contro il PE n. __________ dell’UE di Lugano, l’escussa non ha interposto opposizione.
B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 20 febbraio 1998 la comminatoria di fallimento che è stata notificata alla debitrice il 24 febbraio 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ dichiarando la sua volontà di trovare una soluzione con il creditore. Essa non è in grado di saldare immediatamente l’intero debito, ma potrebbe versare delle rate mensili.
D. Delle osservazioni del __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa deve far valere le sue allegazioni in altro ambito.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 25 febbraio 1998 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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