AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.45
Data decisione, Autorità: 12.05.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00045
Lugano 12 maggio 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 febbraio 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l'avviso di pignoramento 2 febbraio 1998 nell'esecuzione n. __________ promossa da
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 7 marzo 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 dicembre 1997 veniva notificato a __________ il precetto esecutivo n.__________ emesso dall’UEF di Bellinzona con il quale la __________ chiedeva il pagamento dell’importo di fr. 1’398.20 oltre interessi al 15% dal 8.12.96.
B. Non avendo il debitore interposto opposizione al PE la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione, e in data 2 febbraio 1998 e stato notificato a __________ il relativo avviso di pignoramento.
C. Con ricorso 10 febbraio 1998 il debitore si aggrava contro l’avviso di pignoramento, sostenendo di aver interposto opposizione al precetto esecutivo il 12 dicembre 1997. La comunicazione dell’opposizione sarebbe stata spedita il giorno seguente, 13 dicembre 1997 a mezzo posta A.
D. Con osservazioni 7 marzo 1998 l’UEF di Bellinzona conferma di non aver mai ricevuto l’asserita comunicazione inviata dal debitore, rimettendosi alla decisione di questa Camera. La creditrice non ha formulato osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF).
L’opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà espressa verbalmente anche per telefono (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1997,, § 18 n 11-13 p.112).
E’ di giurisprudenza consolidata che l’art. 8 CC sull’onere della prova si applica per analogia anche nella procedura di ricorso (cfr. DTF 107 III 1) Chi pretende di aver formulato tempestiva opposizione ha ex art. 8 CC l’onere della prova in tal senso (cfr. BlSchK 1984 p. 212 e 1982 p. 16). L’art 32 LEF assimila la consegna alla posta di un atto indirizzato ad un’autorità, e che contiene una comunicazione vincolata ad un termine, in casu la dichiarazione di opposizione, al deposito di questa comunicazione nelle mani dell’autorità (DTF 97 III 12 ss.). L’opposizione è quindi validamente sollevata se entro 10 giorni dalla notifica del precetto la comunicazione è consegnata alla posta. Non è necessario che tale comunicazione giunga all’ufficio, ma al debitore incombe la prova della tempestiva consegna alla posta di un invio non raccomandato (BlSchK 1980, p.108), Egli può avvalersi dei mezzi di prova previsti dal diritto cantonale (DTF 97 III 12 ss.).
Nel caso in oggetto il ricorrente sostiene di aver interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________, notificato il 10 dicembre 1997, con comunicazione scritta spedita mediante invio per posta A il 13 dicembre 1997. Nel corso dell’interrogatorio formale (cfr. Verbale d’interrogatorio formale del 28 aprile 1998) l’escusso ha affermato che:
“Confermo di aver sollevato opposizione in data 12 dicembre 1997 e di aver spedito la relativa comunicazione il giorno seguente. L’opposizione è stata spedita tramite posta A dall’Ufficio postale di Lugano - Besso (Lugano 3). Essendo in servizio (ndr, l’escusso è impiegato __________) ho timbrato personalmente la busta indirizzata all’UEF di Bellinzona. Ho inserito io stesso la busta nella cassetta contenente la corrispondenza in partenza da Lugano. Questo avveniva verso le ore 14.00 del 13 dicembre 1997. “
Pertanto sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni dell’escusso è da ritenere ossequiato il suo onere probatorio. Di conseguenza la dichiarazione di __________ relativa all’invio della lettera 13 dicembre 1997 all’UEF di Bellinzona con la quale si formulava opposizione al PE deve essere ritenuta, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzo di prova sufficiente per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione del precettato.
Per l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell’esecuzione. L’avviso di pignoramento emesso il 2 febbraio 1998 va pertanto annullato.
Il ricorso 10 febbraio 1998 __________ deve quindi essere accolto.
Non si prelevano spese (art.61 cpv. 2 lett. A OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 74 e 78 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 febbraio 1998 __________ è accolto
1.1. Di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il 2 febbraio 1998 nei confronti di , è annullato e l’esecuzione n. dell’UEF di Bellinzona resta sospesa.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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