AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.42
Data decisione, Autorità: 26.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00042
Lugano 26 gennaio 1999/ FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 settembre 1997 di
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento Eredi __________, e meglio contro il conteggio 16 settembre 1997 allestito nell’ambito della realizzazione immobiliare della part. __________ RFD di __________
viste le osservazioni 19 febbraio 1998 dell’amministrazione speciale del fallimento Eredi __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre 1994 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato una amministrazione speciale ex art.237 cpv. 2 LEF così composta:
presidente;
avv. dott. __________ membro;
membro
tutti con diritto di firma collettiva a due.
B. La seconda assemblea dei creditori, fissata per il 15 gennaio 1997 non ha potuto essere validamente costituita per mancanza del quorum previsto dalla legge. La situazione dell’attivo e del passivo può così essere riassunta:
Attivo
vendita mezzi mobiliari di produzione: fr. 500’100.--
vendita mobilio aziendale: fr. 30’936.--
crediti da incassare: fr. 2’309’859.79
part. __________ RFD di __________: fr. 2’500’000.--
part. __________ e __________ RFD di __________: fr. 3’749’725.--
part. __________ RFD di __________: fr. 1’061’750.--
Totale attivo: fr.10’152’370.--
Passivo
crediti garantiti da pegno immobiliare: fr. 21’338’054.15
crediti di Ia classe: fr. 163’839.90
crediti di IIa classe: fr. 2’209’196.40
crediti di Va classe: fr. 9’336’596.58
Totale passivo: fr. 33’047’687.03
C. In data 11 aprile 1997 veniva realizzata a pubblico incanto la part. __________ RFD di __________. L’immobile veniva aggiudicato per l’importo di fr. 1’000’000.-- alla Industria . Con lettera 16 settembre 1997 l’amministrazione speciale del fallimento ha inviato a __________ la distinta delle spese di realizzazione poste a carico dell’aggiudicatario per un importo totale di fr. 48’000.--. Ha inoltre comunicato che i proventi della locazione della part. RFD di __________, ammontanti a fr. 30867.90, sarebbero stati considerati in sede di stato di ripartizione.
D. Con ricorso 26 settembre 1997, trasmesso a questa Camera dall’Amministrazione fallimentare speciale solo il 9 marzo 1998, la ITL contesta il mancato rispetto delle condizioni d’incanto. Infatti al punto 7b esse prevedono che:
“l’aggiudicatario paga a contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:
(.....)
le spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito e le spese di realizzazione.”
A mente della ricorrente, da tale clausola si deduce che queste spese sono comprese nel prezzo di aggiudicazione e che perciò non dovrebbero più essere accollate all’acquirente. Inoltre, dalla stessa clausola si evincerebbe che il reddito prodotto dal fondo serve prioritariamente a coprire le spese di amministrazione del fondo stesso. La __________ contesta inoltre l’entità dei costi esposti per le prestazioni dell’amministrazione fallimentare speciale pari a fr. 27379.70, nonché l’importo di fr. 2’248.30 per spese postali di cancelleria, telefono, ecc.. La ricorrente chiede quindi l’annullamento del provvedimento e l’allestimento di un nuovo conteggio relativo alla realizzazione immobiliare della part. __________ RFD di __________.
E. Con osservazioni 19 febbraio 1998 l’amministrazione fallimentare speciale conferma la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto:
Siffatto modo di procedere non appare sempre giustificato.
Contro il conto finale è dato ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità cantonale di vigilanza. Ne consegue che quest'ultima, se non vi è ricorso, non può in linea di principio intervenire, riservate le competenze dedotte dall'art. 2 OTLEF, che di regola sono esercitate in sede ispettiva.
fr. 100.-- all'ora per la determinazione dell'attivo (art. 44 OTLEF);
fr. 400.--, se l'attivo non supera il mezzo milione, e fr. 1'000.--, se lo supera, per la redazione del rapporto destinato all'assemblea dei creditori, per la presidenza della stessa, compresa la stesura del verbale (art. 45 OTLEF);
da fr. 20.-- a 200.-- per le operazioni previste dall'art. 46 cpv. 1 lett. a-d OTLEF, riservata una maggiorazione di fr. 100.-- all'ora per le operazioni eccedenti la durata di un'ora;
secondo modalità particolari per una serie di operazioni partitamente precisate dall'art. 46 cpv. 2 lett. a-d OTLEF;
per ogni ora di seduta fr. 100.-- all'amministrazione del fallimento, aumentati a fr. 120.-- se funge da segretario della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 lett. b seconda parte OTLEF);
se è stata designata la delegazione dei creditori, per ogni ora di seduta sono riconosciuti fr. 120.-- al presidente e al segretario (art. 46 cpv. 3 lett. a OTLEF) e fr. 100.-- agli altri membri della delegazione (art. 46 cpv. 3 lett. b prima parte OTLEF);
per operazioni fuori seduta, l'indennità è di fr. 100.-- all'ora per tutti (Art. 46 cpv. 4 OTLEF).
a) L'art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria per le procedure complesse. Essa viene fissata dall'Autorità di vigilanza, che per l'art. 2 prima proposizione OTLEF sorveglia l'applicazione della OTLEF. La determinazione della rimunerazione ex art. 47 OTLEF rientra nella competenza originaria della CEF, il cui giudizio - non preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, che si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) - è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
b) Se la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
c) Con tempo impiegato si intende quello che ragionevolmente doveva esserlo, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie.
d) Le funzioni di amministrazione fallimentare - sia ordinaria che speciale - costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1.
La rimunerazione non è in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa ma costituisce emolumento di diritto amministrativo volto a procurare solo un equo indennizzo nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons. 2 ["Die Aufsichtsbehörde hat zu beachten, dass die Gebührenordnung des Tarifs auf sozialen Überlegungen beruht und dass nicht unbegrenzt hohe Forderungen der Konkursmasse belastet werden dürfen"]; DTF 103 III 68 n. 4 (Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra); CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130-132).
È pertanto ammissibile restare, ad esempio, sotto il limite inferiore della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Se il commissario è un avvocato libero professionista, la sua attività può essere retribuita come nel caso del gratuito patrocinio nell’assistenza giudiziaria secondo il diritto cantonale (CEF 2 marzo 1995 in re T. P. SA). Lo stesso vale per la tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (CEF 12 luglio 1994 quale autorità cantonale di vigilanza su reclamo S.- u. H. L. in liq. conc. e B. R. L. e R. s/A. in re F. J. B.).
È un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto.
Si possono considerare i seguenti criteri (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.):
un collaboratore giuridico, non libero professionista, va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all'avvocato;
il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
le indicazioni tariffali dovranno considerare che i giudici supplenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni hanno diritto - per lo studio di inserti e la stesura di rapporti - a un’indennità oraria di fr. 140.-- se esercitano una libera professione e di fr. 85.-- negli altri casi (art. 2 cpv. 1ter dell'Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998, in vigore dal 1. luglio 1998, non ancora in RS [cfr. RU 1998, p. 1502]. A titolo orientativo e mutatis mutandis si consideri che nel Cantone Ticino: a) ai medici specialisti FMH, membri della Commissione giuridica ex art. 14 LASP [Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983, in: RL 6.3.2.1], è riconosciuta un'indennità di fr. 140.-- l'ora più le spese di trasferta (cfr. risoluzione 7 agosto 1996 del Consiglio di Stato, dispositivo n. 5, in: Foglio ufficiale cantonale n. 64 del 9 agosto 1996, p. 5143); b) il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni riscuote, se libero professionista, un'indennità di fr. 600.-- per giornata intera - corrispondente a fr. 75.-- per 8 ore lavorative al giorno - "per le incombenze affidategli, tutto compreso" (cfr. art. 15 cpv. 1 seconda proposizione del Regolamento del Consiglio di Stato del 18 marzo 1998 concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni, in: BU 1998, p. 80, con il solo rilievo che per l'uso del veicolo privato in trasferta sono riconosciuti fr. 0.55 al km e per il pasto principale fr. 18.-- [cfr. art. 4 e 5 del Regolamento sulle indennità, in: RL 2.5.4.4.1, cui rinviano gli art. 14 cpv. 2 e 15 cpv. 3 del citato Regolamento 18 marzo 1998]);
l'art. 36 LTG (in: RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC ) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% di quello previsto dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. In questo contesto, il Tribunale federale [I Corte di diritto pubblico] nella sentenza 31 gennaio 1996 su ricorso di diritto pubblico in re avv. G. c. Tribunal de première instance du Canton de Genève si è espresso nel senso che la prestazione professionale di un avvocato d'ufficio va retribuita in termini di equità tra Fr. 121.60 e Fr. 152.-- all'ora. Per l'art. 10 cpv. 1 TOA (in: RL 3.2.1.1.2) l'onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che è ammissibile retribuire gli avvocati nell'ambito dell'amministrazione di un fallimento come nei casi di un patrocinio d'ufficio (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 5; DTF 120 III 101 cons. 3a).
e) In via di grande massima, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata connota la OTLEF, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono ragionevolmente prospettare
per chi opera in funzione di amministrazione fallimentare - valori compresi tra:
fr. 140.--/170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati, economisti, ecc.);
fr. 120.--/150.-- per dipendenti con titolo accademico
fr. 110.--/140.-- per i liberi professionisti senza titolo accademico (fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);
fr. 100.--/130.-- per dipendenti senza titolo accademico.
f) Gli amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per eventuali carenze riconducibili all'attività dei loro subalterni. Per la rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato.
g) Nel caso in cui gli amministratori fallimentari ricorrano a persone particolarmente qualificate per la trattazione di questioni specifiche, la rimunerazione di tali persone ausiliarie non potrà superare i valori riconosciuti agli amministratori stessi. Sono riservate ipotesi del tutto eccezionali, per le quali è richiesto il previo consenso dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dei combinati art. 2 e 47 OTLEF.
h) La rimunerazione ex art. 47 OTLEF è fissata in linea di principio al termine della liquidazione fallimentare, in sede di deposito del conto finale che avviene contestualmente allo stato di ripartizione (art. 261 e 263 LEF). Nel caso di procedure che si estendono su più anni, in particolare per quelle complesse, si giustifica la determinazione dell'onorario per i lavori già svolti, per consentire il versamento di anticipi (CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 1).
i) È irricevibile perché prematura la domanda volta a far qualificare previamente e in astratto la procedura di liquidazione fallimentare siccome complessa - in mancanza di dati numerici concreti e rilevanti, fondati sulle prestazioni già eseguite e verificabili in termini oggettivi - con contestuale fissazione dei livelli rimunerativi vincolanti (CEF 27 giugno 1995 in re W. H., 3 marzo 1995 in re C. S. F. T. SA). È infatti di tutta evidenza l'impossibilità di un serio esame nella fase iniziale della liquidazione, tanto più che nell'ambito di procedure complesse ex art. 47 OTLEF non si pongono solo questioni complicate: sono ipotizzabili importi differenziati in funzione della qualità dell'attività effettivamente svolta, come pure retribuzioni computate secondo un calcolo misto e non valutate in base alle tariffe usuali vigenti per le attività della medesima natura (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2).
l) Sono suscettibili di indurre in errore i dati numerici che la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (DTF 120 III 100 s. cons. 3 a-d) ha ritenuto non essere aumentabili, come preteso dall'amministrazione speciale, atteso che non era oggetto d'esame - e quindi non partecipava della ratio decidendi - se tali dati fossero da reputare siccome congrui.
m) Dal profilo della politica del diritto non appare del tutto giustificato il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori optano deliberatamente per l'amministrazione fallimentare speciale in luogo di quella ordinaria. De lege ferenda un ripensamento sarebbe auspicabile, non solo per evitare che vi sia disparità di trattamento per raffronto a quei Cantoni che, secondo taluni, prescindono dalla corretta applicazione della OTLEF, ma soprattutto per retribuire correttamente un'attività che esige alta professionalità. Un correttivo ad eventuali abusi potrebbe essere trovato nell'imporre una maggioranza qualificata - ad esempio il 75% dei creditori entranti in linea di conto, rappresentanti almeno il 75% dell'ammontare complessivo dei crediti - per passare all'amministrazione speciale retribuita secondo parametri che prescindono dai canoni moderatori della OTLEF. Siffatto indirizzo si orienta sui principi privatistici espressi dal New Public Management (sulla nozione, cfr. Paul Richli, Zu den Entfaltungsmöglichkeiten des New Public Management in der Verwaltungsrechtspflege, in: ZBl 1997, p. 289 ss.; Dieter Delwing / Hans Windlin, "New Public Management": Kritische Analyse aus staatsrechtlicher und staatspolitischer Sicht, in: ZBl 1996 p.183 ss.).
__________ fr. 240.--
avv. dott. __________ fr. 240.--
__________ fr. 130.--
lavori di segretariato fr. 130.--
Il caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari difficoltà. Per quanto riguarda le operazioni svolte da __________ esse sono assimilabili a lavori di segretariato e di conseguenza vanno retribuite come questi ultimi.
Avuto riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti:
__________ fr. 135.--
avv. dott. __________ fr. 165.--
__________ fr. 50.--
lavori di segretariato fr. 50.--
Il conteggio allestito dall’amministrazione fallimentare speciale non permette di determinare con sufficiente chiarezza l’ammontare delle ore di lavoro svolte e fatturate per le singole realizzazioni immobiliari, in particolare per quella qui sottoposta ad esame. Si impone quindi l’annullamento del provvedimento impugnato e l’allestimento del conteggio delle prestazioni effettuate dall’amministrazione fallimentare speciale, mediante l’applicazione delle tariffe di cui al considerando 5., per la part. __________ RFD di __________.
Giusta l’art. 46 cpv. 1 RFF, applicabile anche alla procedura di fallimento per il rinvio dell’art. 130 cpv. 1 RFF, nelle condizioni d’incanto sarà richiesto il pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le spese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte eccedente l’importo totale dei crediti garantiti da pegno. Le condizioni d’incanto della part. __________ RFD di __________ al punto 7b prevedono che:
“L’aggiudicatario paga a contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:
b) le spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito e le spese di realizzazione;” (cfr. doc. D).
Orbene, nel caso di specie il reddito della part. __________ RFD di __________ ammonta a fr. 30’867.90 (cfr. allegato al doc. A). Sulla scorta di quanto sancito dall’art. 46 cpv. 1 RFF, nonché dalle condizioni d’incanto, tale reddito è destinato prioritariamente alla copertura delle spese di amministrazione del fondo. Solo un eventuale residuo sarà attribuito ai creditori in sede di allestimento dello stato di ripartizione. L’amministrazione fallimentare speciale dovrà quindi dedurre le spese di amministrazione della part. __________ RFD di __________, calcolate con i criteri stabiliti nei considerandi precedenti, dal reddito conseguito dall’immobile in oggetto.
Non si prelevano spese ((art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a OTLEF, 46 cpv. 1 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 26 settembre 1997 di __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il conteggio allestito il 16 settembre 1997 dall’Amministrazione fallimentare speciale del fallimento Eredi __________ relativo alla realizzazione della part. __________ RFD di __________.
2.1. La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:
__________ fr. 135.--
avv. dott. __________ fr. 165.--
__________ fr. 50.--
lavori di segretariato fr. 50.--
2.2. E’ fatto ordine all’amministrazione fallimentare speciale di determinarsi come ai considerandi 5,6 e 7 di questa sentenza.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster