AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.40
Data decisione, Autorità: 17.04.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00040
Lugano 17 aprile 1998 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 febbraio 1998 di
(patr. dall’ avv. __________)
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l’aggiudicazione della PPP __________ del fondo base part. __________ RFD di __________ avvenuta il 20 febbraio 1998 nell’ambito del fallimento della __________
procedura interessante anche
(patr. dallo studio legale __________) e
richiamata l’ordinanza presidenziale 4 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
– 12 marzo 1998 del __________
– 20 marzo 1998 della __________
– 23 marzo 1998 della __________
– 2 aprile 1998 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 20 febbraio 1998 si è svolta l’asta pubblica per la vendita della PPP __________ RFD di __________ nell’ambito del fallimento della __________.
B. Con ricorso 27 febbraio 1998 __________ e __________ sono insorti contro l’aggiudicazione della PPP __________ RFD di __________, asseverando che l’UEF di Locarno avrebbe omesso di indicare , al momento dell’incanto, l’esistenza di un diritto di abitazione a favore dei coniugi __________. Inoltre sarebbe stata omessa l’indica-zione del valore capitalizzato di tale diritto. Per questi motivi l’asta dovrebbe venire annullata. __________ sarebbe inoltre stata privata del suo diritto di esprimersi in merito alle condizioni d’incanto, non avendo mai ricevuto le relative comunicazioni. I ricorrenti affermano inoltre che l’elenco oneri e le condizioni d’asta sarebbero errati, ciò renderebbe quindi nullo anche l’incanto del 20 febbraio 1998.
C. Nelle sue osservazioni il Comune di __________ si é rimesso al giudizio di questa Camera.
D. Con osservazioni 20 marzo 1998 la __________ chiede l’acco-glimento del ricorso sulla base delle medesime motivazioni addotte dai ricorrenti.
E. La __________ con osservazioni 23 marzo 1998 postula l’irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione di __________, nonché per tardività, in quanto il gravame concernerebbe le condizioni d’incanto e l’elenco oneri, già cresciuti in giudicato. Inoltre il ricorso andrebbe comunque respinto, poiché solleva questioni di merito che non competono all’Autorità di vigilanza.
F. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Con il gravame in oggetto __________ e __________ chiedono l’annullamento dell’incanto svoltosi il 20 febbraio 1998 relativo alla PPP __________ RFD di __________ sulla base delle stesse motivazioni di cui ai ricorsi inc. 15.98.27 e inc. 15.98.28. Infatti i ricorrenti si aggravano contro le condizioni d’asta che avrebbero omesso d’indicare il diritto di abitazione a favore di __________, nonché il valore capitalizzato di tale diritto. Inoltre essi affermano che l’elenco oneri non risulterebbe corretto avendo indicato nel calcolo generale dei pegni, e di quelli eventualmente precedenti l’iscrizione del diritto di abitazione nel primo turno d’asta, anche gli interessi.
Orbene, come si evince dalla motivazione del gravame le censure dei ricorrenti, pur avendo questi ultimi impugnato formalmente l’asta svoltasi il 20 febbraio 1998, sono rivolte essenzialmente contro le condizioni d’incanto e l’elenco oneri già cresciuti in giudicato. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente tardivo, essendo il termine ex art. 17 LEF per impugnare le condizioni d’incanto scaduto il 9 febbraio 1998.
Abbondanzialmente va comunque rilevato che il ricorso, le cui motivazioni rasentano la temerarietà, sarebbe stato destinato alla reiezione, in quanto solleva questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera. Inoltre non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui a __________ non furono inviate le comunicazioni relative all’incanto, impedendole in tal modo di far valere i propri diritti. Infatti l’avviso d’incanto è stato comunicato alla ricorrente in data 5 gennaio 1998 tramite invio raccomandato. Ulteriore elemento a dimostrazione dell’intento defatigatorio dei ricorrenti è costituito dal fatto che amministratrice della fallita __________, proprietaria della PPP oggetto dell’incanto 20 febbraio 1998, risulta essere __________.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso, destinato comunque alla reiezione, per tardività.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l’art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 febbraio 1998 di __________ e __________, è irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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