AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.38
Data decisione, Autorità: 01.04.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00038
Lugano 1 aprile 1999 FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 1998 di
rappr. da __________
contro
l’operato dell’UF di Lugano e meglio contro l’elenco oneri della part. __________ RFD di Vacallo depositato il 12 gennaio 1998 nell’ambito del fallimento della società
procedura concernente anche
patr. dall’avv. __________
e
rappr. da __________
e
rappr. dal Municipio
richiamata l’ordinanza presidenziale 2 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
9 marzo 1998 della __________
12 marzo 1998 dello __________
16 marzo 1998 del __________
6 aprile 1998 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 23 ottobre 1991 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della società __________.
B. Il 12 gennaio 1998 l’UF di Lugano ha depositato, quale parte integrante della graduatoria, l’elenco oneri relativo alla part. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita __________.
C. Con ricorso 22 gennaio 1998 il __________ si aggrava contro l’elenco oneri contestando le iscrizioni sub. 1 e sub. 2 relative alle imposte cantonali e comunali per l’anno 1990 a favore, rispettivamente, dello __________ per fr. 614’591.-- oltre fr. 990.35 di interessi e del Comune di __________ per fr. 524’294.50. La ricorrente sostiene che tali importi non debbano beneficiare della garanzia dell’ipoteca legale diretta ex art. 836 CC, non essendo le imposte notificate in stretta relazione con l’immobile.
D. Con osservazioni, rispettivamente datate 9 e 12 marzo 1998 la __________ e lo __________ chiedono la reiezione del ricorso, essendo la questione sollevata dalla Banca di competenza del giudice di merito.
E. Delle osservazioni del Comune di __________ e dell’UF di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nella procedura in via di fallimento, trascorso il termine per le insinuazioni di cui alla pubblicazione del fallimento (art. 232 LEF) l’amministrazione fallimentare esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su ciascuna insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide poi sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito (art. 245 LEF) e procede all’allestimento della graduatoria sulla base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv.1 LEF e art. 56 ss. RUF), nella quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l’indicazione dei motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione dell’amministrazione deve inoltre estendersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni della massa, indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado (art. 58 cpv.2 secondo periodo RUF). La graduatoria viene depositata presso l’Ufficio fallimenti e l’amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente speciale i creditori (cfr. art. 249 LEF).
In caso di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (art. 125 cpv.1 primo periodo RFF); siffatto elenco conterrà pure l’indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli oneri si riferiscono (art. 125 cpv.1 secondo periodo RFF). Questi elenchi (oneri) speciali formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125 cpv.2 RFF).
Relativamente alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di ricorso, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p.824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di L. (inc.n.15.96.114 e n.15.96.118)].
Nel fallimento non vi è spazio per una procedura separata di appuramento dell’elenco degli oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art.106 -109 LEF come quella prevista nell’esecuzione in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno [cfr. gli art.36 ss. RRF rispettivamente i combinati art.102 RFF e art.36 ss. RRF; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art.106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§ 771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21s.]; l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi speciali ex art.125 RFF sono parte integrante (cfr. ora anche l’art.247 cpv.2 LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). I principi surriferiti valgono tuttavia, mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale di cui all’art.125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §46 p.368 n.20). In particolare quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol.II, §49 p.303 ss.).
All’amministrazione del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie (con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie di natura fiscale fatte valere dallo __________ e dal Comune di __________, ma contestate mediante ricorso dalla creditrice __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale diretta, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca non potranno essere iscritti nell’elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato.
L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, op.cit., p.197, N.2830d e riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht, Vol. II, Basilea et. al, 1990, §8, p.227 ss; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p.93 ss).
L’art.183 LAC riconosce al cpv.1 n.1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art.836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art.183 cpv.2 LAC). Per l’art.229 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito vLT, applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex art.324 cpv.2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo gli art.836 CC e 183 LAC.
Il beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente per tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una “relazione particolare” con un fondo.
La Legge tributaria cantonale (sia la vLT qui applicabile, che la LT1994) non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
Va comunque osservato da un lato che la stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche ex art.89 ss. vLT e per l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche ex art.262 ss.vLT(oggetto delle quali essendo infatti l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima - senza alcuna deduzione - esse vengono calcolate). D’altro lato sia la giurisprudenza federale che quella cantonale si sono progressivamente indirizzate verso un’applicazione sempre più prudente dell’art.836 CC. In particolare il beneficio dell’ipoteca legale è stato negato alle imposte sulla sostanza mobiliare come a quelle relative al reddito non derivante dall’immobile (DTF 62 II 29); all’imposta ordinaria sul capitale delle persone giuridiche (art. 78 LT1976 e art. 80 LT1994), e ciò quand’anche l’immobile fosse l’unico attivo della società (DTF 110 II 237); all’imposta ordinaria sul reddito da commercio professionale di immobili delle persone fisiche ex art.18 cpv.2 vLT (sentenza CDT 4 dicembre 1992 in re J.B., in: RDTAT I-1993, p.336) così come all’imposta ordinaria derivante da utili su immobili delle persone fisiche e giuridiche in relazione ad ammortamenti precedentemente concessi (sentenza II Corte civile del TF 9 agosto 1995 in re R.B.; CDT 29 dicembre 1995; cfr. anche CEF 2 gennaio 1996 su reclamo B.C.).
hanno comunicato di aver ridotto le loro notifiche di credito nei termini seguenti:
Imposta cantonale 1990
da fr. 614’591.-- a fr. 9’671.--
Imposta comunale 1990
da fr. 524’294.50 a fr. 11’855.85
Alla luce di tali circostanze si impone quindi una modifica dell’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ con la rettifica degli importi relativi alle imposte cantonali e comunali per il 1990 poste al beneficio dell’ipoteca legale. Ufficio esazione e condoni, con scritto 28 gennaio 1998 allegato alle osservazioni 12 marzo 1998 ha inoltre comunicato che l’imposta cantonale per l’anno 1992 non viene notificata nell’elenco oneri essendo sorta dopo la dichiarazione di fallimento, avvenuta il 23 ottobre 1991. Tale importo andrà quindi depennato dall’elenco oneri impugnato. Il Comune di __________ ha notificato l’importo relativo all’imposta comunale per il 1991 solo il 30 gennaio 1998. Essendo le insinuazioni tardive ammesse fino alla chiusura del fallimento, giusta l’art. 251 cpv. 1 LEF, tale importo andrà inserito ad elenco oneri. Di conseguenza allo scopo di tutelare i diritti dei singoli creditori s’impone l’annullamento della graduatoria e del relativo elenco oneri depositati il 12 gennaio 1998. L’UF di Lugano procederà quindi ad un nuovo deposito sulla base delle rettifiche esposte precedentemente concedendo ai creditori la facoltà di cui all’art. 250 LEF.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 232 e 244 LEF, 56 ss. RUF, 36 e125 RRF, 836 CC, 183 LAC, 229 vLT
pronuncia: 1. Il ricorso 22 gennaio 1998 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza la graduatoria e l’elenco oneri 12 gennaio 1998 relativo alla part. __________ RFD di __________ sono annullati.
1.2. E’ fatto ordine all’UF di Lugano di determinarsi come al considerando 8. di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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