AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.36
Data decisione, Autorità: 01.10.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00036
Lugano 1° ottobre 1998/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 febbraio 1998 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 13 febbraio 1998 confermante l’atto di pignoramento 21 novembre 1997/5 gennaio 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni:
rilevato che con decreto presidenziale 27 febbraio/3 marzo 1998 al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;
completata l’istruttoria;
preso atto che il ricorrente ha chiesto l’assistenza giudiziaria;
ritenuto
in fatto
A. __________ procede contro il dott. __________ per l’incasso di un suo credito.
B. Con atto di pignoramento 21 novembre 1997/5 gennaio 1998 l’UE di Lugano ha pignorato al ricorrente fr. 1’000.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito fr. 8’000.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
locazione abitazione Fr. 2’159.--
locazione studio Fr. 1’100.--
cassa malati, ass. inf.,
disocc., C.P. Fr. 1’225.--
alimenti figlia liquidazione
mensile Fr. 500.--
assic. diverse Fr. 646.--
totale Fr. 7’000.--
Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 1’000.--
C. Il 16 gennaio 1998 il ricorrente ha chiesto il riesame del pignoramento. Con decisione 13 febbraio 1998 l’UE di Lugano ha respinto la domanda di riesame confermando la trattenuta di fr. 1’000.-- al mese.
Con ricorso 26 febbraio 1998 l’escusso si è aggravato contro il pignoramento del predetto importo sostenendo che già da un esame sommario dei movimenti sul suo conto corrente bancario n. __________ presso la __________ sul quale viene versata la quasi totalità degli onorari professionali, unica sua fonte di reddito - riservato il conto postale indicante un saldo di fr. 2’264.--, permette di accertare per l’anno 1997 un introito totale lordo annuale di fr. 169’821.-- (doc. 4 e relativi allegati). Da questo importo vanno dedotti i seguenti oneri sociali e spese necessarie per la sua attività, ammontanti a fr. 150’900.--, di cui al doc. 4 e ai relativi allegati:
affitto studio fr. 17’800.--
salari personale fr. 26’991.--
contributi AVS fr. 11’757.95
ass.
per garanzia bancaria __________ fr. 1’076.80
ass. mobiliare incendio/furto fr. 561.90
ass. mobliare malattia
colletiva fr. 1’268.--
ass. mobiliare infortuni fr. 1’410.50
ass. __________ RC aziedale
e professionale fr. 987.70
ass. infortuni LAINF fr. 367.--
ass. compl. LAINF fr. 331.30
totale assicurazioni fr. 6’003.20 fr. 6’003.20
odontotecnico fr. 44’434.50
leasing auto fr. 12’115.20
altre spese (medicamenti, spese
legali, contabili, amministrative,
manutenzione, riparazione, diversi,
perdite) fr. 25’000.--
interessi passivi fr. 6’798.20
totale fr.150’900.05
Il suo reddito netto annuale ammonta quindi a fr. 18’921.-- e quello mensile effettivo da attività lucrativa a fr. 1’576.75 al mese e non a fr. 8’000.--, come stimato dall’UE di Lugano. Il ricorrente ha poi rilevato che sua moglie, pur aiutandolo nella sua attività professionale, non percepisce alcun stipendio.
Il debitore ha poi elencato le spese componenti il suo minimo vitale, ossia:
importo base mensile fr. 1’370.--
affitto e spese di locazione fr. 2’159.--
formazione dei figli fr. 500.--
cassa malati fr. 1’459.--
interessi passivi debiti
privati fr. 525.--
assicurazioni diverse
private fr. 646.--
contributi sociali e costi
necessari per lo svolgimento
dell’attività lucrativa (già
considerati nelle spese
per la sua attività di fr. 150’900.--)
totale fr. 6’659.--
Il dott. __________ ha asserito che un locale dell’appartamento coniugale è adibito ad ufficio amministrativo per lo studio dentistico (archivio e locale contabilità), così che il canone locativo effettivo per la sua abitazione ammonta a fr. 1’759.-- al mese. Egli ha pertanto sostenuto di avere un ammanco mensile di fr. 5’082.35. A questo proposito ha esposto la sua situazione debitoria, come segue:
1.1.1997 1.1.1998
debito nei confronti della
madre fr. 100’000.-- fr. 140’000.--
scoperto bancario (__________) fr. 58’460.-- fr. 88’326.--
totale fr. 228’460.-- fr. 298’326.--
Il ricorrente ha infine osservato che a questi debiti vanno aggiunti quelli fiscali ammontanti fino al 1996 a fr. 70’000.--. Nel corso del 1997 la sua posizione debitoria si è quindi aggravata per un importo totale di fr. 69’866.--, ciò che corrisponde a un indebitamento mensile di fr. 5’822.--.
D. Delle osservazioni __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
E.
a) Interrogato formalmente il ricorrente ha dichiarato di avere subito un’operazione all’anca e di soffrire di due ernie al disco. Dalla Assicurazione invalidità percepisce un’indennità di ca. fr. 1’200.-- al mese. Della contabilità e della sua situazione finanziaria si occupa sua moglie, che può fornire i necessari ragguagli. Il dott. __________ ha dichiarato di disporre solo di un conto postale e di un conto corrente presso la __________, per il quale esiste una garanzia. I suoi introiti vengono versati su uno dei due conti. Il debitore ha dichiarato di disporre di un’automobile in leasing. Per la figlia __________ ha terminato di pagare gli alimenti tre anni fa, con il raggiungimento del 25° anno di età. La figlia __________ ha ricevuto una somma complessiva di fr. 12’000.-- per gli alimenti degli ultimi due anni. Per versare questa somma alla figlia, il ricorrente ha affermato di avere chiesto alla banca un prestito, che ha terminato di rimborsare a fine febbraio 1998.
b) Durante l’interrogatorio formale la moglie del ricorrente, __________, ha confermato che il marito riceve fr. 1’225.-- al mese di __________ e che tutti i dati indicati nel doc. 4 sono corretti. Essa ha poi dichiarato che nel maggio 1997, allorquando ha constatato che la situazione reddituale dello studio dentistico del marito si era gravemente deteriorata, è stato deciso di trasferire lo studio nell’appartamento a pianterreno della casa dove abitano a __________, anche nella speranza di trovare nuova clientela. In quel periodo il ricorrente era stato operato all’anca ed ha ripreso a lavorare il 15 luglio 1997 solo al 50%, ossia ricevendo tre pazienti al giorno. __________ ha rilevato che, con sua grande sorpresa, il marito non disponeva di un’assicurazione per la perdita di guadagno in seguito alla riduzione della capacità lavorativa. Da allora egli non ha più ripreso a lavorare al 100%, sia per mancanza di pazienti che per i suoi problemi di salute. Egli soffre infatti di due ernie al disco inoperabili. Attualmente il ricorrente dispone soltanto di un’infermiera a mezza giornata. __________ ha dichiarato che per le urgenze è lei che aiuta il marito. Le imposte sono state pagate fino al 1994, ossia fino a quando disponevano di liquidità. Per le imposte successive è stato chiesto un condono. L’ammanco risultante di fr. 5’082.25 al mese, indicato nel ricorso, viene compensato con l’aumento dei debiti nei confronti della __________ e della suocera, alla quale vengono pagati interessi ammontanti a fr. 525.-- al mese (doc. 8). La __________ ha concesso la linea di credito grazie alla garanzia prestata dalla __________ e al fatto che i pochi clienti pagano gli onorari sul conto bancario aperto presso la predetta banca.
Considerato
in diritto
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Con il suo ricorso il dott. __________ ha prodotto un conteggio datato 25 febbraio 1998 (doc. 4), con i relativi allegati, concernente il suo reddito e le spese sostenute per esercitare la sua attività durante l’anno 1997. Sia il ricorrente che sua moglie ne hanno confermato la veridicità durante il loro interrogatorio formale. Da questo documento risulta che l’introito lordo del debitore nel 1997 è stato di fr. 169’821. Quali spese necessarie per la sua attività più gli oneri sociali il debitore ha indicato un importo di fr. 150’900.--.
Orbene il reddito dell’escusso va calcolato sulla base di una media mensile riferita ad un lasso di tempo attendibile, per cui è corretto che il suo introito mensile venga calcolato sulla base degli introiti percepiti sull’arco di tutto il 1997. A questo reddito di fr. 169’821.--, va tuttavia aggiunta l’indennità percepita dall’AI di fr. 1’225.-- al mese, ossia fr . 14’700.-- all’anno, per cui il suo reddito complessivo ammonta a fr. 184’521.-- all’anno. Infatti per quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 53 e 54 p. 175/176; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 186). L’ulteriore reddito, eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purchè il minimo d’esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
Per quel che concerne le spese fatte valere dal ricorrente va rilevato quanto segue.
a) Al debitore vanno riconosciute le spese e gli oneri sociali sostenuti per potere esercitare la sua professione, di cui alla narrativa fattuale sub C, ammontanti a fr. 150’900.-- all’anno.
Per quel che riguarda le spese fatte valere per l’automobile, va osservato che l’importo di fr. 1’099.60 al mese per il pagamento del leasing è chiaramente troppo elevato. Pertanto al ricorrente va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, dal primo termine utile di disdetta del contratto leasing, gli verrà riconosciuto quale canone leasing per un’automobile di media cilindrata un importo mensile di fr. 500.-- al massimo, ritenuto che per il trasporto risp. visita a domicilio dei pazienti - servizio che il ricorrente ha dichiarato di offrire -, tale tipo di vettura è ampiamente sufficiente.
b) Oltre all’importo base mensile di fr. 1’370.--, che l’UE di Lugano ha correttamente computato nel calcolo del minimo vitale, il dott. __________ pretende il riconoscimento di fr. 2’159.-- mensili per la locazione dell’appartamento coniugale, rilevando che un locale è adibito ad ufficio amministrativo per lo studio dentistico (archivio e locale contabilità), così che le spese e la pigione effettiva per l’appartamento coniugale ammontano a fr. 1’759.-- al mese. L’UE di Lugano ha riconosciuto nel calcolo del minimo di esistenza del ricorrente per l’affitto dell’appartamento dei coniugi __________ l’importo di fr. 2’159.-- al mese. Per il divieto della reformatio in peius, prevista dall’art. 22 LPR, questo canone di locazione, già riconosciuto dall’UE di Lugano, non può essere in questa sede ridotto.
Per quel che concerne il canone di locazione va tuttavia osservato quanto segue:
aa) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
bb) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 p. 178).
cc) Nel caso in esame il ricorrente ha preteso il riconoscimento di Fr. 1’790.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________
dd) E` di tutta evidenza che Fr. 1’790.-- mensili quale canone locatizio per l’escusso, che dispone di un reddito, che non gli permette nemmeno di coprire il suo minimo vitale, costituisce un onere manifestamente sproporzionato, che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione, gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di Fr. 1’200.-- al massimo, spese accessorie e di riscaldamento comprese, per un appartamento di due locali a __________ o in un comune viciniore.
c) Le spese di fr. 500.--, fatte valere dal debitore per la figlia sono state considerate dall’UE nel calcolo del minimo vitale del debitore. Ritenuto che il ricorrente ha dichiarato che per fine febbraio 1998 ha terminato di rimborsare il prestito ottenuto dalla __________, questa spesa può essere riconosciuta unicamente fino a tale data.
d) Dall’atto di pignoramento impugnato risulta che l’UE ha tenuto conto dell’importo di fr. 1’225.-- per le spese per la cassa malati.
Con il ricorso il dott. __________ ha chiesto che venga computato l’importo di fr. 1’459.--.
Per quel che riguarda le spese per l’assicurazione malattia va rilevato che nel calcolo del minimo vitale può essere riconosciuto solo il premio pagato per l’assicurazione obbligatoria secondo la LaMal. Pertanto sempre per il divieto della reformatio in peius ex art. 22 LPR, l’importo computato dall’UE di Lugano non può essere ridotto. Tuttavia va rilevato che nel caso di ulteriori pignoramenti l’UE dovrà verificare il certificato d’assicurazione dei coniugi __________, ritenuto che quale assicurazione malattia può essere tenuto conto unicamente di quella obbligatoria.
e) Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di fr. 525.-- al mese per il pagamento di interessi a sua madre per un prestito ottenuto (doc. 8). Tale spesa non può essere ammessa.
Infatti perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che la spesa per il pagamento degli interessi alla madre non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore vorrebbe accordate a taluni creditori (madre). Abbondanzialmente va rilevato che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo riconosciuto serva effettivamente a tacitare tale creditrice.
f) Il debitore pretende il riconoscimento di fr. 646.-- per assicurazioni diverse. Questo importo è già stato computato dall’UE nel calcolo del minimo vitale impugnato, per cui sempre per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), non può essere modificato. Si osserva tuttavia che, nel caso di ulteriori pignoramenti, spese per le assicurazioni non possono venire riconosciute.
Introiti 1997
da attività fr. 169’821.--
ass. invalidità fr. 14’700.--
totale fr. 184’521.--
Spese Studio
locazione fr. 17’800.--
salari personale fr. 26’991.--
contributi AVS fr. 11’757.--
assic. diverse fr. 6’003.--
odontotecnico fr. 44’434.--
leasing auto fr. 12’115.--
altre spese fr. 25’000.--
interessi passivi fr. 6’798.--
totale fr. 150’900.-- fr. 184’521.--
Il reddito netto annuale del ricorrente ammonta quindi a fr. 184’521 dedotte le spese e gli oneri sociali dello studio ammontanti a fr. 150’900.--, ossia a fr. 33’621.-- e pertanto ad un reddito mensile di fr. 2’801.75.--.
Per il calcolo del minimo vitale l’UE ha riconosciuto al ricorrente le seguenti spese:
minimo base fr. 1’370.--
locazione fr. 2’159.--
cassa malati fr. 1’225.--
liquidazione prestito
per alimenti figlia fr. 500.--
assic. diverse fr. 646.--
totale fr. 5’900.--
Come emerge dal precedente computo, il ricorrente, con un reddito mensile di fr. 2’801.75, non riesce a coprire il suo minimo di esistenza di fr. 5’900.--, risp. dal mese di marzo 1998 di fr. 5’400.--, essendo venuto a cadere l’importo di fr. 500.-- per il rimborso degli alimenti versati ad una delle figlie. Non risultando pertanto eccedenza pignorabile, l’atto di pignoramento impugnato va annullato.
Il ricorso 26 febbraio 1998 del dott. __________ va quindi accolto.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dal dott. __________ va respinta. Infatti seppure il diritto al gratuito patrocinio che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. non è escluso per principio nella procedura di ricorso all’Autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss.; cfr. anche nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6 giugno 1997), esso presuppone in ogni caso, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza della parte richiedente, anche che essa non sia in grado di far valere da sola le proprie ragioni. Orbene, per decidere se l’atto di pignoramento contestato è corretto, l’Autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti rilevanti. Se il ricorrente ha ritenuto di dovere far capo ad un patrocinatore, non l’ha fatto per necessità oggettiva, ma solo per sua comodità.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza il provvedimento 21 novembre 1997/5 gennaio 1998 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento del reddito del dott. __________ è annullato.
La domanda di assistenza giudiziaria 26 febbraio 1998 del dott. __________ è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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