AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.34
Data decisione, Autorità: 10.06.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00034
Lugano 10 giugno 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 febbraio 1998 di
formanti la Comunione ereditaria __________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 19 febbraio 1998
nell'esecuzione n. __________ promossa da
patr. dallo Studio legale __________
nei confronti dei ricorrenti
richiamata l’ordinanza presidenziale 23 febbraio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
9 marzo 1998 della __________
10 marzo 1998 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in diritto:
che con decisione 19 febbraio 1998 l’UE di Lugano, malgrado la richiesta della Comunione ereditaria __________ decideva di non differire l’incanto del Foglio PPP __________ fondo base part. __________ RFD di Lugano previsto per il giorno __________ alle ore 15.00;
che con ricorso 20 febbraio 1998 la Comunione ereditaria __________ si è tempestivamente aggravata contro tale decisione postulando il differimento dell’incanto previsto per il __________ alle ore 15.00 sino a crescita in giudicato della sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura accelerata 16 gennaio 1998 promossa dai ricorrenti contro la __________, inc. OA.98.00030;
che con sentenza 7 maggio 1998 il Segretario Assessore della Pretura di Lugano, statuendo nella causa di cui all’inc. OA.98.00030, ha respinto la petizione inoltrata dai ricorrenti nei confronti della __________;
che con dichiarazione 3 giugno 1998 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 ha confermato la crescita in giudicato di tale sentenza;
che il gravame è divenuto quindi privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso della Comunione ereditaria __________ è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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