AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.29
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00029
Lugano 29 maggio 1998/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 febbraio 1998 di
rappr. dall'avv. __________
contro l’operato dell’UEF di Bellinzona nell'esecuzione n. __________ del 22/24 settembre 1997 promossa da
contro
in materia di prosecuzione dell'esecuzione;
richiamata l'ordinanza presidenziale 20 febbraio 1998 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 6 aprile 1998 dell'UEF di Bellinzona;
preso atto dell'istanza 7 aprile 1998 di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che il 9 ottobre 1995 __________ ha richiesto ad __________ il pagamento di premi assicurativi;
che il pagamento non ha avuto luogo;
che __________ ha formulato all'UEF di Bellinzona una domanda d'esecuzione;
che il 22 settembre 1997 l'UEF di Bellinzona ha emesso il PE n. __________ contro __________ per Fr. 821.-- oltre accessori;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione il 24 settembre 1997;
che con decisione amministrativa 15 ottobre 1997 __________ ha determinato il "credito base" in fr. 821.--, con "totale costi creditore" in fr. 20.-- oltre accessori;
che per tali importi __________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________;
che la decisione amministrativa 15 ottobre 1997 è stata resa con l'indicazione dei rimedi di diritto, nel senso che "la decisione passerà in giudicato se, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, non verrà interposta opposizione contro la stessa", ritenuto che "un eventuale ricorso deve essere inoltrato alla direzione della __________ (...) allegando i relativi titoli giustificativi motivati";
che __________ non ha formulato opposizione presso l'assicuratore ex art. 85 cpv.1 LAMal [Legge federale sull'assicurazione malattie, del 18 marzo 1994, in: RS 832.10];
che la decisione amministrativa 15 ottobre 1997 della __________ è pertanto cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________;
che il 28 novembre 1997 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che con provvedimento 10 gennaio 1998 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'escusso che il 6 febbraio 1998 si procederà al pignoramento per il noto credito nell'esecuzione n. __________;
che con scritto 16 gennaio 1998 (doc. C) la patrocinatrice dell'escusso ha formulato "opposizione alla procedura di pignoramento", atteso che al precetto esecutivo n. __________ "è stata fatta tempestiva opposizione", "alla Pretura non è stato chiesto da parte del creditore il relativo rigetto" e "al debitore non è quindi stato dato modo di essere sentito e di far valere le sue ragioni giudizialmente";
che con atto 20 gennaio 1998 (doc. D) l'UEF di Bellinzona ha reso noto alla patrocinatrice dell'escusso che in virtù della LAMal "il pignoramento previsto per il 6.2.98 non può essere sospeso";
che con ricorso 19 febbraio 1998 __________ si è aggravato "contro la decisione di rigetto definitivo dell'opposizione pronunciata dalla cassa malati __________ in data 15.10.1997", chiedendo che sia "annullato l'avviso di pignoramento dell'UEF di Bellinzona in quanto basato su una decisione nulla", protestate spese e ripetibili;
che per il ricorrente la decisione amministrativa sarebbe "formalmente non valida e viziata", atteso che:
manca la "necessaria attestazione di crescita in giudicato";
"non contiene alcuna motivazione";
vi è una "chiara lesione del diritto del debitore di essere sentito, essendo lo stesso impossibilitato a determinarsi su motivazioni che non conosce perché inesistenti";
che il ricorso è irricevibile nella misura in cui ha per oggetto la decisione amministrativa 15 ottobre 1997 della __________, impugnabile - compreso il pronunciato sul rigetto definitivo dell'opposizione interposta a pregresso precetto esecutivo - secondo le modalità previste dalla LAMal;
che la decisione ex art. 80 LAMal può essere impugnata entro trenta giorni formulando opposizione all'assicuratore (art. 85 cpv.1 LAMal), ritenuto che la decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv.1 LAMal), contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che le censure sulle eventuali carenze del pronunciato amministrativo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti;
che l'escusso stesso ha ammesso di non aver impugnato il giudizio amministrativo, di cui nemmeno si è accorto della portata che era suscettibile di avere;
che l'escusso è pertanto malvenuto a censurare la presunta mancanza della "necessaria attestazione di crescita in giudicato", peraltro deducibile in concreto dalla dichiarazione 26 novembre 1997 di __________, "Leiter Betreibungsdienst FFB", annessa alla "domanda di proseguimento" 28 novembre 1997 della precettante;
che il diritto per la creditrice - riconosciuto e voluto dal legislatore federale - di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria;
che l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron, nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa;
che siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66);
che analoga base legale vi è ora all'art. 88 cpv.2 LAMal, con riferimento alla normativa ex art. 80 ss. e 85 ss. LAMal;
che la precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo - nel caso di specie di diritto delle assicurazioni sociali - con possibilità di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un precetto esecutivo (DTF 121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3);
che la sentenza DTF 121 V 109-112 va condivisa, benché aspramente criticata da Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1998 II, p.6-7, atteso che l'autore citato:
non vuole riconoscere il diritto dello Stato di disciplinare con efficacia un coacervo di dispute che trae origine, nella massima parte dei casi, da mancanza di liquidità degli assicurati;
misconosce che è nell'interesse degli assicurati evitare inutili spese giudiziarie in sede di rigetto dinanzi al giudice ex art. 80 ss. LEF, ritenuto che non solo le censure riferite al diritto delle assicurazioni sociali ma anche l'accessorio del rigetto dell'opposizione possono formare oggetto di procedimento amministrativo e giudiziario fino al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
confonde l'esigibilità del credito della Cassa malati con il titolo di rigetto definitivo, ritenuto che se l'esigibilità del credito fondato sul diritto materiale delle assicurazioni sociali precede nel tempo l'emissione del precetto esecutivo, allora la procedura è corretta se successivamente la decisione amministrativa si determinerà non solo sugli aspetti assicurativi ma anche su quelli esecutivi del rigetto definitivo;
che il credito dedotto in esecuzione, riferito a premi assicurativi rimasti impagati, risale al 9 ottobre 1995;
che il precetto esecutivo, emesso il 22 settembre 1997, è anteriore alla decisione amministrativa resa dall'__________ il 15 ottobre 1997;
che in tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è idoneo a rigettare l'opposizione a un precetto esecutivo emesso in precedenza;
che nel caso di specie non si realizza qualsivoglia ipotesi di nullità ex art. 22 LEF;
che in quanto ricevibile il ricorso va respinto;
che il 7 aprile 1998 __________ ha formulato istanza di gratuito patrocinio;
che siffatta istanza va respinta già per carenza del fumus boni iuris (art. 15a cpv.1 LPR), rilevabile d'acchito;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 22, 79, 80 e 88 LEF; 80, 85, 86, 88 e 91 LAMal; 15a LPR,
PRONUNCIA
Il ricorso 19 febbraio 1998 di __________, in quanto ricevibile è respinto.
La domanda di gratuito patrocinio 7 aprile 1998 di __________ è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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