AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.20
Data decisione, Autorità: 19.06.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00020
Lugano 19 giugno 1998 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 febbraio 1998 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente dal
in materia di annullamento o estinzione dell'esecuzione;
viste le osservazioni 16 febbraio 1998 dell'UE di Lugano;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il 1. luglio e il 15 novembre 1994 sono stati notificati a __________, su domande d'esecuzione del dott. __________, i precetti esecutivi n. __________ e __________, cui l'escusso ha interposto tempestive opposizioni;
che il 28 gennaio 1998 __________ ha chiesto la cancellazione delle esecuzioni, atteso che il precettante non ha promosso azioni ordinarie alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2;
che con provvedimento 29 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha respinto le domande di cancellazione, mancando la dichiarazione di ritiro da parte del creditore procedente o il giudizio ex art. 85a LEF;
che con ricorso 3 febbraio 1998 l'escusso ha chiesto che venga ordinato all'UE di Lugano di procedere alla cancellazione delle due esecuzioni promosse dal dott. __________ contro __________, atteso che:
"per prassi invalsa sotto la vecchia LEF, scaduto l'anno di validità del precetto esecutivo (art. 88 cpv.2 vLEF) era possibile ottenere la cancellazione dell'esecuzione" provando che non era pendente un procedimento ordinario;
"il nuovo diritto non ha modificato le regole del gioco" (cfr. Messaggio, in: FF 1991, p.52);
"la perenzione deve essere rilevata d'ufficio";
"v'è da chiedersi se sistematicamente l'UE non dovrebbe, scaduto l'anno della notifica di un precetto, domandare al creditore di documentare l'esistenza di un'azione di convalida, ritenuto che in caso di mancata prova della litispendenza l'esecuzione dovrebbe essere cancellata";
che per il vecchio diritto, in vigore fino al 31 dicembre 1996, la radiazione di un'esecuzione fondata su un errore del creditore deve essere operata con le stesse modalità di un'esecuzione nulla (DTF 115 III 24 ss.), ritenuto che l'iscrizione al registro delle esecuzioni deve aver luogo mediante l'annotazione che l'esecuzione è stata introdotta a seguito di un errore del creditore e che tale annotazione ha quale effetto che l'esecuzione non deve più essere menzionata negli estratti del registro (DTF 121 III 82 ss.);
che il nuovo diritto è più favorevole al ricorrente, atteso che per l'art. 8a cpv.3 LEF gli uffici d'esecuzione non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;
b) per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito;
c) per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione;
che per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento (art. 8a cpv.4 primo periodo LEF), ritenuto che - decorso tale periodo - estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro (art. 8a cpv.4 secondo periodo LEF);
che al registro delle esecuzioni vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali, ritenuto che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che, benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv.3 LEF e avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv.4 LEF, le iscrizioni nel registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §4 n.24, p.18) ma vanno completate con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);
che resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, la nullità avendo quale effetto diretto solo che non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla (DTF 115 III 26 cons.1; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n.8 ad art. 22 LEF, p.105);
che nel caso di specie la ricorrente reputa che l'esecuzione sia perenta per il decorso infruttuoso del termine di un anno di validità del precetto esecutivo in conformità dell'art. 88 cpv.2 LEF;
che la perenzione ex art. 88 cpv.2 LEF del diritto di chiedere la prosecuzione dell'esecuzione non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 8a cpv.3 e 4 LEF;
che non si può pertanto accedere alla domanda di cancellazione delle esecuzioni così come richiesto dall'escusso;
che la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85 e 85a LEF;
che in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza della procedura topica, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che non si sarebbe pertanto potuto accedere all'annullamento delle esecuzioni n. __________ e __________ così come richiesto dal ricorrente (recte: all'apposizione della lettera E a valere quale estinzione dell'esecuzione, con la conseguenza che l'organo d'esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta [art. 8a cpv.3], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv.4 secondo periodo LEF);
che dalla pretesa "prassi invalsa sotto la vecchia LEF" non è possibile derivare diritti in chiaro contrasto con l'ordinamento esecutivo;
che il richiesto intervento sistematico degli organi d'esecuzione per sanzionare d'ufficio la perenzione delle esecuzioni non è praticabile, ove solo si pensi che nel Cantone Ticino nel 1997 sono state promosse 143'439 esecuzioni;
che il ricorso deve essere respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 8a cpv.3 e 4, 17, 85a e 88 LEF,
PRONUNCIA
Il ricorso 3 febbraio 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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