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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.64403
Data decisione, Autorità: 21.01.2002, GIAR
N. 644.2001.3 L Lugano, 21 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'11/14 gennaio 2002 da
__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall'avv.__________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 17 gennaio 2002 dal Procuratore pubblico avv. Mario Branda;
viste le osservazioni 18 gennaio 2002 dell'accusato istante, che si conferma nella sua domanda;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
la sera dell'8 novembre 2001, due persone (verosimilmente fiancheggiate da altre) hanno materialmente commesso una rapina nella stazione di servizio __________ di __________, penetrandovi parzialmente mascherate ed armate e quindi usando forza e minaccia contro i presenti per ottenere denaro dell'ammontare di circa 30'000.-: indagini di polizia hanno portato
all'identificazione, quale sospetto coautore, di __________ (detto __________), che venne arrestato il mattino del 26 novembre 2001 in entrata al valico autostradale di __________, in compagnia di __________ (detto __________), pure e nel contempo arrestato;
nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per titolo di rapina e subordinatamente atti preparatori di rapina in relazione alla sua sospettata presenza al momento dei fatti, come attestato dal ritrovamento di una motocicletta già da lui condotta e con le sue impronte, e comunque alle ammissioni di aver partecipato all'ideazione e ad un sopralluogo, con aspettativa di paritaria ripartizione della refurtiva, nonché di falsità in certificati per la disponibilità di una patente di guida italiana contraffatta: negando di aver partecipato materialmente all'azione criminosa, l'accusato ha confermato i limiti del suo concorso nella sua preparazione, con messa a disposizione della motocicletta nel verbale del 10 dicembre scorso dinnanzi al magistrato inquirente;
una prima istanza di libertà provvisoria è stata respinta con decisione 20 dicembre 2001 (inc. GIAR 644.2001.3): alla stessa si può fare riferimento per la sostanza di quanto nuovamente dibattuto;
la presente istanza di libertà provvisoria poggia essenzialmente sulla conclusione dell'istruttoria, con il menzionato verbale e con il confronto di pari data con il correo __________, che hanno chiarito definitivamente la posizione dell'accusato istante, e sull'assenza di pericolo di fuga per la situazione famigliare, che non consente irreperibilità;
il Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo, argomentando che l'istruttoria non è ancora conclusa, ma continua per l'identificazione di altri correi e per il chiarimento in particolare della partecipazione di __________, e che permane concreto pericolo di fuga, per uno straniero senza nessun contatto con il nostro territorio e con precedenti penali tali da giustificare una pena da espiare;
le osservazioni a detto preavviso negativo ribadiscono quanto sostenuto con l'istanza, in particolare negando la sussistenza di motivi istruttori, tanto che da tempo __________ più non è stato interrogato;
in diritto nel precedente citato giudizio si è ricordato:
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà;
anche in questa nuova sede, la presenza di sufficienti indizi di colpevolezza a ragione non è stata posta in discussione, al cospetto di sia pure contenute ammissioni di __________, in particolare circa la partecipazione all'ideazione ed al sopralluogo con l'attesa di parte della refurtiva, in una vicenda criminosa da non sottovalutare, tanto per la sua preparazione, quanto nella sua esecuzione, riservata una puntuale determinazione delle singole responsabilità nel seguito del procedimento;
l'istruttoria deve ancora identificare i coautori e quindi in questo senso continua ad aver rilievo il pericolo di collusione, come evocato in precedenza: il tempo tuttavia sminuirà la valenza di questo presupposto, in quanto il protrarsi di questi accertamenti non possono andare a carico dell'accusato
in punto al pericolo di fuga ed ancora come ricordato nel precedente analogo giudizio:
i criteri determinanti per stabilire se esso sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94);
e la situazione in proposito non è mutata: __________ è cittadino straniero senza particolari contatti con il nostro territorio e si trova confrontato con imputazioni punto trascurabili, avuti presenti anche i suoi precedenti, in parte specifici, come già a suo dire e come elencati nel casellario giudiziale: tenuto conto della tema dell'ipotizzabile condanna e del vantaggio di non doversi confrontare con le indagini concernenti correi e complici, a carico proprio ed in opposizione ad eventualmente pagante omertà, la scelta della latitanza appare così del tutto concreta, essendo peraltro esclusa estradizione dall'Italia e problematico un perseguimento in questo paese;
il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino alla conclusione del procedimento è rispettoso del principio di proporzionalità, fermo restando il noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario (art. 102 cpv. 1 CPP) e di agire celermente (art. 176 cpv. 3 CPP), con particolare riguardo all'acquisizione degli accertamenti mancanti;
l’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Claudio Lepori
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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