AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2007.301
Data decisione, Autorità: 03.10.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già parte al procedimento quale istante
Incarto n. 60.2007.301
Lugano 3 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.7.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza di una Corte delle assise criminali;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale penale, che l’ha girata per competenza a questa Camera il 3.7.2007;
ritenuto che, dopo alcuni accertamenti preliminari, questa Camera ha chiesto in data 7.8.2007 all’istante di precisare i motivi della domanda;
preso atto del fax 8.8.2007 dell’istante;
richiamate le osservazioni 14.8.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che non si oppone alla domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Dalla sentenza del 17.3.2005 (inc. TPC __________), a pagina 114 al punto 52 del dispositivo, risulta che una somma consistente sequestrata presso l’istante è stata oggetto di decisione di confisca.
Il procuratore pubblico interpellato ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta.
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante a ricevere copia della sentenza che ha disposto la confisca di un importo consistente presso di lui, ma che la competente Corte ha ritenuto di pertinenza di uno degli imputati.
L’istanza è accolta. Considerato come non sia stata formulata opposizione, copia della sentenza richiesta sarà inviata in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
L’istanza è accolta.
La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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