AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.17
Data decisione, Autorità: 04.06.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00017
Lugano 4 giugno 1998/FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 1998 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la revoca 16 gennaio 1998 del pignoramento di salario
nell'ambito di diverse esecuzioni, tra cui la n. __________ e n. __________ promosse dal ricorrente, nei confronti di
viste le osservazioni
10 febbraio 1998 di __________;
11 febbraio dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori, tra i quali il __________, procedono contro __________ per l'incasso di diversi crediti.
B. Con atto 5 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha pignorato a __________ fr. 200.-- al mese. Con decisione 16 gennaio 1998 l'ufficio ha revocato il pignoramento. Siccome il debitore è coniugato si imponeva un nuovo calcolo del minimo di esistenza che è stato allegato alla decisione e che di seguito viene riprodotto.
Guadagno:
debitore fr. 3'000.-- 75% fr. 3'000.-- 75%
coniuge fr. 980.-- 25%
fr. 3980.-- 100%
Minimo di esistenza:
importo di base fr. 1'370.--
figli minorenni fr. 220.--
affitto fr. 2380.--
cassa malati fr. 705.50
trasferte fr. 171.50
totale fr. 4'847.-- 100% fr. 3'635.25 75%
Eccedenza pignorabile fr. 0.00
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il __________ sostenendo la sproporzione tra le entrate e la pigione mensile. Il debitore, in un appartamento più modesto e adeguato alla sua situazione, avrebbe la possibilità di onorare i propri impegni. L'anomalia andrebbe quindi appianata.
D. Con osservazioni 10 febbraio 1998 __________ ha indicato che il contratto di locazione scade nel 2000 ed ha sostenuto la difficoltà di trovare un subentrante.
Delle osservazioni dell'UE si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.
Dal contratto di locazione si evince tuttavia che la disdetta può essere data la prima volta per il 1° aprile 2000. Viste anche le oggettive difficoltà legate al reperimento di un subentrante, fino a quella data l'intera pigione va computata nel minimo vitale. Al debitore va comunque ricordato che, in caso di ulteriori pignoramenti, dall'aprile 2000 gli verrebbe riconosciuto quale canone locatizio un importo massimo di fr. 1'000.--, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 3 locali a __________ o in un comune viciniore.
L'istruttoria eseguita ha permesso di appurare l'esattezza del calcolo del minimo vitale effettuato dall'UE. L'unica imprecisione concerne i premi della cassa malati: è stato erroneamente considerato l'intero importo, ivi compreso il supplemento per degenza in camera semiprivata. Ciò non ha comunque modificato i termini della questione. La decisione impugnata va quindi confermata.
Il ricorso 22 gennaio 1998 del __________ deve quindi essere respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 gennaio 1998 del __________ è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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