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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.64402
Data decisione, Autorità: 20.12.2001, GIAR
N. 644.2001.2 L Lugano, 20 dicembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13/14 dicembre 2001 da
__________(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 17/18 dicembre 2001 dal Procuratore pubblico avv. Mario Branda;
viste le osservazioni 19 dicembre 2001 dell'accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
La sera dell'8 novembre 2001, due persone - verosimilmente fiancheggiate da altre - hanno materialmente commesso una rapina nella stazione di servizio __________ di __________, penetrandovi parzialmente mascherate ed armate e quindi usando forza e minaccia contro i presenti per ottenere denaro dell'ammontare di circa 30'000.-.
Indagini di polizia hanno portato all'identificazione, quale sospetto coautore, di
__________ (detto __________), che venne arrestato il mattino del 26 novembre 2001 in entrata al valico autostradale di __________, in compagnia di __________ (detto __________), pure e nel contempo arrestato. Nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per titolo di rapina e subordinatamente atti preparatori di rapina in relazione alla sua sospettata presenza al momento dei fatti, come attestato dal ritrovamento di una motocicletta già da lui condotta e con le sue impronte, e comunque alle ammissioni di aver partecipato all'ideazione e ad un sopralluogo, con aspettativa di paritaria ripartizione della refurtiva, nonché di falsità in certificati per la disponibilità di una patente di guida italiana contraffatta. A sua volta __________ si è vista promossa l'accusa per complicità in quella stessa rapina, il __________ avendolo indicato perlomeno come collaboratore, se non poi addirittura ideatore del misfatto.
L'istanza di libertà provvisoria, riservato un maggior sviluppo in caso di sua reiezione, a suo sostegno assevera che non sono più presenti motivi istruttori (per le ribadite versioni dell'accusato istante, anche in confronto con __________, ad avallo della sua conclamata estraneità alla concreta aggressione, e per l'assenza di necessarie altre verifiche), essendo peraltro inesistente il pericolo di fuga (a ragione del suo radicamento famigliare e lavorativo a __________) e non prospettandosi affatto pericolo di fuga.
Il Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo, sostanzialmente per concreto pericolo di collusione, assiso al contempo nelle numerose divergenze delle dichiarazioni dei due accusati in stato di arresto e nella necessità di completare l'assunzione di prove (tabulati telefonici e rogatoria in Italia), poi da loro contestare.
Le osservazioni al preavviso negativo sostanzialmente riprendono le argomentazioni dell'istanza di libertà provvisoria ed in particolare ribadiscono l'assenza di necessità istruttorie per protrarre la carcerazione, oltretutto di un accusato univoco nelle sue dichiarazioni e provatamente non autore materiale della rapina indagata. __________ assicura la sua disponibilità a presentarsi su citazione ed offre "una ragionevole cauzione", non quantificata.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno sino a miglior definizione dell'assetto probatorio.
4.1
La presenza di sufficienti indizi di colpevolezza a ragione non è stata posta in discussione, al cospetto di sia pure contenute ammissioni di __________
__________, in particolare circa la partecipazione all'ideazione ed al sopralluogo con l'attesa di parte della refurtiva, in una vicenda criminosa da non sottovalutare, tanto per la sua preparazione, quanto nella sua esecuzione. Sarà il seguito del procedimento a meglio determinare le sue responsabilità.
4.2
Le indagini sono ben lungi dall'essere concluse, contrariamente a quanto sostenuto dall'accusato, e vogliono puntuale completazione avuto specialmente riguardo alle contraddizioni tra i due compartecipi in stato di arresto ed alle palesi reticenze di __________, con tutto il rispetto del diritto per un accusato di tacere ed anche di mentire, senza tuttavia che ciò possa andare a pregiudizio di confacente ricerca della verità.
Con attenzione a quanto in proposito sostenuto nel preavviso negativo del Procuratore pubblico, i rispettivi ruoli di __________ e di __________ vanno approfonditi al di là dello scaricabarile dimostrato anche al confronto del 6 dicembre 2001, non solo per quanto concerne l'operazione messa a segno l'8 novembre 2001, ma pure sul complesso delle attività dei compartecipi, ivi comprese le finalità della nuova trasferta in Svizzera all'alba del 26 novembre 2001. Ed è necessario poter identificare gli altri componenti del gruppo criminoso, come ai passi di inchiesta già avviati (esame dei tabulati delle corrispondenze telefoniche, acquisizione di prove in via rogatoria).
Da questa situazione discende concreto pericolo di collusione, specialmente con i compari non ancora nominalmente noti, non ovviabile con la prestazione di cauzione.
4.3
Il Procuratore pubblico non fa ricorso al presupposto del pericolo di fuga, quale impedimento a scarcerazione, ma conviene in ogni modo affrontarlo, ricordando che i criteri determinanti per stabilire se esso sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
__________ è cittadino straniero senza particolari contatti con il nostro territorio e si trova confrontato con imputazioni punto trascurabili, avuti
presenti anche i suoi precedenti, in parte specifici, perlomeno - a suo dire - sino al 1994 ("In __________ ho già espiato circa complessivamente venti anni di carcere per associazione a delinquere, rapina e furto", verbale 27 novembre 2001, dinnanzi a questo giudice). Del suo comportamento processuale si è cennato sopra: il sottrarsi al procedimento avrebbe quindi anche il vantaggio di non doversi confrontare con le indagini concernenti correi e complici, a carico proprio ed in opposizione ad eventualmente pagante omertà.
La scelta della latitanza appare quindi del tutto concreta, essendo peraltro esclusa estradizione dall'Italia e problematico un perseguimento in questo paese.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino alla conclusione dell'istruttoria ed eventualmente al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante comprensibili difficoltà di indagine, è rispettoso del principio di proporzionalità, fermo restando il noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario (art. 102 cpv. 1 CPP) e di agire celermente (art. 176 cpv. 3 CPP).
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Claudio Lepori
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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