AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.11
Data decisione, Autorità: 14.09.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00011/12/22/35/41
Lugano 14 settembre 1998 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo su
Ministero pubblico, Lugano
contro l’operato dell’UEF di Mendrisio
nella "__________ UEF Mendrisio, domanda di vendita della __________ RF __________, blocco del RF ordinato dal Ministero Pubblico";
Ministero pubblico, Lugano
contro l’operato dell’UEF di Mendrisio in merito alla "decisione con la quale si fa richiesta di cancellazione al RF della restrizione della facoltà di disporre sul fondo part. n. __________ RF di __________ ";
(patr. dall'avv. __________)
contro l’operato dell’UEF di Mendrisio in merito alla " richiesta di cancellazione dal registro fondiario di Chiasso della restrizione della facoltà di disporre sulla part. n. __________ RFD di __________ ";
(rappr. dal __________)
contro l’operato dell’UEF di Mendrisio in merito al "pignoramento (completamento di pignoramento) del 17.02.1998 nell'esecuzione n. __________" promossa da __________ contro __________
procedure riferite tutte alle vicende esecutive contro
__________, ora di ignota dimora
(patr. dagli avv. __________ e __________)
interessanti anche
(patr. dall'avv. __________);
viste le osservazioni:
6 e 16 febbraio 1998 di __________;
9 e 23 febbraio 1998 del __________;
13 e 24 febbraio, 24 marzo 1998 dell'UEF di Mendrisio;
10 marzo 1998 di __________;
acquisito agli atti l'incarto riferito al fallimento della __________;
completata l'istruttoria alle udienze del 16 febbraio 1998, 15 maggio 1998, 25 giugno 1998 e 14 luglio 1998;
ritenuto
in fatto:
A. Contro __________ sono pendenti 24 esecuzioni per complessivi fr. 214'860'585.--. L'escusso è oggetto di un procedimento penale per truffa e falsità in documenti, che ha portato - su istanza 27/28 marzo 1995 della parte lesa__________, costituitasi parte civile - al blocco del registro fondiario per la particella n. __________, foglio __________, RFD di __________, con ordine del Ministero pubblico del 30 marzo 1995.
B. A seguito di domanda di vendita formulata dal __________ nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, l'UEF di Mendrisio ha chiesto con lettera 5 febbraio 1997 al Ministero pubblico "richiamata l'annotazione restrizione facoltà di disporre doc. 2597 del 30.3.1995, ai sensi dell'art. 120 cpv.3 CPP, annotata presso l'Ufficio registri di Mendrisio, l'autorizzazione di poter procedere alla realizzazione del sopraccitato fondo a pubblico incanto" e meglio come da avviso allegato, comunicandogli inoltre che, "in caso di eccedenza a vostro favore, la stessa sarà trattenuta presso i nostri uffici a vostra completa disposizione". Con siffatta istanza l'organo d'esecuzione ha chiaramente espresso all'autorità penale che la disponibilità a liberare il fondo part. n. __________ RFD di __________ dai vincoli connessi all'istruttoria penale era condizionata alla sua realizzazione ai pubblici incanti.
C. Il Ministero pubblico, e per esso il Procuratore __________, ha disposto con atto 17 febbraio 1997 "la revoca della limitazione della facoltà di disporre, ordinata il 30 marzo 1995", con l'avvertenza che "l'eventuale importo eccedente, derivante da tale vendita, deve essere trattenuto sotto sequestro e versato al Ministero pubblico", ritenuto che la vendita ai pubblici incanti avrebbe consentito di ottenere il prezzo di mercato.
È provato che l'atto 17 febbraio 1997 - indirizzato all'Ufficio registri di Mendrisio, con copia all'UEF di Mendrisio, __________ per il tramite dello Studio legale __________ e alla parte civile __________ per il tramite dell'avv. __________ - sia giunto all'Ufficio registri al più tardi il 10 aprile 1997 (cfr. timbro d'entrata, sub n. 2288), mentre analoga certezza non vi è sul momento in cui deve essere pervenuto all'UEF di Mendrisio. L'Ufficiale __________ ha dichiarato il 16 febbraio 1998 quale autorità informata sui fatti (cfr. verbale, pag. 4) di non averlo ricevuto ma di averne avuto notizia solo il 26 gennaio 1998, con il rilievo che, quand'anche gli fosse stato noto, "penso che mi sarei comportato come mi sono comportato, perché non cambiava niente. Resto convinto che la restrizione della facoltà di disporre messa dall'UEF non poteva evitare che il fondo fosse venduto o che fosse gravato". Orbene, siffatta argomentazione non è sostenibile. L'Ufficiale __________ sembra dimenticare che il Ministero pubblico è intervenuto su esplicita richiesta dell'UEF di Mendrisio del 5 febbraio 1997: non gli fosse pervenuta tempestivamente l'autorizzazione, l'UEF si sarebbe dovuto attivare per conoscerne l'esito e per procedere nei suoi interventi istituzionali. Optare per la politica del silenzio e del non vedo e non sento è attitudine che formerà oggetto di una procedura disciplinare separata nei confronti dell'UEF di Mendrisio, atteso che necessitano di approfondimenti affermazioni di disimpegno quali: "il nome __________ non mi diceva niente. __________ non mi interessava"; "mi si chiede se il fatto che __________ fosse d'ignota dimora fosse un elemento di incertezza. Rispondo che non ne vedo il motivo" (cfr. verbale 16 febbraio 1998, pag. 4). Alla domanda sul "perché tanta celerità nella trattazione di questa domanda di cancellazione del __________, riferita a un bene immobiliare di proprietà __________, notoriamente oggetto di procedura penale, nota in tutto il Mendrisiotto", l'Ufficiale __________ preferisce contestare l'affermazione "così celermente" (cfr. verbale 16 febbraio 1998, pag. 3) senza avvedersi che evadere alle 08.15, con un provvedimento di portata non indifferente, un'istanza giunta con la posta delle 08.00 non rientra nelle ipotesi di un Ufficio d'esecuzione che lamenta notevoli carichi di lavoro. Sia come sia, l'UEF di Mendrisio non può non aver avuto conoscenza dell'atto 17 febbraio 1997 del Ministero pubblico in un momento che si situa tra i giorni successivi al 17 febbraio 1997, eventualmente attorno al 10 aprile 1997 e in ogni caso ben prima del provvedimento 26 gennaio 1998 su cui vi è disputa. Infatti, contrariamente a quanto l'Ufficiale __________ asserisce ("potrei dire il 26 gennaio 1998", cfr. verbale 16 febbraio 1998, pag. 2 in basso), la necessità di un intervento del Ministero pubblico in senso liberatorio era riconducibile al fatto che "per vendere all'incanto il fondo n. __________ occorreva prima procedere ad un sopralluogo con gli interessati e occorreva pertanto togliere i sigilli. Questi sigilli per quanto ne so io, erano stati messi perché nello stabile di proprietà __________ vi erano e vi sono ancora beni di proprietà della __________, ora in fallimento " [n.d.R.: recte, , società correlata ancora a __________ e su cui si tornerà per le commistioni con il caso di specie, anche con riferimento alla mancata pubblicazione sul FUC n. del __________ contrariamente alla precisazione contenuta negli atti riferiti alla vendita a trattative private, nel senso che è stato "osservato come nessun creditore abbia interposto opposizione alla decisione dell'Amministrazione del fallimento sul modo di realizzo dei beni mobili di proprietà della fallita (vendita ad incanto pubblico o trattative private)"]. Tali beni vennero venduti a trattative private, in cinque lotti (cfr. FUC n. __________ __________, pag. __________ s., con visione degli stessi il 23 gennaio 1998 nella proprietà immobiliare __________, part. n. __________ RFD __________) e a prezzi che l'UEF di Mendrisio qualifica siccome "favorevoli, in considerazione anche che un'eventuale vendita all'asta comporterebbe il rischio di un minor ricavo" (cfr. i vari verbali di vendita a trattative private del 26 marzo 1998):
lotto valore di stima prezzo di aggiudicazione
diversi oggetti in argento fr. 547'880.30 fr. 136'500.--
diversi mobili antichi fr. 51'760.-- fr. 26'500.--
diversi quadri fr. 114'860.-- fr. 4'000.--
diversi piani per tavoli,
intarsiati fr. 66'000.-- fr. 1'850.--
I lotti n. 2, 4 e 5 sono stati aggiudicati a __________. Gli importi di aggiudicazione confermano che l'ipotesi di maggior ricavo da una vendita a trattative private per raffronto ai pubblici incanti, posta dall'UEF di Mendrisio a giustificazione di questa modalità di realizzazione, costituisce stereotipo lontano dalla realtà del mercato, almeno per beni di grande interesse per una larga cerchia di persone, come quelli citati.
D. La particella n. __________, foglio __________, RFD di __________, indicata a registro fondiario con una stima fiscale di fr. 1'424'700.--, con il rilievo che "i valori di stima sono da ridurre del 20% (art. 47/48 L.Stima 13.11.1996)", è stata acquistata in comproprietà dagli avv. __________ e __________ per fr. 400'000.-- il 29 maggio 1991. Il 5 dicembre 1994 gli avv. __________ e __________ l'hanno venduta, dopo averla riattata, per fr. 1'493'000.-- a __________. Il 23 gennaio 1998 __________ l'ha venduta a __________, moglie dell'avv. __________, per fr. 550'000.--.
E. La disputa in esame ruota attorno alle modalità dell'ultimo trapasso immobiliare, connotate da celerità e coincidenze sospette, tanto più se si considerano i dati numerici dell'operazione.
a) L'atto di compravendita __________ è stato rogato al n. __________ del 23 gennaio 1998 dal notaio __________, dello Studio __________, collega di studio del marito dell'acquirente.
Il venditore __________, assente, indicato come "risultante residente in __________, ed ora asseritamente residente a __________ ", è stato rappresentato dall'arch. __________ - cognato __________ - sulla base di una procura di data 23 ottobre 1997 rilasciata a __________ e così redatta, per quanto qui di rilievo: "Conferisco procura all'arch. __________ affinché abbia a rappresentarmi nella firma dell'atto di compravendita dell'immobile di mia proprietà sito a Chiasso part. __________ alle condizioni a lui note. Preciso di essere consapevole che il prezzo della compravendita verrà liberamente deciso dal __________, creditore ipotecario, quale parziale ammortamento del suo credito nella misura di almeno fr. 500'000.--".
b) Dal rogito n. __________ a pag. 3 emerge che "il prezzo della compravendita viene dalle parti stabilito a corpo in fr. 550'000.-- per il bene libero da qualsivoglia onere e viene soluto mediante versamento del citato importo sul conto n. __________ intestato a __________ presso il __________, con il ricavo di corrispondente mutuo ipotecario che __________ medesimo concede all'acquirente. Il __________ ha già consegnato al sottoscritto notaio, in via fiduciaria, la cartella ipotecaria di fr. 1'000'000.-- gravante in I grado la particella oggetto del presente atto. Il titolo verrà consegnato all'acquirente, e per esso al __________ quale creditore ipotecario, dopo che lo scrivente notaio avrà accertato l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di compravendita".
Dall'inserto B al rogito n. __________ risulta che con lettera 30 ottobre 1997 il __________ ha confermato all'avv. __________ che "contro versamento di fr. 550'000.--, da farci pervenire entro il 30 novembre 1997, provvederemo alla consegna della cartella ipotecaria di fr. 1'000'000.-- al notaio rogante e al ritiro della domanda di vendita da noi inoltrata all'UEF di Mendrisio". Il 28 novembre 1997 il __________ ha poi prorogato fino al 31 gennaio 1998 il termine per il versamento di fr. 550'000.--.
c) Con riferimento alle modalità di allestimento del brevetto n. __________ del 23 ottobre 1997 del notaio __________ attestante l'autenticità della firma __________, con decisione 30 aprile 1998 il Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino ha abbandonato il procedimento disciplinare, atteso che:
"non risulta alcuna violazione degli obblighi professionali a carico del notaio __________ nell'ambito della rogazione dell'atto n. __________ del 23 gennaio 1998";
"per quanto concerne il brevetto n. __________ del 23 ottobre 1997, va detto, da un lato, che se il notaio si è cerziorato telefonicamente dell'autenticità della firma di __________, da lui apposta sulla procura quel giorno stesso a __________ in presenza dell'avv. __________ e da questi consegnatagli, la menzione "persona a me nota" rende superflua l'indicazione del documento di legittimazione e, d'altro canto, che la menzione di questi dati può suscitare qualche perplessità perché o sono stati comunicati telefonicamente, senza possibilità di verifica effettiva, o sono stati ricopiati da un altro atto o documento, senza la garanzia che fossero ancora validi";
"non si ritiene di addebitare al notaio una violazione tale da giustificare una sanzione disciplinare";
appare nondimeno opportuno un richiamo a non allestire in futuro brevetti del genere, in quanto suscettibili di suscitare interrogativi perché equivoci".
d) Il rogito n. __________, steso venerdì 23 gennaio 1998, è poi pervenuto all'Ufficio registri di Mendrisio, con la corrispondente istanza di iscrizione a registro fondiario, attorno alle 08.00 di lunedì 26, con contestuale messa a giornale, contemporaneamente alla "richiesta di cancellazione dal registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre" del 26 gennaio 1998, redatta con sospetta celerità dall'UEF di Mendrisio e immediatamente portata all'Ufficio registri. Il provvedimento esecutivo è stato reso sulla base del ritiro della domanda di vendita formulato dal __________ e pervenuto il 26 gennaio 1998 all'UEF. Lo stesso giorno l'UEF comunicava a FUC e FUSC di pubblicare l'annullamento dell'incanto della part. n. __________ già fissato per il 3 febbraio 1998.
e) Mentre l'UEF non ha ipotizzato nella richiesta del __________ qualsivoglia elemento di sospetto, tale da indurlo agli elementari accertamenti che in casi similari sogliono compiere gli organi d'esecuzione in ordine a eventuali ipotesi di reato, benché il Ministero pubblico avesse liberato da vincoli la part. n. __________ a condizione che venisse venduta ai pubblici incanti con contestuale blocco dell'eventuale eccedenza, ben altre sono state le reazioni all'Ufficio registri: "il nome __________ ha acceso una lampadina a __________ [sostituto Ufficiale], il quale mi ha chiamato subito (cfr. verbale 16 febbraio 1998, pag. 5, dichiarazione __________, Ufficiale dei registri). __________ ed io ci siamo sorpresi perché era arrivata alcuni istanti prima, praticamente assieme, la richiesta di cancellazione e la domanda di iscrizione del trapasso di proprietà. Guardando velocemente l'atto, ho subito rilevato che mancava l'autentica della procura con cui __________ dava mandato a un certo __________ di rappresentarlo alla stesura dell'atto. Mi ha poi telefonato l'avv. __________, per chiedere se tutto era a posto e io gli comunicai che mancava l'autentica della firma di __________. (...) . Ho ricercato nella documentazione riferita alla restrizione annotata a RF e ho trovato la comunicazione del PP __________ che segnalava che contava sulla collaborazione degli organi dello Stato in relazione alla procedura penale che vedeva coinvolto __________. Ho così ritenuto mio dovere nell'ambito di questo dovere di collaborazione tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, peraltro sempre praticato, di avvertire il PP __________ della situazione".
f) L'autentica della firma di __________ è poi giunta, dopo che l'Ufficiale __________ aveva avvertito prima delle 09.00 il PP __________. Verso le 11.00/11.30 è poi giunto via fax un ordine di sequestro e blocco, sempre del PP __________. Siffatto provvedimento è poi stato annullato con decreto 12 marzo 1998 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.
F. Per la comprensione della dinamica dei fatti occorre ricordare che il 5 dicembre 1994 gli avv. __________ e __________ hanno venduto quali comproprietari il fondo part. __________ per fr. 1'493'000.-- a __________. Il finanziamento di un milione di franchi per mezzo del __________ si era in sostanza fondato sul valore di stima ufficiale di fr. 1'425'000.-- e su un valore di fr. 2'000'000.-- ottenuto capitalizzando al 7% il reddito annuo ottenibile di fr. 144'000.-- (cfr. teste __________, verbale 14 luglio 1998, pag. 3). Il teste ha poi precisato di aver tenuto conto di un reddito mensile di fr. 12'000.-- "sulla base del contratto di locazione che mi è stato presentato dallo Studio __________. I documenti su cui si è fondata la concessione di un prestito di solito restano nell'incarto crediti" (loc. cit., pag. 3 in basso e p. 4 in alto). Alla domanda del giudice delegato di accertare se il contratto è ancora agli atti, e in caso affermativo, di trasmetterlo alla Camera, è insorto l'avv. __________ che ha richiamato al teste Medici "i vincoli del segreto bancario per quanto riguarda le persone che hanno avuto a che fare con __________ nell'ambito della concessione del mutuo nel 1994 al fine di interrompere un'istruttoria inutile e inconferente" (loc. cit., pag. 4). In conclusione, il teste ha preso atto che "se non vi ostano elementi legati alla tutela del segreto bancario e se trova tale contratto dovrà produrlo" (loc. cit., pag. 4).
__________ ha poi precisato che "anche in assenza di un contratto di locazione, e quindi senza riferimento a valori concreti di reddito, sarei giunto alle stesse conclusioni, nel senso che il valore dell'oggetto era per me almeno di fr. 1'500'000.--. Concesso il noto prestito, la relazione si è sviluppata in modo normale; __________ pagava regolarmente gli interessi, fino a quando ha avuto difficoltà finanziarie a seguito delle quali non ha più fatto fronte agli impegni presi nei nostri confronti, anche perché non era raggiungibile, ossia non era più in zona e le lettere che gli inviavamo tornavano al mittente" (loc. cit., pag. 4 s.).
G. Il contratto di locazione riferito allo stabile part. n__________ a __________ è agli atti del fallimento __________ (cfr. cartella n. 1 e n. 6 [12/15]) e a tale contratto si riferisce espressamente l'avv. __________ nel suo scritto 11 marzo 1998 all'UEF di Mendrisio in re "__________" così formulato (cfr. cartella n. 6 [13]):
"Notifico una pretesa di fr. 12'000.-- mensili a partire dal 26.01.1998 a nome e per conto di mia moglie, proprietaria della casa al mapp. __________ di __________, per l'intera occupazione della casa medesima sino alla completa liberazione che mi auguro sollecita. La pretesa è suffragata dal precedente contratto di affitto. Attiro la vostra attenzione sulla necessità di rimuovere con la massima cautela l'inventario e in particolare i grossi e pesanti ripiani di marmo, onde evitare danni alla casa".
Il contratto di locazione, su cui vi era stata la sterile disputa riportata sub F, noto al __________ al momento della concessione a __________ del mutuo di fr. 1'000'000.-- nel dicembre 1994 - che ha permesso di calcolare in fr. 2'000'000.-- il valore di reddito del fondo n. __________ - ma non nel gennaio 1998 quando ha acconsentito alla svendita per fr. 550'000.--, a meno di ritenere che vi sia qualcuno al __________ che anteponga i propri interessi personali agli obiettivi aziendali, verte per quanto qui di rilievo sui seguenti punti:
Locatore
Avv. __________ e avv. __________ (proprietari)
Conduttore
__________ e __________, solidalmente
Oggetto della locazione
tutto lo stabile da adibire liberamente
Durata della locazione. Disdetta.
La locazione ha inizio il 01.11.1992 e ha durata indeterminata, potendo essere disdetta con un preavviso di quattro mesi alle scadenze del 30 settembre e la prima volta per il 30 settembre 1995
Pigione
Pigione annua fr. 132'000.-- per il 1. anno, fr. 138'000.-- per il 2. anno e fr. 144'000.-- per il 3. anno.
Spese accessorie
Assunte direttamente dai conduttori
Osservazioni
Ai conduttori è locato l'intero stabile. Essi possono disporre tutti quei lavori interni che ritenessero opportuni, previo consenso scritto dei proprietari. Le tre società conduttrici sono libere di utilizzare lo stabile secondo un riparto che loro conviene ma rispondono solidalmente del presente contratto.
H. Dal riepilogo della graduatoria del fallimento __________ - dichiarata fallita il 23 settembre 1997 su propria istanza di autofallimento - risultano i seguenti dati (cfr. cartella n. 9, pag. 6):
Crediti insinuati ammessi
A. Crediti garantiti da pegno mobiliare fr. 228'000.-- fr. 228'000.--
B. Crediti non garantiti
Classe I e II fr. 0.00 fr. 0.00
Classe V (recte: III) fr. 31'994'337.05 fr. 141'371.50
L'UEF di Mendrisio ha riconosciuto integralmente, nella sua qualità di Amministrazione fallimentare ordinaria, i crediti pretesi garantiti da pegno mobiliare - non è noto sulla base di quali giustificativi, ma questa circostanza sarà chiarita nella procedura disciplinare che verrà aperta nei confronti dell'UEF di Mendrisio in relazione a non poche stranezze palesatesi già ad un esame degli atti fallimentari, ancorché sommario - fatti valere, ovviamente sempre per il tramite dell'onnipresente patrocinatore avv. __________ - da __________ per fr. 36'000.-- (canoni di locazione per il periodo dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 1998: fr. 12'000.-- x 3 mesi) e da __________ per fr. 192'000.-- (canoni di locazione per il periodo dal 1. ottobre 1996 al 31 gennaio 1998: fr. 12'000.-- x 16 mesi). Per entrambi i crediti, il giustificativo è sempre il contratto di cui alla narrativa sub G, con beneficiari mutanti per ragioni che l'UEF di Mendrisio sarà chiamato a giustificare nell'ambito dell'incoanda procedura disciplinare e che per il rimanente sarà cura del giudice penale accertare. Per meglio avere un dato di riferimento sui crediti riconosciuti a titolo di canone locatizio va ricordato che da anni il fondo part. n. __________ di __________, acquistato il 23 gennaio 1998 per fr. 550'000.-- da __________, qualche giorno prima dei previsti pubblici incanti, consente un ricavo annuo per pigioni di fr. 144'000.--.
Ben diversa è invece stata la sorte per il credito di fr. 31'852'965.55 vantato da __________, contestato integralmente dall'UEF di Mendrisio quale Amministrazione fallimentare ordinaria "in quanto non suffragato da pertinenti giustificativi". La deliberazione è stata condivisa __________, ex procuratore con firma individuale della fallita, e dall'avv. __________, curatore della fallita: d'interesse può essere il rilievo che quest'ultimo abbia dichiarato in sede di interrogatorio fallimentare 6 ottobre 1997 (cfr. cartella n. 1) che "dalla corrispondenza in mio possesso [il nome dell'azionista] potrebbe essere __________ " e che l'ultimo bilancio con data e saldi risale al "18.07.1997 con una perdita d'esercizio di fr. 33'871'129.11". Il credito trae origine dalla concessione in data 12 agosto 1994 di un limite di credito di fr. 33'000'000.-- in sostanza a società di __________ per il tramite di __________, __________ e conto __________ (cfr. cartella n. 6, insinuazione di credito 22 dicembre 1997 __________, con giustificativi annessi).
I. Con segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998 (inc. n. 15.98.11) il Ministero pubblico ha chiesto l'intervento dell'Autorità cantonale di vigilanza contro l'operato dell'UEF di Mendrisio in relazione al procedimento penale contro __________ per titolo di truffa e falsità in documenti, che aveva portato al blocco del registro fondiario con ordine 30 marzo 1995 del Ministero pubblico. A mente del denunciante, nel febbraio 1997 l'Ufficiale __________ avrebbe contattato il Ministero pubblico per poter procedere alla vendita ai pubblici incanti del fondo n. __________ di , oggetto del blocco, ritenuto che fino all'asta pubblica sarebbe comunque rimasta in vigore la restrizione della facoltà di disporre pure ordinata dall'UEF. Contrariamente agli accordi, il pubblico incanto non ebbe luogo e con operazione di sospetta celerità __________ ebbe a vendere a __________ per fr. 550'000.-- quanto l'avv e il comproprietario avv. __________ avevano venduto allo stesso __________ il 5 dicembre 1994 per fr. 1'493'000.--. Il Ministero pubblico ha evidenziato che le istanze del notaio e dell'UEF "denotano una prontezza e coincidenza temporale, certamente non casuale se si pensa che sul FUC del giorno successivo sarebbe apparso l'annullamento dell'incanto pubblico del fondo __________ che avrebbe comportato, a fronte della pubblicazione, la presa di conoscenza da parte del Ministero pubblico ed il conseguente nuovo blocco".
L. Con ricorso 2 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.12/35) il Ministero pubblico ha poi chiesto l'annullamento del provvedimento 26 gennaio 1998 dell'UEF di Mendrisio, per le ragioni già prospettate con la pregressa segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998 e rimproverando in particolare all'UEF di avere disatteso la "precisa condizione concordata, nota sia all'Ufficiale __________ che all'Ufficiale dei registri __________, entrambi destinatari della decisione 17.2.1997, che riprendeva peraltro la richiesta 5.2.1997".
M. Con ricorso 4 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.22) __________ ha chiesto l'annullamento della revoca della restrizione della facoltà di disporre sulla part. __________ RFD di __________, atteso che in concreto vi sono motivi tali da indurre ad approfondimenti:
la latitanza del debitore __________;
all'UEF "era perfettamente noto che l'ordine di sblocco del Procuratore pubblico era concesso solo per permettere la vendita all'asta";
"la revoca dell'asta pubblica doveva pertanto essere comunicata tempestivamente al Ministero pubblico";
"resta incomprensibile il motivo per il quale __________ avrebbe (apparentemente) rinunciato a fr. 500'000.-- circa garantiti dalla cartella ipotecaria, permettendo che il fondo venisse acquistato a fr. 550'000.-- dalla moglie di chi, nel 1994, l'aveva venduto a __________ per fr. 1'493'000.--";
l'UEF di Mendrisio ha disatteso l'obbligo di operare in modo imparziale, favorendo la svendita dell'immobile del debitore latitante, ad un terzo del suo valore d'acquisto.
N. Sul ricorso 2 marzo 1998 del __________, visto l'esito, si dirà nei considerandi di diritto.
O. Per l'UEF di Mendrisio il Ministero pubblico difetta della legittimazione processuale, non essendo parte della procedura esecutiva né avendo in alcun modo sostanziato "come e in quale misura suoi interessi giuridici o di fatto siano stati lesi dal censurato atto dell'UEF, il quale è venuto ad inserirsi, a norma di legge, nell'ambito di una procedura perfettamente legale. Non si vede dunque quale pregiudizio (Beschwer) possa essergli riconosciuto". Unico strumento a sua disposizione può solo essere "la segnalazione all'Autorità di vigilanza, strumento che non gli conferisce né la qualità di parte, né la pretesa di ottenere una decisione, né la facoltà di ricorrere contro un'eventuale decisione" (cfr. osservazioni UEF 24 febbraio 1998, pag. 2).
Per l'UEF di Mendrisio anche __________ manca della legittimazione processuale, atteso che "non ha in alcun modo reso verosimile, come e in che misura l'asserita posizione creditoria nei confronti del debitore-venditore, derivante da illecito penale e della cui liquidità questo ufficio non ha alcun riscontro, sia stata lesa dal censurato atto dell'UEF, il quale è venuto ad inserirsi, a norma di legge, nell'ambito di una procedura perfettamente legale" (cfr. osservazioni UEF 13 febbraio 1998, pag. 2).
Anche il __________ ha espresso riserve sulla legittimazione a ricorrere di __________ che "non è così palese come quest'ultima voglia far credere", respingendo poi "nel modo più assoluto le ingiuriose affermazioni formulate da __________ sul suo conto. Una primaria banca, qual è unanimemente ritenuta __________, non può certo permettersi di mettere in opera quanto, neanche tanto velatamente, le viene rinfacciato da __________ o da chi per essa. Ad ogni buon conto, qualora codesta Camera lo ritenesse necessario, __________ potrà comprovare di aver rinunciato alla differenza tra il prezzo della compravendita e il credito insinuato a elenco oneri" (cfr. osservazioni __________ 9 febbraio 1998, pag. 1 e 2).
Nel merito della disputa, il gravame è comunque infondato: l'UEF di Mendrisio evidenzia come "il suo atto censurato si inserisce nel quadro della procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa __________ contro __________ e come tale deve essere esaminato. L'aggancio con la procedura penale in corso contro __________, che vede __________ nella veste di parte civile ed in particolar modo con la problematica del blocco da parte della magistratura della part. __________ RFD di __________, è una costruzione impropria e in nessun modo pertinente con la questione da dirimere in questa sede". A mente dell'UEF di Mendrisio, "il tentativo di legare i due provvedimenti è a tal punto infondato da far pensare che qualora non derivi da un misconoscimento del diritto, sia allora frutto di malafede processuale. È infatti stupefacente e al tempo stesso preoccupante constatare come il ricorso del Ministero pubblico, dopo quello di __________ esuli, nel suo cieco accanirsi contro l'operato dell'UEF, da un competente e ragionato approccio giuridico della fattispecie".
L'organo d'esecuzione ricorda che:
il 25 novembre 1996 il __________ ha chiesto la vendita della part. __________ RFD di __________;
il 12 dicembre 1996 l'UEF di Mendrisio ha chiesto all'Ufficio registri di Mendrisio di iscrivere l'annotazione di restrizione della facoltà di disporre;
il 5 febbraio 1997 l'UEF chiede al Ministero pubblico l'autorizzazione a procedere alla vendita all'asta;
il 17 febbraio 1997 il Ministero pubblico comunica all'Ufficio registri la revoca del blocco disposto il 30 marzo 1995. A questo proposito l'UEF evidenzia come "tale comunicazione, così come quella che disponeva il sequestro, non fu mai notificata all'UEF, il quale ne venne indirettamente a conoscenza in occasione della richiesta dell'estratto RF nell'ambito dell'allestimento dell'elenco oneri prima della pubblicazione dell'incanto. (...) Mai questo Ufficio ricevette copia della decisione 17.02.1997 e tantomeno ne fece richiesta";
il 4 agosto 1997 il __________ ritira la domanda di vendita;
l'11 agosto 1997 il __________ ripresenta la domanda di vendita;
il 26 gennaio 1998 il __________ "comunica il ritiro della domanda di vendita, l'annullamento della procedura esecutiva e chiede la cancellazione della menzione della restrizione della facoltà di disporre a carico della part. __________ RFD di __________;
il 26 gennaio 1998 l'UEF come da prassi provvede agli incombenti di richiesta di cancellazione.
P. La posizione di __________, rispettivamente dell'avv. __________, si compendia in sostanza nelle allegazioni 19 maggio 1998 formulate dall'avv. __________ senza peraltro precisare se agisce anche per il patrocinato __________ e/o per sé stesso e/o per la moglie e/o per tutti (cfr. verbale 14 luglio 1998, pag. 6) nel senso che:
i ricorsi 2 e 4 febbraio 1998 del Ministero pubblico e di __________ richiedono il ripristino della "fakultative Verfügungsbeschränkung ex art. 90 RFF";
"dato che la facoltà di chiedere (e quindi di rinunciare) tale limitazione spettava esclusivamente al creditore __________ chiedo, fidando dell'art. 9 cpv. 2 LPR, che entrambi i ricorsi vengano dichiarati irricevibili siccome infondati e temerari";
vi è poi desistenza ex art. 24c LPR perché la sentenza del GIAR non è stata impugnata, __________ non ha promosso azione di accertamento del suo presunto credito, il Ministero pubblico ha disertato le udienze e ha di fatto impedito l'audizione di __________;
vi è palese mancanza di interesse giuridico ex art. 24b LPR perché "il trapasso del mapp. __________ è stato regolarmente, definitivamente e irreversibilmente iscritto a RF e la CEF non ha alcuna facoltà di annullare tale fatto" e perché la "fakultative Verfügungsbeschränkung" è stata "definitivamente cancellata a RF" e la CEF non ha più facoltà di ordinarne il ripristino "ché, se così facesse, essendo destinata a beni non più del debitore, non potrebbe essere reiscritta e che, seppur lo fosse, subito vedrebbe __________ di nuovo rinunciatario ...".
Q. Delle ulteriori allegazioni delle parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
I cinque gravami - 4 ricorsi, uno dei quali costituente un doppione riconducibile a errore di cancelleria, e una segnalazione/denuncia - si riconducono in sostanza al provvedimento 26 gennaio 1998 dell'UEF di Mendrisio, denominato "richiesta di cancellazione dal registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre", che ha consentito qualche minuto dopo l'iscrizione a registro fondiario della compravendita immobiliare riferita alla part. n. __________ RFD di __________: essi interessano in linea di principio le stesse parti e sono tra di loro sostanzialmente connessi. Le vertenze inc. n. 15.98.11, 15.98.12 [quest'ultima coincidente con l'inc. n. 15.98.35, rubricato in duplo per errore di cancelleria], 15.98.22 e 15.98.41 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione forzata (STF [CEF] 14 agosto 1998 in re W. M. & LLCC c. B. K. cons. 2; DTF 119 III 81 cons. 2 e rif.), costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (DTF 112 III 3 cons. 1b con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L. W.; Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, §6 n. 23 s., pag. 40; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ediz., Losanna 1993, pag. 56; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 8 n. 16).
a) La legittimazione processuale del Ministero pubblico è data nella sua qualità di parte interessata nel procedimento esecutivo a carico di __________ e connesso all'esecuzione promossa __________. Infatti, oltre ad essere titolare dell'azione penale esercitata contro __________, il Ministero pubblico è intervenuto nell'esecuzione in corso così richiesto dall'UEF di Mendrisio, che con lettera 5 febbraio 1997 aveva formulato al Ministero pubblico la nota richiesta di autorizzare la vendita ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________, domanda accolta con atto 17 febbraio 1997 del Ministero pubblico.
Ne consegue che non solo la segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998 ma anche il ricorso 2 febbraio 1998 del Ministero pubblico sono ricevibili.
b) La legittimazione processuale di __________ è pure data dall'essere creditrice di __________ per somme ingenti e per il fatto che il substrato finanziario del debitore può aver subito un pregiudizio dalla svendita a vil prezzo di un attivo. È infatti di chiara evidenza che nel caso di specie la vendita il 23 gennaio 1998 per fr. 550'000.-- di un fondo da cui si ricavano pigioni per fr. 144'000.-- annui dimostra - a prescindere da eventuali rinunce di un creditore ipotecario votato ad imperscrutabili quanto inutili sacrifici finanziari - che il pubblico incanto già fissato per il 3 febbraio 1998 avrebbe dato un ben diverso esito, a tutto vantaggio non solo del __________ ma anche della creditrice __________.
a) Già è stato detto nella narrativa fattuale sub B e C che l'UEF di Mendrisio aveva chiesto il 5 febbraio 1997 al Ministero pubblico - dopo aver richiamato l'annotazione presso l'Ufficio registri di Mendrisio della restrizione della facoltà di disporre del 30.3.1995 - l'autorizzazione di poter procedere alla realizzazione della part. n. __________ RFD di __________ ai pubblici incanti, ritenuto che, ove fosse risultata un'eccedenza, la stessa sarebbe stata trattenuta presso l'UEF a disposizione del Ministero pubblico. Noto è pure che la chiesta autorizzazione, espressa con atto datato 17 febbraio 1997 del Procuratore pubblico __________, sia poi giunta all'Ufficio dei registri di Mendrisio al più tardi il 10 aprile 1997 e in un momento imprecisato, ma per certo ben prima del 26 gennaio 1998, anche a conoscenza dell'UEF di Mendrisio.
b) Può qui rimanere aperta la questione volta ad accertare chi presso l'UEF di Mendrisio sapesse o dovesse sapere quali fossero stati gli sviluppi successivi alla richiesta 5 febbraio 1997 al Ministero pubblico. Siffatti accertamenti formeranno oggetto del procedimento disciplinare che verrà aperto nei confronti dell'UEF di Mendrisio dopo l'evasione dei gravami qui sottoposti ad esame giudiziale. Non può infatti lasciare indifferente l'Autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti sapere che un ufficiale possa manifestare il proprio disimpegno a fronte di vicende esecutive con in gioco valori patrimoniali di tutto rispetto - contro __________ sono pendenti 24 esecuzioni per oltre 214 milioni di franchi - limitandosi ad affermare che "il nome __________ non mi diceva niente. __________ non mi interessava" e che "mi si chiede se il fatto che __________ fosse d'ignota dimora fosse un elemento di incertezza. Rispondo che non ne vedo il motivo" (cfr. verbale 16 febbraio 1998, pag. 4). Né può essere di conforto la funzione di distributore acritico della posta in entrata assunta dall'Ufficiale __________: dopo aver ricordato che dello stabile __________ part. __________ di __________ e dei beni di proprietà __________ se ne era anche occupato il funzionario __________ (cfr. verbale citato, pag. 2), l'Ufficiale ha precisato che "tutta la posta in entrata all'UEF arriva da me: io controllo quanto entra e poi dispongo perché venga smistata ai vari servizi dell'ufficio. Ho fatto proseguire la lettera del __________ [di ritiro dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno] al reparto immobiliare. Preciso che il mio lavoro di smistamento procede secondo queste modalità: quel che concerne il settore immobiliare viene dato al supplente __________. Anche in questo caso la lettera del __________ riferita ad un caso immobiliare, che rientrava tra i casi semplici, l'ho dato a __________ senza alcuna istruzione". L'Ufficiale ha poi dimostrato che "la lettera del __________ è stata trattata a mezzo computer con inizio alle 08.00 e fine alle 08.15.30. La richiesta è poi stata portata subito all'Ufficio registri che si trova al piano soprastante. La trattazione del documento è avvenuta ad opera di __________, che ha ricevuto la lettera da __________ con le istruzioni del caso. La firma che appare sulla richiesta di cancellazione è di __________, che ha provveduto a portarla all'Ufficio registri" (cfr. verbale citato, pag. 3).
È interessante rilevare come all'UEF di Mendrisio, benché fossero pendenti esecuzioni per i notevoli importi di cui già si è detto e per le vicissitudini penali correlate a __________, ben note nel Mendrisiotto anche perché l'escusso era stato presidente del __________, a nessuno si sia accesa quella provvida "lampadina" come è invece capitato al funzionario __________ dell'Ufficio registri e all'Ufficiale __________ appena a conoscenza del "nome __________ " (dichiarazione __________, cfr. verbale citato, pag. 5).
c) Il provvedimento liberatorio 26 gennaio 1998 dell'UEF di Mendrisio, banalizzato - per motivi che l'inchiesta disciplinare sarà chiamata ad accertare, anche in relazione a disfunzioni e stranezze procedurali connesse alla liquidazione fallimentare della __________ e sottese in apparenza a favorire taluno - almeno da tre funzionari dell'UEF di Mendrisio, tra cui l'Ufficiale, è stato reso in evidente contrasto con i limiti materiali entro cui doveva muoversi l'UEF di Mendrisio in relazione all'autorizzazione espressa con atto 17 febbraio 1997 del PP __________ e nota anche a __________ e __________. In particolare all'UEF di Mendrisio non doveva né poteva sfuggire che la liberazione del fondo part. n. __________ RFD di __________ dai vincoli connessi alla procedura penale era condizionata alla sua realizzazione ai pubblici incanti, modalità di realizzazione che anche in questo caso avrebbe consentito, se ben gestita, di ottenere il prezzo di mercato.
Ne consegue la caducità del provvedimento impugnato.
a) Un ruolo centrale lo svolge per certo l'avv. __________, che il 29 maggio 1991 ha acquistato il fondo part. n. __________ RFD di __________ in comproprietà con il collega di Studio legale avv. __________ per fr. 400'000.--.
b) I comproprietari avv. __________ e __________ hanno stipulato un contratto di locazione per lo stabile alla part. __________ __________, __________ e __________ solidalmente, società ruotanti attorno a __________, con effetto dal 1. novembre 1992, per un canone locatizio di fr. 132'000.-- per il 1. anno, fr. 138'000.-- per il 2. anno e fr. 144'000.-- per il 3. anno.
c) Il 12 agosto 1994 __________ concede un limite di credito di fr. 33'000'000.-- in sostanza a società di __________ per il tramite di __________, __________ e __________.
d) Il 5 dicembre 1994 gli avv. __________ e __________ hanno venduto il fondo per fr. 1'493'000.-- a __________.
e) L'acquisto di __________ è avvenuto sulla base di un finanziamento di un milione di franchi per mezzo del __________ fondato sul valore di stima ufficiale di fr. 1'425'000.-- e su un valore di fr. 2'000'000.-- ottenuto capitalizzando al 7% il reddito annuo ottenibile di fr. 144'000 e tenendo conto di un reddito mensile di fr. 12'000.-- "sulla base del contratto di locazione che mi è stato presentato dallo Studio __________ " (cfr. __________, verbale 14 luglio 1998, pag. 3).
f) __________, difeso dall'avv. __________ e dal suo collega di studio avv. __________, è oggetto di un procedimento penale per truffa e falsità in documenti, che ha portato - su istanza 27/28 marzo 1995 della parte lesa, __________, costituitasi parte civile - al blocco del registro fondiario per il fondo n. __________ con ordine del Ministero pubblico del 30 marzo 1995.
g) Il 23 gennaio 1998 __________ ha venduto il noto fondo per fr. 550'000.-- a __________, moglie dell'avv. __________, che si è decisa all'acquisto qualche giorno prima del 23 gennaio 1998 "dopo che me ne aveva parlato mio marito" (cfr. verbale 15 maggio 1998, pag. 3). È ben vero che l'avv. __________ aveva illustrato al Procuratore pubblico un diverso sviluppo cronologico dei fatti (cfr. verbale PP 17 febbraio 1998, pag. 2), e in sede di interrogatorio della moglie davanti al giudice delegato di questa Camera aveva riformulato con insistenza la domanda, ottenendo l'inequivocabile risposta che __________ aveva saputo dell'acquisto solo "qualche giorno prima dell'effettivo acquisto" (cfr. sulla questione anche il consid. 5). L'insistenza dell'avv. __________ ben si giustifica comunque nel tentativo di allontanare dalla sua persona il sospetto che in realtà acquirente sia il medesimo avv. __________, che agisce per mezzo dell'ignara e fiduciosa moglie quale interposta persona. Dalla narrativa fattuale sub E deriva in sostanza che il prezzo tra il venditore __________, rappresentato dall'avv. __________, e l'acquirente __________, rappresentata dall'avv. __________, fu fissato dal __________ ossia ancora dall'avv. __________, intervenuto sul direttore __________ cui verosimilmente non deve aver detto che il valore di reddito del fondo continuava ad essere quello che già era al momento della concessione del mutuo a __________ nel dicembre 1994, ossia fr. 2'000'000.-- (corrispondente alle pigioni annue in fr. 144'000.--, capitalizzate al 7%). È dubbio se sull'elemento essenziale del prezzo i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, avuto riguardo alla tortuosità della formulazione nel rogito del 23 gennaio 1998, alle modalità d'intervento del procuratore di __________, l'arch. __________ cognato dell'avv. __________ (cfr. verbale 15 maggio 1998, pag. 6) e al fatto che "i soldi non sono arrivati, né allora né fino ad oggi [25 giugno 1998]. In questo momento abbiamo ancora noi come __________ la cartella ipotecaria in mano. D'altra parte abbiamo accertato che a Ufficio registri è iscritta come proprietario della part. n. __________ __________. Finora non ci sono stati pagati gli interessi passivi. Preciso che debitore nei nostri confronti è sempre __________. Nel momento in cui entrassero i fr. 550'000.-- con gli accessori, li registreremmo come accredito sul conto di __________ presso il __________, in diminuzione del debito che __________ ha verso __________ di circa fr. 1'200'000.--, salvo errore. Dal profilo della banca in questo momento non vi è una pretesa creditoria nei confronti della signora __________. Il __________ resta in attesa della conclusione della vicenda esecutiva per procedere contro chi del caso" (teste __________, direttore del __________, cfr. verbale 25 giugno 1998, pag. 4). Si veda inoltre ancora il teste __________ (cfr. verbale citato, pag. 3) quando afferma: "Non ricordo su che base di prezzo si sia discusso, salvo che __________ richiedeva 600/650'000.-- franchi. Non ricorda da che prezzo l'avv. __________ era partito. So solo che tutte le trattative sul prezzo sono avvenute tra me e l'avv. __________ e si sono concluse su fr. 550'000.--". Sembra evidente che se il dir. __________ del __________ avesse saputo che il reddito da pigione fosse stato ancora di tale entità mai avrebbe acconsentito a far subire al __________ una forte perdita. Né si può seguire l'avv. __________ quando dichiara al Procuratore pubblico __________ il 17 febbraio 1998 che "se si fosse proceduto all'asta, in virtù del contratto già stipulato con il __________, fino a concorrenza dell'importo di fr. 1'200'000.--, io sarei stato sicuro di aggiudicarmi la casa pagandola in realtà solo fr. 550'000.--. In altri termini vi fosse stato un prezzo di aggiudicazione compreso fra fr. 550'000.-- e fr. 1'200'000.-- il guadagno sarebbe stato esclusivamente mio" (doc. W 21, pag. 5). L'avv. __________ omette però di indicare che ne sarebbe stato se ai pubblici incanti vi fosse stato un maggior oblatore: con un valore di reddito da pigione di fr. 144'000.-- all'anno, peraltro noto anche all'UEF di Mendrisio che l'ha riconosciuto a favore di __________ dapprima e poi a favore di __________ nella liquidazione fallimentare della __________ (cfr. narrativa fattuale sub G e H). L'impressione che se ne ricava è che vi sia stata un'attitudine improntata a sfruttare una situazione favorevole, a condizione di sorprendere la buona fede del Ministero pubblico, convinto che l'UEF di Mendrisio procedesse come all'autorizzazione del 17 febbraio 1997: occorreva pertanto procedere celermente, prima che qualcuno finisse per accorgersene. Ecco che venerdì 23 gennaio 1998 si stende un contratto di compravendita che, per poter avere efficacia, deve trovare complicità nel celere e acritico atto di revoca della limitazione della facoltà di disporre ad opera dell'UEF di Mendrisio, che avviene lunedì 26 gennaio 1998 tra le 08.00 e le 08.15.
L'esito dell'operazione è per i creditori di __________, tra cui la ricorrente __________, la perdita di substrato economico nella misura in cui la vendita ai pubblici incanti del fondo part. __________ avesse dato, per dirla con l'avv. __________, valori superiori a fr. 1'200'000.--. Né si venga ora a dire che fr. 144'000.-- di pigione annua siano una previsione fantasiosa. Si tratta infatti di una certezza, suffragata dai dati che emergono dal riepilogo della graduatoria del fallimento della __________ (cfr. cartella n. 9, pag. 6): l'UEF di Mendrisio ha riconosciuto integralmente, nella sua qualità di Amministrazione fallimentare ordinaria, i crediti garantiti da pegno mobiliare per complessivi fr. 228'000.-- fatti valere, ovviamente sempre per il tramite dell'onnipresente patrocinatore avv. __________ - __________ per fr. 36'000.-- (canoni di locazione per il periodo dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 1998: fr. 12'000.-- x 3 mesi) e da __________ per fr. 192'000.-- (canoni di locazione per il periodo dal 1. ottobre 1996 al 31 gennaio 1998: fr. 12'000.-- x 16 mesi).
h) Con lettera 30 luglio 1998 inviata all'UEF di Mendrisio, fatta pervenire a questa Camera con scritto 5 agosto 1998 dell'UEF, l'avv. __________ ha richiamato i suoi "precedenti scritti, segnatamente del 19 maggio e del 6 luglio 1998, rimasti inevasi, riconfermandovi di ritenere pienamente responsabile lo Stato di ogni danno, in particolare per il canone di locazione non coperto dal fallimento __________ ". Premesso che il canone locatizio cui l'avv. __________ allude si cifra in fr. 12'000.-- al mese, corrispondente a fr. 144'000.-- annui - reddito locativo di un fondo acquistato per fr. 550'000.-- - va data comunicazione di questa sentenza allo Stato in ordine alle prospettate pretese risarcitorie.
Ma tornando al verbale 17 febbraio 1998 del PP (pag. 2 e 3), l'avv. __________ ha poi dichiarato di aver discusso nel primo semestre 1997 "ripetutamente con il dir. __________ del __________. (...) Preciso subito che di questo nostro interesse io non ne parlai mai con __________ che ritenevo e ritengo del tutto estraneo a questa trattativa. Inizialmente __________ chiedeva fr. 650'000.--, importo da noi ritenuto eccessivo, vista la situazione del mercato immobiliare a __________. A fronte della mia offerta di fr. 500'000.-- il __________ ritenne assai verosimile la possibilità di giungere ad un accordo e fu per questo che rinviò la prima data dell'asta. In effetti all'inizio di ottobre, dopo lunghe trattative con tale banca, e sempre con __________ estraneo e all'oscuro di queste trattative, si addivenne a un accordo fra me ed il __________ dove si stabilì il prezzo di fr. 550'000.--. Con tale accordo io o mia moglie avremmo potuto partecipare all'asta del 3.2.1998 concorrendo con offerte sino a ca. fr. 1'200'000.-- certi del fatto che comunque, grazie all'accordo con il creditore ipotecario, il costo dell'acquisto sarebbbe stato per noi di fr. 550'000.--, sennonché onde evitare (con il senno di poi potrei dire esattamente il contrario) dubbi o perplessità dovuti alla mia partecipazione all'asta, segnatamente dubbi su possibili intenti speculativi, nonché onde evitare sia il carico di ulteriori spese esecutive, sia le complicazioni burocratiche, comunque connesse con l'aggiudicazione in sede di asta, si decise di chiedere a __________ se fosse d'accordo di conferire una procura affinché fosse possibile la stipula di un contratto di compravendita con le condizioni ed in particolare con il prezzo determinato dal creditore ipotecario e di esclusiva spettanza del creditore ipotecario, contratto che è poi quello rogato il 23.01.1998. __________ fu informato da parte mia di questa proposta esclusivamente il giorno medesimo, ossia il 23.10.1997, giorno in cui __________ firmò la procura all'arch. __________ [n.d.R.: cognato dei coniugi __________] allegata al contratto".
Il ricorso 2 marzo 1998 del __________ va d'acchito stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto, avendo l'avv. __________, rappresentante del __________, aderito all'udienza del 14 luglio 1998 (cfr. verbale, pag. 6) alle allegazioni 19 maggio 1998, pag. 1, dell'avv. __________, qui nella sua qualità di patrocinatore della moglie.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché protestate dalle parti, perché così imposto per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 90 RFF e 4 CPP,
pronuncia
Le procedure inc. n. 15.98.11, 15.98.12 = 15.98.35, 15.98.22 e 15.98.41 sono dichiarate congiunte.
La segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998 (inc. n. 15.98.11) del Ministero pubblico, Lugano, è evasa nel senso che la Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità cantonale di vigilanza promuoverà una procedura disciplinare contro l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio in relazione all'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________ promossa __________ contro __________ e alla liquidazione fallimentare in via sommaria della __________.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
3.1. Di conseguenza è dichiarata caduca la richiesta 26 gennaio 1998 dell'UEF di Mendrisio all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio di cancellazione dal registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sul fondo part. n. __________ RFD di __________.
3.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4.2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Copia di questa sentenza sarà trasmessa al Ministero pubblico in relazione al consid. 4 a valere quale notifica ex art. 4 CPP.
Copia di questa sentenza sarà trasmessa alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino in relazione al consid. 5.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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